Cassation court dismisses appeal due to lack of substantive representation power for assigned creditors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove substantive representation power for the assigned creditors. The court held that a mere mandate to collect debts, evidenced only by a public notice, is insufficient to confer the necessary authority to act in court under Article 77 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court could not verify the validity of the representative power granted to the assignee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 c.p.c.; A mere mandate to collect assigned debts does not confer substantive representation power required to act in court, necessitating explicit authorization to dispose of the rights in question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 22 / 11/2022 C . C . dott.Paolo SPAZIANI Consigliere R.G. n. 18952 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18952del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da DOVALUE (già DOBANK) S.p.A. (C.F.: 00390840239),in persona del rappresentante per procura Laura Odello , quale rappresentante di FINO 1 SECURITISATIONS.r.l. (C.F.: 09966380967) rappresentatae difesa, giusta procura speciale notarile in atti , dall’avvocatoAlberto Gualandi (C.F.:
GLN LRT 55L31 E625N ) -ricorrente- nei confronti di MARTINI Vanessa(C.F.: MRT VSS 90C49 E625D) rappresentatae difes a , giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Marco Caradonna (C.F.: CRD MRC 64L29 H501N) -controricorrente- nonché ARTICO Lucia (C.F.: RTC LCU 70T53 E625P) -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno n. 282/2020, pubblicata in data 23 marzo 20 20 (e notificata in data 12 maggio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Ric. n. 18952/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Unicredit S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata Fino 1 Securitisation S.r.l., in virtù di atto di cessione di crediti in blocco) ha pignorato i crediti vantati dallasua debitrice Lucia Artico nei confronti di Vanessa Martini, fino a concorrenza dell’importo di € 9.175,35.La Martini, quale terza pignorata, ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo. La creditrice, dopo il pignoramento, ha altresì spiegato intervento nel pro- cesso esecutivo da essa stessa promosso, per un ulteriore cre- dito di € 46.690,37.
Essendo sorte contestazioni sulla dichiara- zione di quantità, il giudice dell’esecuzione, svolti gli accerta- menti di cui all’art. 549 c.p.c., ha ritenuto sussistente il credito pignorato ed ha assegnato alla banca creditrice l’importo com- plessivo di € 52.807,66, oltre le spese del procedimento esecu- tivo. La terza pignorata ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Livorno, a parziale modifica dell’ordinanza impu- gnata, ha limitato la somma assegnata ad € 9.175,35 (pari all’importo oggetto dell’originario pignoramento).
Ricorre Dovalue S.p.A.,in rappresentanza di Fino 1 Securitisa- tion S.r.l.,sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Martini. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimat a . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Assume carattere pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo. Il ricorso è stato proposto da Dovalue S.p.A. (già Dobank S.p.A.),non in nome proprio ma in rappresentanza di Fino 1 Ric. n. 18952/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 Securitisation S.r.l., cessionaria dei creditioriginariamente fatti valere in via esecutiva da Unicredit S.p.A..
La società ricorrente assume di essere stata incaricatada Fino 1 Securitisation S.r.l. di «svolgere, in relazione ai crediti og- getto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato alla riscos- sione dei crediti e dei servizi di cassa e di pagamento» nonché «… quale special servicer di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle rela- tive garanzie». Non ha però adeguatamente documentato i poteri di rappre- sentanza, sia sostanzial i ch e processual i , necessari ai sensi dell’art. 77 c.p.c. per far valere in giudizio diritti altrui.
Sul punto, è sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte secondo il quale in caso di proposizione del ricorso (e/o del con- troricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale ) , ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del cor- retto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al pro- curatore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costitu- zione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costi- tutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresentantedell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità diverificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr.
Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 , Rv. Ric. n. 18952/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 636620 –01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 622651 –01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;
Sez. 1 , Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la società ricorrente non ha prodotto l’atto in base al quale le sarebbero stati conferiti i dedotti poteri di rappre- sentanza (sia sostanziale che processuale).Tale atto, anzi, non viene neanche richiamato nel ricorso e, tanto meno, risulta in- dicato nell’elenco dei documenti allo stesso allegati, in cui sono richiamati esclusivamente:1) il verbale dell’assemblea dei soci in cui è stata mutatala denominazione sociale di Unicredit Cre- dit Management Bank S.p.A. in Dovalue ( già Dobank) S.p.A. (doc.
A);
2) la procura speciale ad litem per il giudizio di legit- timitàconferita al difensore della società ricorrente da lla pro- curatrice speciale Laura Odello (doc. B);3) la procura in favore della Odello a rappresentare la societàDovalue S.p.A. (doc. C);
4) l’avviso della cessione dei crediti in blocco operato da Uni- credit S.p.A. in favore di Fino 1 Securitisation S.r.l., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(doc. D). È opportuno precisare, in proposito, che non potrebbe ritenersi sufficiente a far ritenere adeguatamente documentata l’esi- stenza della procura e la regolarità della stessa ai sensi dell’art.77 c.p.c., il mero richiamo al dedotto incarico di riscossione e di recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione in blocco contenuto nel relativo avviso , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 2, del de- creto legislativo n. 385 del 1993,dal momento che l’unica fun- zione di tale avviso è quella di sostituire la notifica della Ric. n. 18952/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponen- dosi sullo stesso piano degli adempimenti prescritti in via ge- nerale dall’art. 1264 c.c..
Tale avviso,quindi, oltre a non avere valore negoziale, neanche può ritenersi, di per sé , sufficiente prova del valido conferimento ad una società estranea allaces- sione, da parte della società cessionaria, del mandato a gestire l’incasso dei crediti ceduti e, tanto meno, può far presumere che a tale società siano stati altresì conferit i poter i di rappre- sentanza sostanziale e processuale, con riguardo a detti crediti, tali da consentire l’azione in giudizio a tutela di quei diritti ai sensi dell’art. 77 c.p.c.. In proposito,va ribadito che , per la validità del conferimento a terzi del potere di rappresentanza processuale in relazione a determinati diritti, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., occorre che il rap- presentante disponga altresì del potere di rappresentanza so- stanzialecon riguardo a quei diritti e che non può ritenersi suf- ficiente a tal fine un mero mandato all’incasso o alla riscossione dei relativi crediti, essendo necessario il conferimento del po- tere di disporredegli stessi, in nome e per conto del rappresen- tato,sul piano sostanziale .
Un siffatto potere certamente non emerge dal mero riferimentoall’incarico di riscossione e di re- cupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della ces- sione in blocco, contenuto nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che la società ricorrente ha allegato al ricorso. La mancata produzione della procura asseritamente rilasciata dal titolare dei crediti per cui è causa, in favore del soggetto che agisce in giudizio per far valere diritti altrui, impedisce a questa Corte di verificare che il conferimento del potere rap- presentativo esista e sia regolare, anche ai sensi dell’art. 77 c.p.c..
Il ricorso è pertanto inammissibile, il che rende superflu i l’esame e la stessa illustrazione dei motivi posti alla base dello stesso. Ric. n. 18952/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- diziodi legittimità in favore della contro ricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.000 ,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché rimborso contributo unificato, spese ge- nerali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cu