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Ordinanza — n. 36516/2022 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal judgment for missing ruling on Zurich guarantee validity, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36516/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment because it failed to explicitly rule on the validity of Zurich's insurance guarantee, constituting an error in procedure. While the court rejected BPER's and the main appellant's arguments regarding the confirmation of the first-instance decision, it accepted Zurich's claims that the lower court omitted a necessary pronouncement. Consequently, the case was remanded to the Milan Court of Appeal for a new examination of the guarantee's validity and related claims.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: Where a judgment fails to rule on a specific claim or defense, such as the validity of a guarantee, it constitutes an error in procedure requiring cassation and remand for a new decision on the omitted issue.

Parole chiave

Generato dall'IA
error in procedure omitted pronouncement guarantee validity remand to lower court insurance guarantee cassation grounds implicit confirmation insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
art. 1326 cod. civ
Cassata la sentenza per tali ragioni, vennero ritenuti assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente principale, concernenti: il mancato perfezionamento della polizza nella forma convenzionale, in violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ.
art. 1428 cod. civ
e dell'art. 1428 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/11/2017, n. 28751
Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass.
Cass. 12/09/2011, n. 18677
28751; Cass. 12/09/2011, n. 18677).
Cass. 15/01/2020, n. 555
Cass. 30/04/2019, n. 11459
555; Cass. 30/04/2019, n. 11459), la sentenza impugnata, la quale va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la disamina delle domande sopra dettagliatamente specificate, sub (a) e (b).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13888/2018 R.G. proposto da FALLIMENTO AFIM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pacuvio n. 34, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Romanelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Bettaglio - ricorrente in via principale e controricorrente in via incidentale- contro BPER BANCA S.P.A. (GIA' BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.), QUALE SOCIETA' INCORPORANTE MELIORBANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Di Monte Fiore n. 22, presso lo studio dell'Avv.

Stefano Gattamelata, dal quale, unitamente all'Avv. Ivan Fossati, è rappresentato e difeso - controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché ZURICH INSURANCE PLC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell'Avv. Filippo Sciuto, dal quale, unitamente all'Avv. Gianmaria Scofone, è rappresentato e difeso controricorrente in via principale e ricorrente in via incidentale - nonché contro ITALFONDIARIO S.P.A., QUALE PROCURATRICE CI CASTELLO FINANCES.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'Avv.

Teodoro Carsillo, dal quale è rappresentato e difeso - controricorrente - nonché infine TECNOSISTEMI S.P.A. TLC ENGINEERING & SERVICES IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - intimata - Avverso la sentenza n. 1010/2018 della CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il 22 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Nell'agosto 2002, la società Tecnosistemi S.P.A. TLC Engineering & Services (in appresso, per brevità: Tecnosistemi), amministrata all'epoca da Mario Mutti, ottenne da varie banche un finanziamento per un complessivo importo di trenta milioni di euro, in quota pari a cinque milioni erogati da Banca Intesa S.p.A..

A garanzia di questa parte di finanziamento, la Afim s.r.l. (in appresso, per brevità: Afim), società partecipata di Tecnosistemi ed amministrata dallo stesso Mario Mutti, stipulò con Banca Intesa S.p.A. in data 10 agosto 2002 un contratto (sottoscritto da Gisella Raimondi in forza di procura speciale conferitale r.g. n. 138 ,::/ 1118 2 Cons. est. R fa e Rossi da Mario Mutti) di costituzione in pegno della somma di un milione di euro giacente su un proprio conto corrente acceso presso Meliorbanca S.p.A.; detta somma, a sua volta, era stata alla Afim mutuata da Meliorbanca S.p.A. con un contratto di finanziamento (sottoscritto da Mario Mutti), il cui adempimento (ossia la restituzione dell'importo erogato) era stato coperto da garanzia concessa, tramite fideiussione assicurativa, dalla Zurich International Italia S.p.A., successivamente divenuta Zurich Insurance PLC - rappresentanza generale per l'Italia (in appresso, per brevità:

Zurich) in favore di Meliorbanca S.p.A..

2. Assumendo di aver avuto conoscenza dell'intera operazione negoziale testé descritta soltanto dopo le dimissioni di Mario Mutti dalla carica di amministratore della società, la Afim ritenne il contratto di finanziamento con Meliorbanca S.p.A. - nonché gli accessori contratti di pegno su conto corrente (con Banca Intesa S.p.A.) e di fideiussione assicurativa con Zurich - inficiati da simulazione per interposizione fittizia di persona (per essere la Tecnosistemi la reale beneficiaria dei negozi) o, comunque, conclusi in conflitto d'interessi (in ragione della coincidenza della qualità di amministratore di Mario Mutti nella Tecnosistemi e nella Afim); dedusse inoltre l'invalidità del contratto di costituzione di pegno, poichè sottoscritto da Gisella Raimondi, soggetto privo della rappresentanza della Afim e sfornito dei relativi poteri.

Sulla base di questi presupposti, la Afim convenne in giudizio Banca Intesa S.p.A., Meliorbanca S.p.A., Zurich e Tecnosistemi (nelle more, messa in amministrazione straordinaria) e chiese l'annullamento, per le descritte causali, dei contratti di finanziamento e costituzione in pegno, invocando altresì declaratoria di inoperatività della fideiussione rilasciata dalla Zurich, ordine di liberazione delle somme detenute in pegno da Banca Intesa S.p.A. sul conto corrente acceso presso Meliorbanca S.p.A. ed inibitoria a quest'ultima di escussione della fideiussione concessa dalla Zurich. r.g. n. 138:: ' $18 3 Cons. est.

• . fa- - Rossi Nella contumacia di Tecnosistemi, alla lite resistettero attivamente: - Intesa Gestione Crediti S.p.A., quale procuratrice di Banca Intesa S.p.A., chiedendo il rigetto delle domande attoree, sul rilievo della validità del contratto di costituzione del pegno; - Meliorbanca S.p.A. la quale, oltre al rigetto delle istanze attoree, spiegò domanda riconvenzionale di condanna di Afim al pagamento dell'importo di un milione di euro mutuato non restituito (oltre accessori) nonché, previa chiamata in causa, della Zurich al pagamento dello stesso importo, in forza della valida ed efficace fideiussione; - Zurich la quale, oltre ad aderire alle richieste di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione di pegno formulate ex latere actoris, in ordine alla fideiussione eccepì la mancata stipula della polizza nella forma convenzionale pattuita ex art. 1326 cod. civ. (attesa la mancata sottoscrizione ad opera di Meliorbanca S.p.A.), l'estinzione della garanzia per intervenuta scadenza del termine di validità, l'annullabilità della stessa per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto contraente; in via riconvenzionale, propose nei riguardi di Afim domanda di liberazione dalla garanzia prestata e, in regresso, di condanna a tener indenne la Zurich da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti da Meliorbanca S.p.A..

3. Definendo il giudizio in prime cure, l'adito Tribunale di Milano rigettò le domande di Afim e condannò quest'ultima, in solido con la Zurich, al pagamento in favore di Meliorbanca S.p.A. dell'importo di un milione di euro, oltre interessi convenzionali.

4. Gli appelli separatamente interposti dalla Afim e dalla Zurich vennero, previa riunione, rigettati dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1921/2013, resa in giudizio svolto in contraddittorio con la curatela del fallimento (lite pendente dichiarato) della società Afim. r.g. n. 1388/, • 8 4 Cons. est. affae Rossi 5. Avverso detta sentenza, proposero ricorso per cassazione: in via principale ed affidandosi a quattro motivi, la Zurich; in via incidentale e sulla base di un unico motivo, la curatela del fallimento Afim. Svolsero difese in grado di legittimità la Italfondiario S.p.A., quale procuratrice di Intesa SanPaolo S.p.A. (già Banca Intesa S.p.A.) e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., in qualità di società incorporante Meliorbanca S.p.A.; rimase invece intimata Tecnosistemi.

6. Con sentenza del 21 aprile 2016, n. 8039, questa Corte accolse l'unico motivo di ricorso incidentale Afim ed il quarto motivo del ricorso principale Zurich nella parte in cui lamentava l'omessa pronuncia circa «la nullità, annullabilità o inefficacia» dell'atto di costituzione di pegno (e, di conseguenza, del collegato contratto di finanziamento) poiché sottoscritto da soggetto non munito dei necessari poteri. Più precisamente, questa Corte, evidenziando l'erroneità della inammissibilità dichiarata dal giudice di merito, rilevò che quegli «avrebbe dovuto verificare, anche d'ufficio, se dalla documentazione risultante dagli atti (in particolare, dalla procura prodotta da Banca Intesa) emergesse la mancanza, in capo alla signora Ra/mondi, dei poteri necessari a concludere quel determinato tipo di atto (costituzione di pegno a garanzia di finanziamento concesso ad un soggetto terzo) in rappresentanza della Afim» precisando altresì che «l'accoglimento di tale doglianza riverbera sui contratti di finanziamento e pegno che sono funzionalmente collegati tra di loro stante il collegamento esistente tra i due negozi ancorché ciascuno di essi fosse finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi».

Cassata la sentenza per tali ragioni, vennero ritenuti assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente principale, concernenti: il mancato perfezionamento della polizza nella forma convenzionale, in violazione o falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. (primo motivo); l'estinzione della garanzia per decorso del suo termine di validità e r.g. n. 138 18 t.er,,,,,-- 5 Cons. est. a ae Rossi durata (secondo motivo); l'annullabilità del contratto di garanzia per errore essenziale riconoscibile sul soggetto garantito (terzo motivo); la nullità, annullabilità o inefficacia del contratto di finanziamento garantito per interposizione fittizia di persona o per conflitto di interessi (quarto motivo).

7. Riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto la validità dell'atto di costituzione del pegno, siccome sottoscritto da soggetto munito di idonea procura, e, per l'effetto, rigettato tutte le domande proposta dalla curatela del fallimento AFIM; ha poi considerato assorbito, in detta statuizione, l'esame di tutte le altre domande formulate dalle parti, sul rilievo che «le considerazioni ora svolte hanno portata assorbente rispetto all'accertamento relativo alla sussistenza di un collegamento negoziale fra l'atto di costituzione di pegno stipulato tra Afim s.r.l. e Banca Intesa e il contratto di finanziamento tra Meliorbanca (ora Bper) e Afim».

8. Ricorre per cassazione la curatela del fallimento della società Afim, in liquidazione, articolando tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Zurich, spiegando ricorso incidentale affidato a sette motivi; resiste anche, con controricorso, la BPER Banca S.p.A. (nuova denominazione della Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.), la quale formula ricorso incidentale per due motivi; resiste pure, con controricorso, la Italfondiario S.p.A., nella qualità summenzionata.

9. Al ricorso incidentale della BPER Banca S.p.A. resistono, con separati controricorsi, la curatela del fallimento Afim e la Zurich; al ricorso incidentale della Zurich resistono, sempre con distinti atti, la Italfondiario S.p.A. e la BPER Banca S.p.A..

10. Hanno depositato memoria illustrativa per la trattazione in camera di consiglio la curatela del fallimento della società Afim s.r.l. in liquidazione, la BPER Banca S.p.A. e la Zurich. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 1388 6 Cons. est. ossi 1. I motivi del ricorso principale della curatela fallimento Afim. 1.1. Il primo motivo rileva la «nullità della sentenza in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 99, 112, 346, 384, secondo comma, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché per omessa motivazione in violazione dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ.».

Si lamenta, in sintesi, l'omessa pronuncia (o la carenza assoluta di motivazione) sulle domande (impropriamente ritenute assorbite) di annullamento dei contratti di finanziamento (tra Afim e Meliorbanca S.p.A.) e di pegno (tra Afim e Banca Intesa S.p.A.) per interposizione fittizia di persona o per conflitto d'interessi, domande alle quali - si sostiene - la Afim non ha mai rinunciato nel corso del giudizio. 1.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1324,1363,1364,1367,1391,1392, 1398 e 1708, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132, num. 4, cod. proc. civ., per motivazione carente ed illogica e non fondata su prove acquisite al giudizio in relazione al disposto dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.».

Si critica l'affermata esistenza di poteri rappresentativi della Afim in capo al soggetto (Gisella Raimondi) sottoscrittore della costituzione del pegno per: violazione dei canoni interpretativi dei negozi giuridici unilaterali (in specie, degli artt. 1363, 1364 e 1367 cod. civ.) e dei princìpi di diritto in materia di valutazione dei limiti del potere di rappresentanza (in specie, del principio per cui una procura a carattere generale non può essere estesa al compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali la concessione di garanzie a terzi). 1.3.

Il terzo motivo deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 393 e 336 cod. proc. chi. in relazione alle statuizioni contenute nella sent. n. 8039/2016 della Cassazione di annullamento r.g. n. 1388 7 Cons. est. con rinvio della sent. n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano per aver il giudice del rinvio "confermato" la sentenza di primo grado benché caducata insieme a quella di appello, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.». Si assume, in sintesi, che, comportando la cassazione con rinvio della sentenza di appello la caducazione anche della sentenza di primo grado, quest'ultima non poteva essere "confermata" (ossia fatta rivivere) come disposto dal giudice del rinvio, il quale avrebbe dovuto invece rinnovare integralmente la valutazione sulle domande proposte dalle parti nel giudizio in cui era stata resa la sentenza cassata.

2. I motivi del ricorso incidentale Zurich. 2.1. Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia travisato l'oggetto del giudizio «ritenendo disposto il rinvio in punto accertamento del dedotto collegamento funzionale tra finanziamento e pegno», questione già decisa, in senso affermativo, dalla Suprema Corte; si desume quindi che «in ragione della ritenuta validità del pegno per (ritenuta) inesistenza del dedotto difetto di procura in capo al rappresentante di Afim» il giudice del rinvio non poteva affermare l'assorbimento delle domande di invalidità dei contratti di pegno e di finanziamento per interposizione fittizia, simulazione e conflitto di interessi nonché delle domande di invalidità ed inefficacia della fideiussione per errore essenziale sul soggetto garantito, per mancata conclusione nella forma convenzionale e per estinzione per decorso del termine di validità. 2.2.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322, 1372, 1414, 1415, 1417 e 1461 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa r.g. n. 13888 21 8 8 Cons. est. R ff le ossi pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di nullità o inefficacia per simulazione dei contratti di finanziamento e pegno e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria. 2.3.

Il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1394 e 1395 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità dei contratti di finanziamento e pegno poiché conclusi in situazione di conflitto di interessi e sulla conseguente inoperatività, per invalidità del rapporto garantito, dell'accessoria garanzia fideiussoria. 2.4. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1428 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito. 2.5.

Il quinto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e dell'art. 1326 cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di invalidità della polizza fideiussoria poiché non stipulata nella forma convenzionale richiesta dal proponente. 2.6. Il sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.99,112,346,384, 392 e ss. cod. proc. civ. e degli artt. 1322 e 1362 e ss. cod. civ. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed omessa motivazione, censura l'omessa pronuncia del giudice del rinvio in ordine alla domanda di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del suo termine di validità e durata. r.g. n. 13888 9 Cons. est. e ossi 2.7.

Il settimo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1326,1364,1367,1391,1392,1398 e 1708 cod. civ. e degli att. 115 e 132 cod. proc. nonché difetto di motivazione». Si contesta, in sintesi, l'interpretazione offerta dal giudice del rinvio della procura conferita a Gisella Raimondi nonché, sotto il profilo sostanziale, la ritenuta esistenza di un potere rappresentativo avente ad oggetto la concessione di garanzie in favore di soggetti terzi.

3. I motivi del ricorso incidentale BPER Banca S.p.A.. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 383-394 nonché dell'art. 132, num. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Si deduce che il giudice del rinvio, nel disporre genericamente la «conferma della sentenza di primo grado», abbia omesso di prendere espressa posizione sul rigetto delle domande di Zurich (ad avviso dell'impugnante, diretta conseguenza del rilevato assorbimento) ed altresì non abbia nuovamente pronunciato sul merito delle domande di Meliorbanca S.p.A. - già accolte dalla sentenza di prime cure - di accertamento della validità della fideiussione e condanna della Zurich al pagamento dell'importo di un milione di euro. 3.2.

Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92 e 132, num. 4, cod. proc. civ., critica la gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite afferenti il giudizio per cassazione ed il giudizio di rinvio, in presenza di una soccombenza «formale e sostanziale» di Afim ed in difetto dei presupposti contemplati dall'art. 92 del codice di rito.

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Dall'andamento della vicenda processuale descritto in parte narrativa, sostanzialmente pacifico tra i contraddittori e pianamente inferibile dalla lettura del precedente arresto di questa Corte (la sopra menzionata sentenza n. 8039/2016), si evince che la sentenza della r.g. n. 138 10 Cons. est. Rossi Corte d'appello di Milano n. 1921/2013, recante il rigetto (rectius, la conferma della decisione di rigetto di prime cure) di tutte le domande originariamente formulate dalla Afim, era stata da quest'ultima (in via incidentale) impugnata in sede di legittimità limitatamente al capo di pronuncia concernente la invalidità dell'atto di costituzione in pegno poiché sottoscritto da persona sprovvista di poteri ad hoc.

Solo e soltanto questa statuizione era stata attinta dal ricorso per cassazione della Afim, poi favorevolmente deciso dalla sentenza n. 8039/2016, ragion per cui nei riguardi di detta società il rigetto delle ulteriori domande (di annullamento dei contratti di finanziamento e di costituzione in pegno per simulazione, interposizione fittizia e per conflitto di interessi) deve (sin dal decorso dei termini per impugnare la sentenza n. 1921/2013 della Corte d'appello di Milano) ritenersi definitivamente coperto dall'efficacia dì cosa giudicata. A fronte di ciò, alcun significato può assumere, in quanto mero posterius rispetto al passaggio in giudicato, l'atteggiamento serbato nel corso del giudizio di rinvio da Afim né alcuna incidenza sulla sua posizione rivestire la circostanza che altra parte (la Zurich) abbia debitamente coltivato (rivolgendo l'impugnazione di legittimità anche ai relativi rigetti) le istanza di invalidità dei negozi di finanziamento e di costituzione di pegno, poiché attività processuale rilevante ai soli fini della invocata declaratoria di inoperatività della garanzia fideiussoria.

5. Il secondo motivo del ricorso principale va esaminato unitamente al settimo motivo del ricorso incidentale spiegato dalla Zurich, poiché tesi a censurare, sulla scorta di argomenti largamente sovrapponibili, l'accertata validità del contratto di pegno per sussistenza di idonea procura alla stipula in capo al soggetto sottoscrittore, Gisella Raimondi. 5.1. Le censure sono infondate. L'impugnata sentenza ha riconosciuto alla menzionata procuratrice il potere di concedere garanzie accessorie a finanziamenti erogati a r.g. n. 1388 8 11 Cons. est. af el ossi soggetti terzi in forza di una esegesi del negozio di procura (segnatamente, della locuzione «concedere garanzie per finanziamenti concessi») condotta alla stregua di (e valorizzando): (a) un argomento letterale, costituito dall'inesistenza di clausole limitative delle garanzie rilasciabili, tanto di tipo oggettivo (ossia relative al tipo, reale o personale, della garanzia) quanto di tipo soggettivo (ovvero del soggetto, rappresentato o terzo, beneficiario della garanzia); (b) un argomento logico, costituito dalla giuridica inconfigurabilità di «una garanzia personale in favore di sé stessa».

A corroborare la raggiunta conclusione, già ex se adeguatamente giustificata dalle riportate considerazioni, il giudice territoriale, con ulteriore rilievo, ha ritenuto l'atto di costituzione in pegno compiuto nell'interesse della società conferente Afim e, quindi, integrante corretta estrinsecazione dei poteri conferiti alla procuratrice, siccome atto «strumentale alla conservazione del valore della partecipazione sociale detenuta da Afim s.r.l. in Tecnosistemi», escludendo, sempre in virtù di tale rapporto di partecipazione, che la costituzione in pegno potesse essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione. 5.2.

L'illustrato percorso argomentativo non è attinto in maniera idonea ed efficace dai rilievi dei ricorrenti. Secondo il consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, in tema di interpretazione di negozi giuridici (anche unilaterali, come la procura), il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e ss. cod. civ. e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione r.g. n. 1388 12 Cons. est. ossi di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (così Cass. 09/04/2021, n. 9461;

Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Ne deriva che il ricorrente per cassazione che intenda far valere l'inosservanza dei canoni di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve non soltanto fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione, con specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai princìpi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (cfr.

Cass. 16/01/2019, n. 873; Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 15/11/2017, n. 27136). Orbene, le doglianze degli impugnanti, lungi dal conformarsi alle illustrate modalità di deduzione del vizio dell'esegesi, si limitano a postulare un'astratta inosservanza dei canoni legali di ermeneutica, ma in realtà si risolvono nel prospettare una differente lettura del negozio unilaterale attributivo di poteri e sollecitare questa Corte ad una (non consentita, per quanto detto) adozione dell'interpretazione suggerita. Anche le critiche rivolte alla notazione sull'interesse della Afim alla costituzione del pegno non conducono all'auspicata cassazione della sentenza, poiché esse: per un verso, riguardano motivazione svolta ad abundantiam, quindi priva di decisività e non utilmente impugnabile; per altro verso, si concretano nel contestare l'esistenza della prova della partecipazione di Afim in Tecnosistemi, richiedendo in questa sede un riesame delle emergenze istruttorie, del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudice di legittimità.

6. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale Zurich censurano l'assorbimento dell'esame delle ulteriori domande (partitamente individuate in ciascun singolo motivo proposto) dichiarato dal giudice del rinvio quale conseguenza r.g. n. 1388/ e 8 13 Cons. est. •af .e t .ossi del rigetto della domanda della Afim relativa all'inesistenza di poteri rappresentativi del soggetto sottoscrittore della costituzione in pegno. 6.1. I motivi sono fondati, per un'identica, comune ragione. L'accertata validità dell'atto di costituzione del pegno per il profilo in concreto valutato non poteva esimere il giudice del rinvio dal delibare sulla fondatezza delle altre domande proposte dalla Zurich, in appresso elencate, siccome non avvinte alla domanda rigettata da alcun nesso di interdipendenza logico-giuridica, né in termini di subordinazione né di condizionamento né di logica incompatibilità.

Più in dettaglio, rispetto alla richiesta (disattesa) di annullamento del pegno per insussistenza di valida procura, natura autonoma e teleologica direzione ad un risultato non prodotto dalla pronunciata sentenza deve riconoscersi: (a) alle domande - formulate dalla Zurich ai fini della caducazione della garanzia fideiussoria - di invalidità ovvero inefficacia dei contratti di finanziamento (tra Afim e Meliorbanca S.p.A.) e di pegno (tra Afim e Banca Intesa S.p.A.) per interposizione fittizia, simulazione o conflitto di interessi, poiché fondate su una causa petendi differente; (b) alle domande di annullamento della polizza fideiussoria per errore essenziale e riconoscibile sul soggetto garantito o per difetto della forma convenzionalmente richiesta nonché alla domanda di estinzione della garanzia per spirare del suo termine di validità, poiché relative ad un contratto diverso da quello di pegno.

Si tratta di domande ancora sub iudice: la reiezione di esse ad opera della sentenza n. 16921/2013 della Corte d'appello di Milano è stata infatti impugnata dalla Zurich con distinti motivi di ricorso per cassazione, motivi considerati assorbiti dalla sentenza n. 8039/2016 di questa Corte (come precisato nella narrativa dei fatti di causa) e poi reiterati (in uno alla riformulazione delle domande) in sede di rinvio (cfr. narrativa della sentenza qui gravata). r.g. n. 1388 14 Cons. est. •aff.el- SI Ed è noto che le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per Cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere quindi riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio (v.

Cass. 30/11/2017, n. 28751; Cass. 12/09/2011, n. 18677). L'illustrata dichiarazione di assorbimento, siccome illogica, integra una omessa pronuncia ed inficia, quale error in procedendo (così Cass.15/1/2020, n. 555; Cass. 30/04/2019, n. 11459), la sentenza impugnata, la quale va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la disamina delle domande sopra dettagliatamente specificate, sub (a) e (b).

7. Dall'accoglimento del ricorso incidentale Zurich per i motivi anzidetti discende l'assorbimento del terzo motivo del ricorso principale (risultando caducato il dispositivo emesso dal giudice del rinvio) e del secondo motivo del ricorso incidentale BPER Banca S.p.A. (importando la cassazione con rinvio la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite relative all'intero giudizio).

8. È inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale BPER. Nel dispositivo della sentenza qui impugnata, la Corte d'appello «conferma» la sentenza di primo grado: pur nella indubbia improprietà dal punto di vista giuridico, la locuzione - sulla quale si appuntano le censure della ricorrente - va intesa come espressione di una (implicita) relatio confermativa di tutto il contenuto precettivo della decisione di prime cure, incluse le statuizioni (rese su domande della Meliobanca S.p.A.) di accertamento della validità della garanzia rilasciata dalla Zurich e di condanna di quest'ultima a pagamento di somme.

Difetta allora la soccombenza sui punto della parte qui ricorrente e, per conseguenza, l'interesse ad impugnare in sede di legittimità. È doveroso puntualizzare che per effetto della disposta cassazione risultano travolte anche le statuizioni implicitamente «confermate» r.g. n. 1388 15 Cons. est. si dalla gravata sentenza: al giudice del rinvio compete quindi una nuova valutazione delle domande ab origine proposte da Meliorbanca S.p.A. testé indicate, siccome logicamente pregiudicate dall'apprezzamento sulla fondatezza delle domande formulate dalla Zurich.

9. In definitiva e per riepilogare. Sono rigettati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale nonché il settimo motivo del ricorso incidentale Zurich; è dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale BPER Banca S.p.A.; sono accolti il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale Zurich, assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale BPER Banca S.p.A.; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande sopra minutamente puntualizzate.

10. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, incluso il presente grado di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso incidentale Zurich; rigetta il settimo motivo del ricorso incidentale Zurich, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incide