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Ordinanza — n. 35005/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses debtor's opposition to execution due to lack of standing to claim non-ownership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35005/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding an opposition to execution filed by a debtor claiming he was not the owner of the seized property. The debtor argued that the first-instance court failed to correctly reconstruct succession history, but the Court ruled that such an opposition is procedurally inadmissible because the debtor lacks a legal interest in proving non-ownership. Since the debtor would only gain from the expropriation of a third party's property, the Court declared the opposition inadmissible for lack of standing under Article 100 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 615 cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.: A debtor executed cannot file an opposition to execution based on non-ownership of seized assets, as they lack the necessary legal interest to act, which belongs exclusively to the true third-party owner.

Parole chiave

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opposizione all'esecuzione difetto di interesse ad agire debitore esecutato proprietà del bene pignorato inammissibilità originaria successione ereditaria art. 615 codice di procedura civile legittimazione attiva dell'erede

Disposizioni normative citate

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Art. 615 cod. proc. civ.
La sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice procedente a seguito della proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. da parte di Roberto Marino Molteni, che aveva asserito di non essere proprietario del bene pignorato, e di ricorso ex art.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 382 cod. proc. civ.
Il difetto di interesse ad agire dell'opponente determina una situazione di originaria inammissibilità della domanda, certamente rilevabile di ufficio nella presente sede (in conformità al principio espresso nell'art. 382, terzo comma, cod.
Art. 384 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod.
art. 615 cod. proc. civ
La sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice procedente a seguito della proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ
da parte di Roberto Marino Molteni, che aveva asserito di non essere proprietario del bene pignorato, e di ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., proposto da Silvio Luca Emanuele Molteni, che aveva sostenuto di essere proprietario del bene pignorato.
art. 485 cod. civ
La ricorrente evidenzia che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituiva conferma documentale della precedente accettazione di eredità ex art. 485 cod. civ., avvenuta sin dal 3 gennaio 1992.
art. 480 cod. civ
c) gli altri due fratelli, Roberto e Maurizio, non essendo mai stati nel possesso dei beni, non avevano accettato l'eredità paterna nel termine di cui all'art. 480 cod. civ.;
art. 342 cod. proc. civ
Disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., ha, in sintesi, osservato che:
art. 480 cod. proc. civ
d) l'eredità di Renzo Molteni fosse stata, dunque, acquisita dalla sola moglie Luciana Botta, non essendo intervenuta, nel termine di cui all'art. 480 cod. proc. civ., neppure l'accettazione dell'altro figlio Maurizio Carlo Maria;

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109
civ.» (Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109;
Cass., sez. 1, 30/10/1968, n. 974
Cass., sez. 1, 30/10/1968, n. 974; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052
974; Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059
1052; Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 19/04/2010, n. 9202
7059; Cass., sez. 3, 19/04/2010, n. 9202; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8684
Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976
3, 04/04/2017, n.8684; Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12279/2020 R.G. proposto da: FINO 1 SECURITISATION S.R.L., e, per essa, la mandataria doValue s.p.a. (già doBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giuseppe Lucibello, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro MOLTENI ROBERTO MARINO, rappresentato e difeso, in forza di procura, dall'avv.

Simona Catania, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - e nei confronti di 651- MOLTENI MAURIZIO CARLO MARIA - intimato - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1266/2019, pubblicata in data 23 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Roberto Marino Molteni, in proprio e quale tutore di Silvio Luca Emanuele Molteni, ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona con cui era stato dichiarato il diritto della creditrice Unicredit s.p.a. e, per essa, della sua mandataria, Credit Management Bank s.p.a., «di proseguire nella procedura esecutiva RGE 355/2013» instaurata nei confronti dell'appellante, limitatamente «alla quota parte di proprietà pari ad un terzo dell'immobile sito in Pietra Ligure».

La sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giudizio di merito instaurato dalla creditrice procedente a seguito della proposizione di ricorso in opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. da parte di Roberto Marino Molteni, che aveva asserito di non essere proprietario del bene pignorato, e di ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., proposto da Silvio Luca Emanuele Molteni, che aveva sostenuto di essere proprietario del bene pignorato.

2. Gli appellanti, assumendo che la sentenza di primo grado non avesse correttamente ricostruito le vicende successorie, hanno dedotto che:

a) Renzo Molteni e Luciana Botta avevano contratto matrimonio dal quale erano nati tre figli (Roberto Marino, Silvio Luca Emanuele e Maurizio Carlo Maria), e che Renzo Molteni aveva acquistato, tra l'altro, un appartamento sito in Pietra Ligure ed appartamenti con box a Milano;

b) a seguito della morte di Renzo Molteni, avvenuta in data 3 gennaio 1992, Luciana Botta ed il figlio Silvio, dichiarato interdetto dal Tribunale di Milano, essendo rimasti nel possesso dei beni ereditari senza avere provveduto nel termine di legge all'inventario, avevano acquistato la qualità di eredi ex art. 485 cod. civ.;

c) gli altri due fratelli, Roberto e Maurizio, non essendo mai stati nel possesso dei beni, non avevano accettato l'eredità paterna nel termine di cui all'art. 480 cod. civ.;

d) il 13 settembre 2007 era deceduta anche Luciana Botta, la quale, con testamento olografo, aveva istituito erede degli immobili il figlio Silvio Luca Emanuele; a seguito di pubblicazione del testamento, Roberto Marino aveva espressamente dichiarato di prestare ad esso acquiescenza e di rinunziare all'azione di riduzione. La parte creditrice, invece, ha replicato che, a seguito del decesso di Renzo Molteni, essendo stato il figlio Silvio Molteni dichiarato interdetto, solo la moglie Luciana Botta era divenuta erede ex art.485 cod. civ., cosicché, a seguito della morte di quest'ultima, erano divenuti eredi Silvio Luca Emanuele (per avere accettato l'eredità della madre con beneficio d'inventario) e Roberto Marino, in virtù di accettazione tacita effettuata mediante la costituzione di fondo patrimoniale sui beni dell'eredità materna; con la conseguenza che doveva ritenersi la proprietà di un terzo del bene pignorato in capo all'esecutato Roberto Marino Molteni, non essendo ancora scaduto il termine per l'accettazione dell'eredità materna da parte dell'altro figlio.

3. La Corte d'appello ha preliminarmente rilevato che, a seguito di interruzione del giudizio per decesso di Silvio Molteni, era stato riassunto solo il giudizio di merito attinente all'opposizione all'esecuzione ex art 615 cod. proc. civ., proposta dal debitore esecutato Roberto Marino Molteni, e non anche l'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., che era stata proposta da Silvio Luca Emanuele Molteni, rappresentato, in quanto interdetto, dal tutore Roberto Marino Molteni. Disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, sollevata ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., ha, in sintesi, osservato che:

a) la costituzione da parte di Roberto Marino Molteni del fondo patrimoniale sui beni dell'eredità paterna non potesse costituire accettazione tacita di eredità, poiché l'atto notarile di costituzione era intervenuto in data 26 gennaio 2009, quando il termine per l'accettazione era ormai spirato;

b) non si potesse desumere accettazione tacita dell'eredità paterna dalla denuncia di successione, che era stata presentata soltanto da Maurizio Molteni;

c) correttamente il giudice di primo grado avesse escluso che l'eredità paterna fosse stata tacitamente accettata anche da Silvio Luca Emanuele Molteni, poiché quest'ultimo, alla data di apertura della successione di Renzo Molteni, era stato già stato dichiarato interdetto;

d) l'eredità di Renzo Molteni fosse stata, dunque, acquisita dalla sola moglie Luciana Botta, non essendo intervenuta, nel termine di cui all'art. 480 cod. proc. civ., neppure l'accettazione dell'altro figlio Maurizio Carlo Maria;

e) quanto all'eredità di Luciana Botta, comprensiva dei beni appartenenti al de cuius Renzo Molteni, con la pubblicazione del testamento olografo si era aperta una successione testamentaria, con l'istituzione quale erede del figlio Silvio Luca Emanuele, cosicché doveva escludersi che i beni immobili compresi nell'eredità materna fossero stati devoluti a Roberto Marino Molteni.Escluso, quindi, che potesse essere utilmente invocato l'art. 2644 cod. civ. o che potesse attribuirsi all'esecutato la veste di «coerede apparente» a seguito della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, la Corte genovese ha pure negato che potesse darsi rilevanza agli artt. 2913 e 2919 cod. civ. ed ha concluso per la insussistenza del diritto del creditore di agire sul bene oggetto di pignora mento.

4. Fino 1 Securitisation s.r.l. e, per essa, la sua mandataria doValue s.p.a.(già doBank s.p.a., già Unicredit Credit Management Bank s.p.a.), ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di otto motivi. Roberto Marino Molteni resiste con controricorso. Maurizio Molteni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 459, 476, 485, 922, 1362, 2946 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.», la ricorrente sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la costituzione da parte dell'odierno controricorrente del fondo patrimoniale sui beni oggetto di eredità paterna non costituisse accettazione tacita di tale eredità, perché intervenuta quando ormai il termine decennale di cui all'art. 480 cod. proc. civ. (decorrente dal 3 gennaio 2002) era inutilmente spirato da oltre sette anni.

Sostiene che i giudici di appello non hanno considerato che nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale Roberto Molteni aveva dichiarato di essere residente in Pietra Ligure, viale Europa, n. 66, e che tale dichiarazione, costituendo prova del possesso dei beni ereditari sin dal momento dell'apertura della successione, comportava tacita accettazione dell'eredità comprendente il bene immobile pignorato.

2. Con il secondo motivo si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 167, 459, 476, 485, 922, 1362 e 2964 c.c., omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.». La ricorrente evidenzia che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale costituiva conferma documentale della precedente accettazione di eredità ex art. 485 cod. civ., avvenuta sin dal 3 gennaio 1992.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 485 e 922 c.c. e per omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. "Disuguaglianza tra madre e figlio nell'applicare l'art. 485 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe diversamente applicato l'art. 485 cod. proc. civ. nei confronti di Roberto Molteni e della madre, Luciana Botta, pur trovandosi entrambi nel possesso dei beni ereditari.

4. Con il quarto motivo, denunciando la «violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 460, 485, 922, 1168 e 1170 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Presunzione legale del possesso di Roberto Molteni», la ricorrente sostiene che la Corte d'appello, affermando che il controricorrente non era proprietario del bene pignorato, non avrebbe applicato la presunzione legale di possesso dei beni ereditari da parte del chiamato all'eredità.

5. Con il quinto motivo, denunciando la «violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 46, 485, 922, 1140 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n.

5. Il compossesso di Roberto Molteni con i coeredi», la ricorrente lamenta che i giudici d'appello avrebbero omesso di considerare che Roberto Marino Molteni si trovava nel possesso dei beni ereditari insieme alla madre Luciana Botta, con la conseguenza che, al pari della madre, anche Roberto Molteni era erede del de cuius Renzo Molteni.

6. Con il sesto motivo la ricorrente censura la sentenza gravata per «violazione e falsa applicazione degli artt. 456, 459, 485, 1140, 1142, 1143 e 1146 cod. civ. con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. Il possesso di Roberto Molteni risalente nel tempo». Assume che il possesso dei beni ereditari, da parte dell'esecutato, dovesse presumersi anche «nel termine intermedio» tra la data di decesso del padre e sino alla data di costituzione del fondo patrimoniale, atto con il quale Roberto Marino Molteni aveva dichiarato di essere residente nell'immobile sito a Pietra Ligure.

7. Con il settimo motivo, deducendo la «violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143, 1146 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5», la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo delle disposizioni normative evocate, poiché non aveva considerato che Roberto Molteni era comproprietario della metà dell'immobile situato a Pietra Ligure, dato che alla quota indivisa ereditata dal padre doveva aggiungersi la quota indivisa ereditata dal fratello Silvio.

8. Con l'ottavo motivo, rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della Costituzione, 113 c.p.c., 167, 459, 460, 476, 485, 588, 922, 1140, 1142, 1143, 1146, 1168, 1170, 1362 e 294 c.c. e omesso esame di fatto decisivo con riferimento all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.», la ricorrente reitera le censure già esposte con i precedenti motivi, affermando di avere diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'odierno controricorrente.

9. Occorre premettere che l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., originariamente proposta da Roberto Marino Molteni, quale tutore di Silvio Luca Emanuele Molteni, si è ormai estinta, in difetto di specifica impugnazione della statuizione della sentenza con cui la Corte d'appello ha, in via preliminare, rilevato che, a seguito della interruzione del giudizio di secondo grado per sopravvenuto decesso di Silvio Luca Emanuele Molteni, il giudizio di merito attinente all'opposizione di terzo non è stato riassunto. Da tanto deriva che questa Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente in merito all'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. dal debitore esecutato Roberto Marino Molteni, il quale ha posto a fondamento della stessa quale unico motivo la negazione della sua qualità di proprietario del bene immobile pignorato (in quota) in suo danno.

10. Fatta questa necessaria premessa, al Collegio si impone di rilevare, in via pregiudiziale allo scrutinio dei motivi di ricorso, che assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione l'originaria inammissibilità di tale opposizione, per l'evidente difetto di interesse ad agire dell'opponente Roberto Marino Molteni, sulla base del principio di diritto — già affermato da questa Corte e che anche in questa sede deve essere ribadito — secondo cui «deve escludersi che il debitore esecutato possa proporre opposizione all'esecuzione per espropriazione promossa nei suoi confronti deducendo di non essere proprietario dei beni pignorati, in quanto egli difetta del necessario interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ.» (Cass., sez. 3, 8/10/1965, n. 2109;

Cass., sez. 1, 30/10/1968, n. 974; Cass., sez. 3, 08/04/1971, n. 1052; Cass., sez. 3, 28/07/1997, n. 7059; Cass., sez. 3, 19/04/2010, n. 9202; Cass., sez. 3, 04/04/2017, n.8684; Cass., sez. 3, 12/07/2022, n. 21976). È infatti evidente che dall'eventuale espropriazione di un bene di un terzo per la soddisfazione dei suoi creditori non può derivare al debitore esecutato alcun pregiudizio, ma al più un vantaggio. Di conseguenza egli non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a far valere il difetto della propria qualità di proprietario dei beni pignorati in suo danno, situazione che legittima esclusivamente il terzo proprietario di tali beni a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ.

11. Il difetto di interesse ad agire dell'opponente determina una situazione di originaria inammissibilità della domanda, certamente rilevabile di ufficio nella presente sede (in conformità al principio espresso nell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.), non essendosi formato alcun giudicato sulla questione, non affrontata espressamente nei gradi di merito, ed esime la Corte dallo scrutinio dei singoli motivi del ricorso relativi al merito dell'opposizione.

12. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la declaratoria di originaria inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta da Roberto Marino Molteni. Le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e le spese del presente giudizio di legittimità, avuto riguardo alle alterne vicende del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara l'inammissibilità, per difetto di interesse, dell'originario ricorso in opposizione all'esecuzione ex art.615 cod. proc. civ. proposto da Roberto Marino Molteni.