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Ordinanza — n. 36414/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per Civil Procedure Code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36414/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, Francesco Freddi, which was accepted by the respondent. Although the lower court had previously rejected an antitrust nullity exception regarding guarantee contracts, the procedural outcome shifted entirely due to the parties' mutual agreement to abandon the litigation. Consequently, the court ruled that no further proceedings on costs or uniform contribution doubling were necessary, citing the specific requirements for case termination upon withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 2; Art. 391, ult. co. cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without further adjudication on merits or costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code mutual acceptance uniform contribution doubling istituzioni finanziarie regolamentazione delle intese fideiussione bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 391, ult. co., cod. proc. civ.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.
Art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6888 del 2015
Cass. n. 19562 del 2015
6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31368/2019R.G. proposto da Freddi Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Riva, con domicilio eletto in Roma, via Quirino Majorana, n. 171 , presso lo studio dell'Avv. Lucio Golino; –ricorrente – contro Aquileia Capital Service S.r.l., quale avente causa in proprio di Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. e mandataria con rappresentanza di Eagle SPV S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Amodio e dall'Avv. Gianluca Moriani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo Oggetto Estinzione per rinuncia al ricorso in Roma, Via Savoia, n. 72;

–controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste , n. 589 /201 9 , depositatail 26 agosto 201 9. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 3 novembre 2022dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: Francesco Freddi ricorre con tremezz i avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, accogliendo il suo gravame solo con riferimento ad altro capo della sentenza di primo grado, l’ha confermata nella parte in cui aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità, per contrasto con la normativa antitrust, di contratti di fideiussione posti a fondamento della pretesa monitoria nei suoi confronti azionata da Aquileia Capital Service S.r.l.; l’intimata resiste, depositando controricorso; considerato che:

è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo. stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.); deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte