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Sentenza — n. 35477/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for non-existence of perception error regarding civil code liability articles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35477/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luca Vicario's revocation appeal inadmissible against Autostrade Meridionali S.p.a. regarding a 2010 car accident. The court found the appellant's complaint about a lack of causal link under Article 2043 of the Civil Code was misdirected as a formal challenge to Article 2051. Consequently, the court ruled the perception error alleged did not exist and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, 395 n. 4 c.p.c.; Art. 2043, 2051 c.c.: A revocation appeal alleging a decisive error of perception is inadmissible if the substantive criticism concerns a different legal basis than the one formally invoked by the appellant.

Parole chiave

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perception error revocation appeal causal link custody liability inadmissibility civil code procedural defect contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 2043 c.c.
Tale valutazione, indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, non è contrastata con il ricorso, in cui si pone una questione relativa alla colpa, che invece riguarda la diversa fattispecie ex art. 2043 c.c. Parte ricorrente avrebbe dovuto censurare questa motivazione specifica U.P.
Art. 2051 c.c.
in quanto, sebbene avesse contestato puntualmente la violazione dell'art. 2051 cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 2051 cod. civ
in quanto, sebbene avesse contestato puntualmente la violazione dell'art. 2051 cod. civ.
art. 2051 c.c
Invero, nella contestata decisione, questa Corte ha affermato «nel caso di specie, il ricorrente non contrasta l'argomentazione del Tribunale secondo cui non troverebbe applicazione la responsabilità ex art. 2051 c.c.
art. 2043 c.c
Tale valutazione, indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, non è contrastata con il ricorso, in cui si pone una questione relativa alla colpa, che invece riguarda la diversa fattispecie ex art. 2043 c.c.
art. 2043 cod. civ
civ., era in concreto mossa alla motivazione enunciata dal giudice di merito con riferimento all'art. 2043 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
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Testo completo

di Composta da fatto - Inesistenza dell'errore di percezione - Inammissibilità. Angelo Spirito - Presidente - Marco Del 'Utri - Consigliere - R.G.N. 23302/2020 Irene Ambrosi - Consigliere Rel.- Stefano Giaime Guizzi - Consigliere - Cron. 35(--t-n Paolo Spazíaní - Consigliere - UP - 26/10/2022 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23302/2020 R.G. proposto da Luca VICARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

Massimo Gentile, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Sebino n. 29; - controricorrente -r(\ ?(-1 t, (1-1,t-n trf U.P. 26/10/2022 ric. n. 23302/2020 Pres. A. Spirito Rel. I Ambrosi avverso la ordinanza della Corte di cassazione n. 31721 del 2019 pubblicata il 4 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Fatti di causa L Luca VICARIO ha proposto ricorso per revocazione, illustrato da un unico motivo, avverso la ordinanza di questa Corte, 4 dicembre 2019 n. 31721, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso dal predetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9870 del 2017, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la decisione del Giudice di pace della stessa cita e rigettato la domanda proposta da Luca Vicario nei confronti di Autostrade Meridionali S.p.a volta ad ottenere il risarcimento del danno subito dal proprio autoveicolo a seguito del sinistro verificatosi il 13 gennaio 2010 cagionato dall'urto di "un oggetto metallico con gomma di medie dimensioni" che si trovava sul tratto autostradale gestito dalla società convenuta.

2. Il ricorso è stato rimesso alla camera di consiglio del 26 ottobre 2022 in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto- legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, attesa la mancata richiesta di discussione orale formulata dalle parti. La società Autostrade sp.a. ha risposto con controricorso. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dr. Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Pa:-te resistente ha depositato memoria.

Ragioni di diritto IL Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta un vizio revocatorio ed in particolare, la sussistenza di un decisivo errore di fatto di cui agli artt. 391- bis e 395 n. 4 cod.proc.civ. in quanto, sebbene avesse contestato puntualmente la violazione dell'art. 2051 cod. civ. nella parte in cui il U.P. 26/10/2022 ric. n. 23302/2020 Pres. A. Spirito Rei. I Ambrosi Tribunale ne aveva escluso la violazione poiché l'evento sarebbe stato causato da un oggetto estraneo alla sede stradale e non aveva rilevato l'assenza di prova del caso fortuito da parte del gestore del tratto autostradale, tuttavia la Corte di cassazione con la decisione impugnata aveva ritenuto la critica alla sentenza di appello formulata senza correlazione alla sua effettiva motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile con riferimento al vizio revocatorio prospettato e sopra sinteticamente riassunto. 2.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un errore di natura percettiva, cioè in una svista materiale, non deve essere stato oggetto di discussione tra le parti e deve avere carattere decisivo, nel senso che 'n mancanza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. Sez. 6 - 2, 10/06/2021 n. 16439 Rv. 661483 - 01; Cass. Sez. 3, 14/02/2006 n. 3190 Rv. 590611 - 01; Cass. Sez. L, 16/02/1998 n. 1604 Rv. 512646 - 01). Pertanto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. 2.2. Venendo all'esame del vizio di revocazione prospettato, va osservato che esso non si appunta su un errore percettivo o una svista U.P. 26/10/2022 ric. n. 23302/2020 Pres. A. Spirito Rel. I Ambrosi materiale bensì lamenta, inammissibilmente, un'errata lettura da parte della Corte degli atti processuali (v. Cass. Sez. 5, 22/10/2019 n. 26890; di recente in senso conforme Cass. Sez. 6 - 1, 26/01/2022 n. 2236). Invero, nella contestata decisione, questa Corte ha affermato «nel caso di specie, il ricorrente non contrasta l'argomentazione del Tribunale secondo cui non troverebbe applicazione la responsabilità ex art. 2051 c.c. perché l'evento sarebbe stato determinato da un oggetto estraneo alla sede strad&e; come correttamente evidenziato dalla controricorrente, il riferimento alla mancata prova della colpa è stato fatto dal Tribunale al fine di escludere la fondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c, mentre sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. la ratio decidendi è stata diversa.

Il motivo, al contrario, impugna la ratio decidendi sulla prova della colpa riferendola, come evidenzia l'intestazione e l'illustrazione del motivo, in modo erroneo alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. così criticando la sentenza senza correlarsi alla sua effettiva motivazione; nel caso in esame il sinistro si è verificato a causa della presenza sulla carreggiata di un ostacolo (pezzo metallico e di gomma di grosse dimensioni, come risulta pacificamente dal rapporto redatto dai tecnici di Autostrade Meridionali, intervenuti in loco) che, come riconosciuto anche dal ricorrente, sarebbe stato verosimilmente perduto da un autocarro che lo precedeva; sulla base di tali elementi il ricorrente non critica la tesi del Tribunale che ha escluso la configurabilità della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. perché il sinistro sarebbe stato causato dall'impatto con un oggetto diverso dalla scada [rectius, strada n.d.r.] ("il danno non proviene, in termini di relazione causa-effetto, da una anomalia insita nella sede stradale -oggetto della custodia-, bensì - si legge in sentenza- da un oggetto estraneo la cui presenza sulla sede stradaie è effetto della condotta di terzi ... idonea ad interrompere il nesso causale").

Tale valutazione, indipendentemente dalla sua correttezza giuridica, non è contrastata con il ricorso, in cui si pone una questione relativa alla colpa, che invece riguarda la diversa fattispecie ex art. 2043 c.c. Parte ricorrente avrebbe dovuto censurare questa motivazione specifica U.P. 26/10/202.2 ric. n. 23302/2020 Pres. A. Spirito Rel. I Ambrosi (assenza del nesso causale per estraneità della res dall'oggetto della custodia) assumendo, al contrario, che la res oggetto dell'obbligo di custodia è costituita della sede stradale e dagli oggetti ivi allocati, ricorrendo alcune condizioni» (pag. 5 e 6 del provvedimento impugnato).

Dal riportato contenuto della impugnata decisione è evidente che il ricorrente lamenti un errore di percezione inesistente; difatti, nella ordinanza impugnata si è ritenuto il ricorso inammissibile poiché la critica di parte ricorrente, formalmente rivolta ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., era in concreto mossa alla motivazione enunciata dal giudice di merito con riferimento all'art. 2043 cod. civ. Pertanto, questa Corte non ha motivato ritenendo che il motivo non concernesse l'art. 2051 cod. civ., bensì ha ritenuto che la relativa critica era stata mossa riguardo la motivazione dal Tribunale formulata rispetto all'art. 2043 cod. civ. e non, rispetto all'art. 2051 dello stesso codice.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4:315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

L'inammissibilità del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore U.P. 26/10/2022 ric. n. 23302/2020 Pres. A. Spirito Rel. l Ambrosi importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1