Court dismisses appeal against traffic fine, ruling notification valid when private party fails to update vehicle data.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the municipality's appeal against a lower court ruling that invalidated a traffic fine due to improper service. The lower court had declared the notice null because the defendant had moved residence but failed to update vehicle registration data, which the municipality argued prevented automatic administrative updates. The Supreme Court reversed this, holding that the notification was valid since the defendant's omission to provide vehicle details made the administrative error attributable to the private party, not the public authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 247, comma 3 del regolamento di esecuzione del Codice della strada; In traffic violation cases, if a notice is served at the address shown in public registers, the public authority bears the risk of non-updated records only if the private citizen acted innocently, specifically failing to indicate vehicle license plate data when changing residence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9620/2020R.G. proposto da COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM,in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv.Emilio Grimaldi –ricorrente – contro LASCALEIA PIERO, difensore di sé medesimo, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE–controricorrente – Avverso la sentenza n. 3980/2019 del TRIBUNALE DI SALERNO , depositata il 13 dicembre2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639 DEL 1910 r.g. n. 9620/2020 Cons. est. Raffaele Rossi FATTI DI CAUSA 1. Piero Lascaleia propose opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa - ai sensi dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639 - dalla SOGET S.p.A., nella qualità di concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Capaccio Paestum, causalmente ascritta a sanzione amministrativaper violazione al Codice della Strada. Dedusse, in estrema sintesi, la omessa notificazione del prodromico verbale di accertamento dell’infrazione.
L’adito Giudice di pace rigettò l’opposizione. 2.In accoglimento dell’appello, la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento opposta. A suffragio della statuizione, il giudice salernitano ha: in punto di fatto, rilevato che la notificazione del verbale di contravvenzione era stata eseguita in data 29 gennaio 2014 presso l’indirizzo (in Capaccio, via Torre di Paestum, n. 269 ) risultante dall’archivio della M.C.T.C., allorquando il destinatario era stato già cancellato (precisamente, dal 9 gennaio 2014) dall’anagrafe del Comune di Capaccio per emigrazione in altro luogo; rilevato che Piero Lascaleia aveva, in epoca anteriore alla notifica, dichiarato il trasferimento di residenza all’anagrafe (non anche al P.R.A.), come da certificazione anagrafica prodotta; ritenuto che, a mente dell’art. 247, comma 3, del regolamento di esecuzione del Codice della strada (approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) la comunicazione al P.R.A. del cambio di residenza, ove dichiarato dal privato all’anagrafe comunale, va effettuata d’ufficio dalla pubblica amministrazione; ritenuta, pertanto, la nullità della notificazione del verbale di contravvenzione stradale e, per l’effetto, estinto l’obbligo di pagamento delle relative somme.
3. Ricorre per cassazione il Comune di Capaccio Paestum, sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, Piero Lascaleia. r.g. n. 9620/2020 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, articolato in relazione a plurime ragioni di impugnazione previste dall’art. 360 cod. proc. civ., lamenta l’omessa pronuncia (ovvero l’omesso esame di fatto decisivo ovvero ancora, in subordine, l’assoluto difetto di motivazione) circa la validità della notifica del verbale effettuata all’indirizzo risultante dai pubblici registri automobilisticinell’ipotesi in cui il privato, nel dichiarare il mutamento di residenza, ometta di indicare il possesso del veicolo sanzionato.
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 3, del C.d.S., dell’art. 247, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, la presunzione (posta dall’art. 201, comma 3, del C.d.S.) di validità della notifica del verbale di accertamento effettuata «alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli […] o dal P.R.A.» è superata soltanto qualora il mancato aggiornamento dei pubblici registri automobilistici sia imputabile a ritardi della P.A..
Nelcaso, il mancato aggiornamento era ascrivibile unicamente alla condotta del privato opponente il quale, nel comunicare all’anagrafe il trasferimento di residenza,aveva omesso di indicare pure i dati relativi ai veicoli di appartenenza, così (e per l’effetto) impedendo al Comune di effettuare di ufficio le variazioni dei pubblici registri automobilistici. L’error iuris inficiante la gravata sentenza risiede allora nella ritenuta nullità della notifica del verbale di accertamento quantunque ritualmente effettuata all’indirizzo evincibile dai pubblici registri.
3. I motivi - da scrutinare congiuntamente, in ragione dell’intima connessione che li avvince -sono fondati. Sulla questione oggetto di lite (ed in controversia involgente il medesimo Comune oggi ricorrente), questa Corte ha recentemente r.g. n. 9620/2020 Cons. est. Raffaele Rossi avuto modo di pronunciarsi, con l’ordinanza in data 11/07/2022 n. 21899, affermando il seguente principio di diritto: «in tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest’ultimo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale».
A tale regula iuris (la quale, peraltro, costituisce esplicazione e sviluppo di argomentazioni già in precedenza svolte dal giudice della nomofilachia circa i rispettivi doveri del privato e della P.A. in tema di aggiornamentodelle banche dati deputate a consentire l’identificazione del soggetto cui effettuare la notifica dei verbali di accertamento: ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 09/12/2010, n. 24851), va data espressa continuità, mentre errata appare la tesi, seguita nella decisione impugnata, sulla sufficienza della mera dichiarazione all’anagrafe del trasferimento di residenza senza ulteriori specificazioni, risolvendosi tale ragionamento in una sostanziale interpretatio abrogans del citato art. 247, chiaro nell’imporre anche l’indicazione dei dati di identificazione dei veicoli per i quale deve avvenire poi l’annotazione presso i registriautomobilistici.
4. Accolto il ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato. r.g. n. 9620/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle