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Decreto — n. 35469/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35469/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35469/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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R.G.N. 27214/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto da Di Giorgi Domenico Francesco e Di Giorgi Preziosa Astrid - n.q. di eredi di Di Giorgi Paolo - e dal difensore; rilevato che il difensore dei controricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente il predetto atto sottoscritto per accettazione ed adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35469/2022 — snciv · Corte di Cassazione: R.G.N. 27214/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto da Di Giorgi Domenico Francesco e Di Giorgi Preziosa Astrid - n.q. di eredi di Di Giorgi Paolo - e dal difensore; rilevato che il difensore dei controricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente il predetto atto sottoscritto per accettazione ed adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

Parole chiave

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abbandono definitivo del procedimento chiusura dell'istruzione penale chiusura della procedura di assistenza giudiziaria tacita revoca dell'opposizione procedimento concluso rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 27214-2020 proposto da: DI GIORGI DOMENICO FRANCESCO, DI GIORGI PREZIOSA ASTRID, nella qualità di eredi di DI GIORGI PAOLO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZA RITA MARIA PIRRACCHIO, ANDREA PITTALAI; - ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO UNIVERSITARIO VITTORIO EMANUELE G. RODOLICO - SAN MARCO DI CATANIA (CF 04721290874), in persona del Direttore Generale pro tempore GAETANO SIRNA, QBE INSURANCE (EUROPE) LTD (CF 05528330961), in persona 2022 del Rappresentante Generale per l'Italia MARIA ANGELA 86 REBECCHI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI EDOARDO FERLITO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1241/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 15/07/2020;

R.G.N. 27214/2020 letto l'Atto di rinuncia al Ricorso, sottoscritto da Di Giorgi Domenico Francesco e Di Giorgi Preziosa Astrid - n.q. di eredi di Di Giorgi Paolo - e dal difensore; rilevato che il difensore dei controricorrenti, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti, ha depositato telematicamente il predetto atto sottoscritto per accettazione ed adesione alla rinuncia; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udien a. / Così deciso in Roma il giorno 04 • 4