Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and formal defects in the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the petition failed to meet minimum content and form standards. The appellant, Fis S.r.l., challenged a lower court decision regarding usurious interest rates but omitted specific grounds and failed to identify the exact contractual clause under review. The court rejected the appeal because the arguments lacked the required specificity, clarity, and connection to the contested judgment, constituting an abuse of process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.; Art. 96, para. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for the contested decision with sufficient clarity and connection to the supporting reasons, thereby violating the principles of specificity and self-sufficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9434/2019 proposto da: Fis S.r.l. che ha incorporato la Corte Capitello S.r.l., in persona dell'amministratore pro-tempore Sartori Maurizio che agisce anche come garante elettivamente domiciliata in Roma Via Gino Funaioli 54/56 presso lo studio dell'avvocato Franco Muratori, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Massimo Meloni; -ricorrente - contro Mediocredito Italiano S.p.a., rappresentata da Intrurn Italy s.p.a., in forza di procura speciale, in persona del Procuratore ing. Stefano Giudici, elettivamente domiciliata in Roma Via Emilio De' Cavalieri 11 presso lo studio dell'avvocato Aldo Fontanelli, che la rappresenta e difende insieme agli avvocati Vincenzo Bergamasco e Fabio Fugazza; -controricorrente - avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal cons. Lina RUBINO.
FATTI DI CAUSA 1. In data 25.09.2008 la Sanpaolo Leasint (poi Mediocredito Italiano S.p.a., attualmente Intesa Sanpaolo s.p.a.) stipulava con la Forniture Industriali Sportiv& S.r.l. (d'ora innanzi„ FIS) il contratto di locazione finanziaria n. 904998, con il quale la prima si impegnava ad acquistare un terreno sito in Oppeano (VR) nonché a finanziare la costruzione sul medesimo di un capannone all'esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla seconda per la prevista durata di 216 mesi.
2. A quanto riferito dalla ricorrente, con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.02.2015, la Forniture Industriali Sportivi. S.r.l. conveniva in giudizio la Mediocredito Italiano S.p.a., affermando di avere acceso il predetto contratto di locazione finanziaria immobiliare da C 904.203,47, oltre IVA, e lamentando che a) tutte le voci dovevano essere considerate ai fini del calcolo del TEGM;
b) il contratto prevedeva fin dall'inizio la corresponsione di interessi usurai;
c) al fine del calcolo dell'effettivo tasso di interesse praticato, dovevano essere considerate tutte le spese poste a carico dell'utilizzatore.
3. Nel giudizio così introdotto si costituiva ritualmente la Mediocredito Italiano S.p.a. confutando punto per punto tutte le avverse pretese.
4. Con sentenza n. 4835/2017 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di parte attrice, escludendo l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, ed individuando la presenza nel contratto di una clausola di salvaguardia, atta a ricondurre gli interessi pattuiti entro il tetto massimo di compatibilità con la normativa antiusura; accoglieva invece la domanda riconvenzionale di parte convenuta condannando la Forniture Italiana Sportive s.r.l. al pagamento in favore della Mediocredito Italiano S.p.a. della somma di C 20.941,1.7 oltre interessi di mora, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo.
7. L'appello della Forniture Italiana Sportive s.r.l. veniva rigettato con sentenza n. 286/2019 dalla Corte d'Appello di Milano pubblicata il 21.1.2019, notificata a quanto riferisce la ricorrente il 22.1.2019. La corte d'appello confermava l'insussistenza delle nullità lamentate e rilevava che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi di mora non avrebbe comunque potuto comportare la gratuità del finanziamento, conservando in ogni caso validità la pattuizione relativa agli interessi compensativi.
8. La Fis S.r.l. (così denominata la società nel ricorso) propone ricorso per cassazione, privo di specifica intestazione, articolato in due motivi, con i quali denuncia:
a) violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per errata e falsa applicazione dell'art. 117 TUB nonché delle Istruzioni della Banca di Italia del 25.07.2003 (medio tempore applicabili al contratto del 2008), art. 3 sezione seconda e art. 3 sezione terza;
b) in applicazione dell'art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c., per non avere il Giudice esaminato l'effetto della mora effettivamente applicata perché compresa nella domanda riconvenzionale avanzata dalla compagnia di leasing, convenuta, in violazione anche della I. 108/1996 e della I. 24/2001.
9. Resiste con controricorso il Mediocredito Italiano s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, MCI).
10. Entrambe le parti hanno depositato in via telematica un atto qualificato memoria (all'interno di esso, la Fis in effetti non illustra in alcun modo le proprie argomentazioni„ limitandosi a richiamare le conclusioni già tratte). RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 ricorso è tempestivo: è dato ricostruirlo mediante le informazioni che fornisce la controricorrente, la quale conferma la data di notificazione della sentenza impugnata, il 22.1.2019, e riferisce che il ricorso le è stato notificato con atto passato per la notifica il 19.3.2019, ricevuto il 22.3.2019.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., l'"errata e falsa applicazione dell'art. 117 7"UB nonché delle Istruzioni della Banca di Italia del 25.07.2003 (medio tempore applicabili al contratto del 2008), art. 3 sezione seconda e art. 3 sezione terza".
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3, 4, 5 c.p.c., che il Giudice non ha "esaminato l'effetto della mora effettivamente applicata perché compresa nella domanda riconvenzionale avanzata dalla compagnia di leasing, convenuta, in violazione anche della I. 108/1996 e della I. 24/2001".
4. Il ricorso deve ritenersi complessivamente inammissibile, in quanto la sua lettura non consente di comprendere, senza ricorrere alla lettura del provvedimento impugnato o del controricorso, ovvero senza integrare la lettura del ricorso con una attività di interpretazione di esso da parte del giudice che rischia di svolgere una indebita funzione sostitutiva, sui punti di maggior incertezza, del contenuto che la parte intendeva dare al ricorso, né l'oggetto della controversia e la domanda originariamente introdotta, né la motivazione della sentenza di appello, e neppure il contenuto dei motivi di ricorso.
5. A ciò si aggiunga che il ricorso non risponde ai requisiti di forma minimi per la riconducibilità di esso alla tipologia stessa del ricorso per cassazione, che deve essere caratterizzato da un elevato standard di tecnicità, tanto da poter essere redatto soltanto da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. Esso, attraverso frasi talvolta incompiute e meramente assertive, infarcite di citazioni giurisprudenziali incomplete e di riferimenti altrettanto parziali alle norme di legge ritenute rilevanti, non consente di comprendere con chiarezza né i punti del provvedimento impugnato sottoposti a critica e neppure, compiutamente, le ragioni della critica. Più che sottoporre a critica la sentenza di appello impugnata, sembra interpretare, e sottoporre a critica, le istruzioni impartite dalla Banca d'Italia per la predisposizione dei contratti di leasing, quale quello sottoscritto dalle parti, da parte degli operatori.
6. Esso sembra inoltre, nella sua vaghezza, censurare direttamente la clausola contrattuale di regolamentazione degli interessi, e non la sentenza impugnata laddove ha deciso sul punto, senza peraltro, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., riportare testualmente detta clausola, né identificarne correttamente la collocazione tra i documenti prodotti in giudizio, allo scopo di consentirne ove ritenuta opportuno una verifica.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché al di sotto dello standard minimo di contenuto-forma, e perché redatto in palese violazione dei principi di specificità dei motivi, autosufficienza del ricorso, chiarezza espositiva, nonché per aver completamente omesso di indicare le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte d'Appello meneghina che si intendeva censurare.
8. Come recentemente ribadito da questa Corte, "la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l'imprescindibile presupposto perché un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati" (cfr. Cass. 28 maggio 2020, n. 9996). L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo" (Cass. 24.02.2020, n. 4787).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
10. Le modalità di redazione del ricorso, inidonee come detto a provocare un esame del merito delle censure, si rivelano inutilmente aggravatorie dell'attività processuale, in quanto hanno comportato un impegno della controparte e della Corte in un onere di difesa e di esame degli atti senza che il ricorso, per come lo stesso era stato redatto, potesse condurre ad un fruttuoso esame dei suoi contenuti. Esse integrano quindi un abuso dello strumento processuale, atto a fondare la condanna della parte soccombente al pagamento, ex art. 96 terzo comma, c.p.c, di un ulteriore importo di euro 5.000,00 per responsabilità processuale aggravata.
11. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell' art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte c:ontroricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Condanna la ricorrente al pagamento dell'importo di euro 5000,00 ex art. 96, terzo comma c.p.c. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unif