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Ordinanza — n. 35417/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on assignment of future credit due to lack of enforceable title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Monteiasi against an order assigning a future credit to Inso System S.R.L. The municipality argued that the assignment order, amended to include a condition regarding the debtor's payment history, lacked an enforceable title because it created a conditional future debt. The court held that the legal issue raised was not frivolous and found no abuse of right in filing the appeal, thus dismissing the request for annulment.

Regesto Legislator

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Art. 1603 c.c.; Art. 1664 c.c.: An assignment order containing a condition precedent regarding the debtor's performance does not constitute a valid enforceable title for immediate execution against the third party.

Parole chiave

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assignment of future credit enforceable title requirement conditional debt execution third party seizure abuse of right appeal esecuzione forzata incasso di contributi alimentari atto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 1603 c.c.
Art. 1664 c.c.
Art. 96, third paragraph, cod. proc. civ.
Va altresì disattesa l’istanza, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 372 cod. proc. civ
La produzione di copia di siffatta sentenza in allegato alla memoria illustrativa de qua non trova ostacolo nel divieto di atti e documenti sancito dall’art. 372 cod.
art. 124 disp. att. cod. proc. civ
In ogni caso, trattandosi di verificare l’esistenza di un giudicato esterno maturato in conseguenza di una propria decisione, l’esamedi siffatta sentenzaè consentito anche motu proprio (ovvero di iniziativa officiosa) a questa Corte eda prescindere dalla certificazione prescritta dall’art. 124 disp.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/03/2022, n. 6868
Cass. 02/03/2022, n. 6868;
Cass. 23/08/2018, n. 20974
Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass.
Cass. 18/04/2017, n. 9746
20974; Cass. 18/04/2017, n. 9746; Cass.
Cass. 29/08/2013, n. 19883
9746; Cass. 29/08/2013, n. 19883).
Cass. 04/08/2021, n. 22208
Cass. 17/07/2020, n. 15333
Cass. 04/09/2020, n. 18512
15333), manifestamente infondati (Cass. 04/09/2020, n. 18512) o manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata (Cass.06/12/2021, n.
Cass. 06/12/2021, n. 38528
Cass. 11/02/2022, n. 4430
38528) oppure ancora basato, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, su tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata (Cass. 11/02/2022, n. 4430).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10443/2020 R.G. proposto da COMUNE DI MONTEIASI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Barbana Tortolini n. 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentato e difes o dall’Avv. Fabrizio Cecinato –ricorrente – contro INSO SYSTEM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’Avv. Stefano Latella, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cristallo –controricorrente – nonché contro INTESA SANPAOLO S.P.A.

–intimato – OPPOSIZIONEAD ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE CREDITI r.g. n. 10443/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 34/2020della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 28 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.All’esito di procedura di espropriazione di crediti presso terzi , il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 14 ottobre 2013, assegnava alla Inso System s.r.l. (creditore procedente) la somma di euro 98.653 dovuta dal Comune di Monteiasi (terzo pignorato) alla Edilenergia s.r.l. (debitore esecutato).

Con successivo provvedimento, pronunciato di iniziativa officiosa in data 10 aprile 2014, il medesimo giudice dell’esecuzione emendava l’ordinanza di assegnazione, con l’aggiunta, dopo l’indicazione della somma assegnata, delle parole «alla maturazione del quarto S.A.L. da parte della società debitrice e pertanto il Comune di Monteiasi provvederà al pagamento solo al raggiungimento del quarto S.A.L. da parte della società Edilenergia s.r.l.».

2. Sulla scorta dell’ordinanza di assegnazione nel suo originario tenore, la Inso System s.r.l. intraprendeva espropriazione presso terzi in danno del Comune di Monteiasi (debitore esecutato) e nei riguardi del Banco di Napoli S.p.A. (terzo pignorato, quale tesoriere comunale). Reagiva il Comune esecutato con opposizione all’esecuzione proposta con ricorso depositato il 12 maggio 2014 ed argomentata sulla inesistenza di valido titolo esecutivo, assumendo, in sintesi, che per effetto della correzione apportata, l’ordinanza di assegnazione aveva ad oggetto un credito futuro ed eventuale, sottoposto ad una condizione (il completamento del quarto S.A.L. ad opera di Edilenergia s.r.l.) non ancora verificatasi. Disattesa l’istanza di sospensione, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Taranto, con ordinanza del 17 settembre 2014, assegnava r.g. n. 10443/2020 Cons. est. Raffaele Rossi al procedente Inso System s.r.l. la somma di euro 99.846,30 (oltre spese) dovuta dal terzo tesoriere al Comune di Monteiasi.

3. Avverso quest’ultima ordinanza, il Comune, con ricorso del 7 ottobre 2014, spiegavaaltra opposizione, ancora una volta adducendo il difetto di titolo esecutivo, sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle svolte nella precedenteopposizione all’esecuzione. Decidendo in prime cure, il Tribunale di Taranto, previa espressa qualificazione come opposizione all’esecuzione, accoglieva la domanda e dichiarava insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata della Inso System s.r.l. in danno del Comune di Monteiasi in forza della ordinanza di assegnazione del 14 ottobre 2013, siccome efficacemente corretta e modificata da successivo provvedimento giudiziale.

4. In accoglimento dell’appello interposto dalla società, la decisione in epigrafe indicataha invece rigettato l’opposizione del Comune. Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ha ritenuto la fondatezza dell’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società e, in particolare,dirimente la statuizione della sentenza n. 2769/2015 del Tribunale di Taranto con cui, a definizione dell’opposizione all’esecuzione proposta dal Comune con ricorso del 12 maggio 2014 , era stata dichiarata la sussistenza del diritto della Inso System s.r.l. a procedere in executivis in virtù dell’ordinanza del 14 ottobre 2013.

5. Ricorre per cassazione il Comune di Monteiasi, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria , la Inso System s.r.l.; è rimasta intimataIntesa SanPaolo S.p.A..

6. Ambedue le parti costituite hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Itre motivi denunciano violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. sotto distinti profili, così in sequenza esposti in ricorso, con cui si lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata: r.g. n. 10443/2020 Cons. est. Raffaele Rossi - per aver considerato come passata in giudicato la sentenza n. 2769/2015 del Tribunale di Taranto prodotta dalla (allora) appellante in difetto della relativa attestazione di Cancelleria; - per aver ritenuto l’avvenuta forma zione de l giudicato sulla questione pregiudiziale, oggetto di statuizione soltanto incidentale , della legittimità del provvedimento di correzione dell’ordinanza di assegnazione pronunciatadalla sentenza n. 2769/2015; -per non aver la Corte di Appello colto la diversità (per petitum e causa petendi) tra il giudizio sottoposto al suo vaglio e la controversia conclusa con la sentenza n. 2769/2015.

2. Il ricorso va nella sua integralità disatteso, in forza del giudicato esterno, dedotto e documentato da parte controricorrente con la memoria per l’adunanza in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., costituito dalla sentenza di questa Corte n. 11910/2020, pubblicata il 19 giugno 2020, successivamente quindi alla instaurazione del presente giudizio per cassazione (introdotto da ricorso notificato il 30 marzo 2020). La produzione di copia di siffatta sentenza in allegato alla memoria illustrativa de qua non trova ostacolo nel divieto di atti e documenti sancito dall’art. 372 cod. proc. civ., proprio perché afferente ad un giudicato esterno formatosi in pendenza del giudizio di legittimità (in questo ordine di idee, tra le tante, Cass. 31/05/2019, n. 14883;

Cass.12/07/2018, n. 18464; Cass. 22/01/2018, n. 1534). In ogni caso, trattandosi di verificare l’esistenza di un giudicato esterno maturato in conseguenza di una propria decisione, l’esamedi siffatta sentenzaè consentito anche motu proprio (ovvero di iniziativa officiosa) a questa Corte eda prescindere dalla certificazione prescritta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Ed invero, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle r.g. n. 10443/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; pertanto, in tema di ricorso per cassazione è compito della Suprema Corteverificare, in via officiosa, l’effettiva esistenza di una pronuncia, resa dallo stesso giudice di legittimità, avente valenza di res iudicata ( ex plurimis, Cass.11/06/2021, n. 16589;

Cass. 30/12/2020 , n. 29923; Cass . 26/06/2018, n. 16847; Cass. 26/10/2017, n. 25432 ; Cass.21/05/2014, n. 11219;Cass. 07/04/2009, n. 8379). Ciò precisato, con la citata sentenza n. 11910/2020, questa Corte ha definitivamente accolto l’opposizione agli atti esecutivi spiegata dalla Inso System s.r.l. avverso il provvedimento di correzione della ordinanza di assegnazione ed annullato lo stesso. Eliminatadal mondo giuridico, in maniera non più riesaminabile, la «correzione» della ordinanza di assegnazione in executivis azionata nella sua originaria portata precettiva, si palesa evidentel’infondatezza della opposizione proposta dal Comune, oggetto della sentenza nel presentegiudizio gravata, ed argomentata proprio ed esclusivamente sulla base di suddetta «correzione».

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. Non può trovare accoglimento la richiesta della controricorrente di condanna al pagamento delle spese processuali relative ai precedenti gradi di merito del giudizio, per non aver detta controricorrente impugnato la statuizione di compensazione contenuta nella sentenza ex adverso in questa sede gravata. r.g. n. 10443/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 5. Va altresì disattesa l’istanza, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

È dirimente al riguardo osservare che: (a) la decisione delpresente sifonda su un giudicato sopravvenuto alla instaurazione della lite in sede di legittimità; (b) la quaestio iuris sollevata con il primo motivo di ricorso, astrattamente considerata,non era affatto peregrina, trovando la tesi sostenuta dall’impugnante riscontro in precedenti del giudice della nomofilachia (sulla necessità della allegazione della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. quale prova dell’eccezione di giudicato esterno, v. Cass. 02/03/2022, n. 6868;

Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass. 18/04/2017, n. 9746; Cass. 29/08/2013, n. 19883). Si versa, pertanto, in fattispecie ben differente dall’abuso del diritto di impugnazione, necessario presupposto per l’affermazione della responsabilità ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale invece sussiste in caso di proposizione di ricorso per cassazione articolato su motivi palesemente inammissibili (Cass.04/08/2021, n. 22208), del tutto generici o indeterminati (Cass.17/07/2020, n. 15333), manifestamente infondati (Cass. 04/09/2020, n. 18512) o manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata (Cass.06/12/2021, n. 38528) oppure ancora basato, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, su tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata (Cass. 11/02/2022, n. 4430).

6. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titol o di r.g. n. 10443/2020 Cons. est. Raffaele Rossi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi