Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 35473/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35473/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35473/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 36761-2019 proposto da: DI PILLO ERNESTO, DI PILLO FEDERICO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FIORELLO TATONE; - ricorrenti - contro SCAMPOLI ANTONIO SERGIO, difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/06/2019;90 R.G.N. 36761/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore - depositato telematicamente in data 22 novembre 2022, unitamente all'accettazione della rinuncia sottoscritta dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 86 c.p; Decreto — n. 35473/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 36761-2019 proposto da: DI PILLO ERNESTO, DI PILLO FEDERICO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FIORELLO TATONE; - ricorrenti - contro SCAMPOLI ANTONIO SERGIO, difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/06/2019;90 R.G.N. 36761/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore - depositato telematicamente in data 22 novembre 2022, unitamente all'accettazione della rinuncia sottoscritta dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali dispensa dal versamento delle spese contenzioso tributario riduzione delle spese giudiziarie assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 86 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 36761-2019 proposto da: DI PILLO ERNESTO, DI PILLO FEDERICO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FIORELLO TATONE; - ricorrenti - contro SCAMPOLI ANTONIO SERGIO, difensore di sé medesimo ex art 86 c.p.c., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1015/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 12/06/2019;90 R.G.N. 36761/2019 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso - sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore - depositato telematicamente in data 22 novembre 2022, unitamente all'accettazione della rinuncia sottoscritta dal controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 01. 4Z: ?c, C2