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Ordinanza — n. 35857/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after revocation request notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35857/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the filing deadline was violated. The appellant had already requested revocation of the appellate judgment, which legally triggered a strict sixty-day window for the subsequent cassation appeal. The court found the appeal was submitted late, rendering the substantive arguments unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 395 n. 4 c.p.c.; Art. 398 comma 4 c.p.c.: Notification of a revocation request for an appellate judgment counts as notification of the judgment itself for the purpose of starting the short term for filing a cassation appeal, unless the court suspends that term.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility revocation request notification statutory filing deadline procedural time limit violation inadmissible appeal disdetta della locazione abitativa riduzione del canone locativo diritto di ritenzione del locatore

Disposizioni normative citate

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Art. 395 n. 4 c.p.c.
Antonio Alfonso Cannavacciuolo, dopoaver proposto domanda direvocazione della sentenza di appello, ai sensi dell’ art. 395 n.4 c.p.c.
Art. 398 comma 4 c.p.c.
22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 citazione per revocazione, a meno che il giudice della revoca- zione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4), c.p.c.» (cfr., Cass., Sez.
Art. 325 comma 2 c.p.c.
La notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta, invece, solo in data13 luglio 2020 , con conseguente violazione del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c..
Art. 83 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECU- ZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 20/01/2006
398, comma 4), c.p.c.» (cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 20/01/2006 , Rv.
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 19/06/2007
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10053 del 29/04/2009
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 309 del 12/01/2012
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 22/03/2013
Cass., Sez. U, Sentenza n. 21874 del 30/08/2019
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 32114 del 09/12/2019
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3363 del 03/02/2022
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECU- ZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 22 / 11/2022 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 20037 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20037del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da CANNAVACCIUOLO Antonio Alfonso (C.F.:

CNN NNL 68D09 C129C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Pasquale Coticelli (C.F.: CTC PQL 53E19 E131L) -ricorrente- nei confronti di COMUNE DI GRAGNANO(C.F.: 00646300632), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Anna Lucia Grivet Fojaja (C.F.: GRV NLC 68C51 G813X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 255/2020, pubblicatain data 22 gennaio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Il Comune di Gragnanoha intimato ad Antonio Alfonso Canna- vacciuolo,con provvedimento amministrativo, il rilascio di un locale dallo stesso condotto in locazione. Ric. n. 20037/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Il Cannavacciuolo ha proposto opposizione all’esecuzione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Torre Annun- ziata. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado. Antonio Alfonso Cannavacciuolo, dopoaver proposto domanda direvocazione della sentenza di appello, ai sensi dell’ art. 395 n.4 c.p.c. (avendo altresì inutilmente richiesto la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione), ricorre nella presente sede avverso la medesima sentenza,sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Gragnano. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Risulta preliminare ed assorbente la verifica dell’ammissibi- litàdel ricorso, che sortisce esito negativo. Si premette che il Cannavacciuolo ha già proposto domanda di revocazione della sentenza di appello, impugnata nella pre- sente sede,ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 2020 e, contestualmente, ha avanzato istanza di sospensione dei termini per la proposizione del ricorso in cassazione, istanza tuttavia rigettata dalla corte territoriale.

Secondo i principi di diritto affermati da questa Corte «la noti- ficazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassa- zione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassa- zione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della Ric. n. 20037/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 citazione per revocazione, a meno che il giudice della revoca- zione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398, comma 4), c.p.c.» (cfr., Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 20/01/2006 , Rv. 586532 –01;

Sez. 1 , Sentenza n. 14267 del 19/06/2007 , Rv. 596981 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 10053 del 29/04/2009 , Rv. 607914 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 309 del 12/01/2012 , Rv. 620538 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7261 del 22/03/2013 , Rv. 625600 –01; Sez. U , Sentenza n. 21874 del 30/08/2019 , Rv. 655037 –01; Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 05/09/2019 , Rv. 654828 –01; Sez. U, Ordinanza n. 32114 del 09/12 /2019 , Rv. 656172 –01; Sez. U , Ordinanza n. 3363 del 03/02/2022 , Rv. 663843 –01). Non essendo stato, nella specie, sospeso il termine per ricorrere per cassazione,il ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla no- tificazione del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla datadi notificazione della domanda di revocazione (avvenuta in data 19 febbraio 2020).

Il termine naturale di scadenza (del 19 aprile 2020)dell’impu- gnazione, in virtùdella sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 disposta dall’art.83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modifica- zioni in legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal de- creto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020 n. 40 (per un totale di 64 giorni: cd. “so- spensione Covid”) è rimasto peraltro differito sino al 22 giugno 2020. La notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta, invece, solo in data13 luglio 2020 , con conseguente violazione del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c..

Il ricorso è, pertanto, inammissibile in quanto tardivamente proposto, il che rende superfluo l’esame e la stessa illustrazione dei motivi posti alla base dello stesso. Ric. n. 20037/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello