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Decreto — n. 35963/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35963/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35963/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente Rep. DECRETO Cd. sul ricorso 12141-2021 proposto da: CRI DI MARGINI MALENO & C SAS (CF 01063150534), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore MALENO MARGINI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA GIUGGIOLI; - ricorrente - contro TIRRENICA COMPANY SRL (CF 01333220539), in persona del legale rappresentante pro tempore MARCELLO BARTOLI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata presso il 2022 domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE ANASTASI, 92 salvatoreanastasi@pec.ordineavvocatisiena.it, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2021;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35963/2022 — snciv · Corte di Cassazione: guente Rep. DECRETO Cd. sul ricorso 12141-2021 proposto da: CRI DI MARGINI MALENO & C SAS (CF 01063150534), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore MALENO MARGINI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA GIUGGIOLI; - ricorrente - contro TIRRENICA COMPANY SRL (CF 01333220539), in persona del legale rappresentante pro tempore MARCELLO BARTOLI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata presso il 2022 domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE ANASTASI, 92 salvatoreanastasi@pec.ordineavvocatisiena.it, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2021;

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione ritiro della domanda di esecuzione revoca dell'opposizione sospensione della procedura di fallimento rinuncia alla sostanza
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Cd. sul ricorso 12141-2021 proposto da: CRI DI MARGINI MALENO & C SAS (CF 01063150534), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore MALENO MARGINI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LOREDANA GIUGGIOLI; - ricorrente - contro TIRRENICA COMPANY SRL (CF 01333220539), in persona del legale rappresentante pro tempore MARCELLO BARTOLI, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata presso il 2022 domicilio digitale dell'avvocato SALVATORE ANASTASI, 92 salvatoreanastasi@pec.ordineavvocatisiena.it, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 176/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/02/2021;

R.G.N. 12141/2021 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti - depositato telematicamente in data 17 novembre 2022; rilevato che il difensore della Tirrenica Company S.r.l., in data 02 dicembre 2022, ha depositato telematicamente dichiarazione di accettazione della predetta rinuncia, sottoscritta anche dal legale rappresentante p.t. della società controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori le parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci gio i d Ila comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 06' 42 2 2