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Sentenza — n. 35829/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 35829/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35829/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18063del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da UNIGROUP S.r.l.s. (C.F.: 08731440965), in persona dell’amministratore unico Angelica Pagano, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Alessandro Caruso Frezza (C.F.: CRSLSN 65B15F537M) -ricorrente- nei confronti di PANICHI Claudio Fulvio (C.F.: PNC CDF 67E25 F205A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Barbara Mancini (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 617 c.p; Sentenza — n. 35829/2022 — snciv · Corte di Cassazione: È appena il caso di osservare, in proposito, che sul punto non può ritenersi formato alcun giudicato interno, dal momento che la questione non è stata oggetto di espressa statuizione da parte del giudice del merito, il quale si è limitato ad affermare esclusivamente l’ammissibilità dell’opposizione in sede conten- ziosa in relazione alla forma del suo atto introduttivo, con ri- guardo al rispetto del termine perentorio di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., ma non ha in alcun modo statuito in ordine alla proponibilità della relativa domanda di merito senza il pre- liminare svolgimento dell’inderogabile fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento pagamento in mano di terzi opposizione di terzo procedura di rivendicazione nel fallimento gruppo nell'esecuzione in via di pignoramento azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 617 c.p
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 18063del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da UNIGROUP S.r.l.s. (C.F.: 08731440965), in persona dell’amministratore unico Angelica Pagano, legale rap- presentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Alessandro Caruso Frezza (C.F.: CRSLSN 65B15F537M) -ricorrente- nei confronti di PANICHI Claudio Fulvio (C.F.: PNC CDF 67E25 F205A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato Barbara Mancini (C.F.:

MNC BBR 71R52 F205J) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 196/2020, pubblicatain data 28 febbraio 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta in data 9 novembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo; Ric. n. 18063/2020– S ez . 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 5 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Claudio Fulvio Panichi ha pignorato i crediti vantati dal suo de- bitoreFrancesco Mantice nei confronti della Unigroup S.r.l.s..

Il giudice dell’esecuzione ha assegnato in favore del creditore procedente l’importo di € 2.049,03, con condanna in solido del debitorepignorato e della società terza pignorata al pagamento delle spese del procedimento di accertamentodell’obbligo del terzo. La Unigroup S.r.l.s. ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palmi. Ricorre Unigroup S.r.l.s., sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il Panichi. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176,e successive pro- roghe e modificazioni.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione (ivi incluse quelle relative all’integrità del contraddittorio), il ri- lievo, operabile anche di ufficio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., della originaria improponibilità della domanda decisa con la sentenza impugnata. Come emerge dagli atti, la società ricorrente, terza pignorata in un procedimento di espropriazione di crediti, ha proposto di- rettamente in sede contenziosa la domanda di merito di oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., Ric. n. 18063/2020– S ez . 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 5 avverso l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati pro- nunciata dal giudice dell’esecuzione, con atto di citazione a comparire davanti al giudice della cognizione, senza preventi- vamente avanzare il ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione, per lo svolgimento della relativa fase sommaria in sede esecu- tiva, come prescritto dalla predetta disposizione.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il prin- cipio di diritto secondo cui «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) da- vanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli in- teressi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esi- genze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contrad- dittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di oppo- sizione a cognizione piena» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 –01; conf., ex multis:

Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 28848del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01; Sez. 3 , Ordinanzen. 41747 e 41748 del 28/12/2021; Sez. 3 , Sentenza n. 1159 del 17/01/2022; nel medesimo senso: Sez. 3 , Ordi- nanza n. 8905del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01; Sez. 3 , Ordi- nanzan. 18330 del 07/06/2022 ). Dall’applicazione dei principi esposti consegue che la domanda di merito relativa all’opposizione agli atti esecutivi avanzata Ric. n. 18063/2020– S ez . 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 5 dalla società ricorrente ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., senza il preliminare svolgimento dell’inderogabile fase somma- ria davanti al giudice dell’esecuzione, è da ritenersi improponi- bile e tale improponibilità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c..

È appena il caso di osservare, in proposito, che sul punto non può ritenersi formato alcun giudicato interno, dal momento che la questione non è stata oggetto di espressa statuizione da parte del giudice del merito, il quale si è limitato ad affermare esclusivamente l’ammissibilità dell’opposizione in sede conten- ziosa in relazione alla forma del suo atto introduttivo, con ri- guardo al rispetto del termine perentorio di cui all’art. 617, comma 1, c.p.c., ma non ha in alcun modo statuito in ordine alla proponibilità della relativa domanda di merito senza il pre- liminare svolgimento dell’inderogabile fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione.

Il carattere pregiudiziale del rilievo operato determina la cassa- zione senza rinvio della decisione impugnata perché la do- manda non poteva essere proposta e rende altresì superflua la stessa illustrazione delle censure formulate con i singoli motivi del ricorso.

2. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, risultando il controricorso tardivamente notificato (ricorso noti- ficato in data 2 luglio 2020; controricorso notificato in data 1° settembre 2020), in violazione del termine perentorio di cui all’art. 370, comma 1, c.p.c., tenuto conto del fatto che, trat- tandosi di controversia in materia di esecuzione forzata, non è applicabile la sospensioneferiale dei termini.

In ogni caso, l’integrale compensazione delle spese di lite, con riguardo all’intero giudizio, si giustifica –ad avviso della Corte Ric. n. 18063/2020– S ez . 3 - U d. 9 novembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 5 –per le medesime ragioni che ne hanno determinato la com- pensazione all’esito della decisione impugnata. per questi motivi La Corte: - pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché la domanda non poteva essere proposta; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così de