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Ordinanza Interlocutoria — n. 35267/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to failure to notify necessary co-defendant insurance company, ordering new trial.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 35267/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment because the necessary procedural step of notifying the insurance company Generali Italia s.p.a. was omitted. The plaintiff, Caporali, sued the Province of Viterbo, but the lower courts failed to include the insurer who was called in cause by the Province. The court ruled that this omission created a necessary joinder of parties, requiring the insurer's participation before the case could proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 104 c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: The court established that failure to notify a necessary co-defendant renders the proceedings void, necessitating a new trial with proper integration of the contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder of parties omission of notification procedural nullity new trial order litisconsorzio necessario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104 c.p.c.
Art. 105 c.p.c.

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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 35912/2019 proposto da: Caporali Andrea, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocatoMigliorati Giuliano; -ricorrente - contro Provincia di Viterbo, r appresentata e difesa dall'avv. Roberto Cutigni, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassio 14, presso lo studio dell'avv. Fabio Coluccio -resistente – avverso la sentenza n. 2675/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI Rilevato che il ricorso non è stato notificato a Generali Italia s.p.a., società assicuratrice chiamata in causa dalla Provincia di Viterbo, e che ricorre una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale; dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Generali Italia s.p.a. nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma