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Ordinanza Interlocutoria — n. 34962/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to failure to provide formal notice of hearing date to the respondent.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34962/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the case to be remitted to a new docket because the respondent was not formally notified of the hearing date. The respondent, Manzo Pasqualina, had filed an appeal against a first-instance judgment, but the court noted the absence of proper procedural notice. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review, and the case was sent back for proper service.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: Failure to provide formal notice of the hearing date to the opposing party renders the proceeding null, requiring remittal to a new docket.

Parole chiave

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nullity of hearing formal notice requirement remittal to new docket procedural defect civil appeal dismissal motivi di cassazione oltraggio alla corte declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16453/2020 R.G. proposto da : MANZO PASQUALINA, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PICCOLO FRANCO -ricorrente– contro COVELLI DOMENICO -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TRANI n. 1 2 6 /20 20 depositata il 21/1/2020. R.g. n. 16453/2020 Ad. 17/1/2022; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere CristianoValle; considerato che la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 17/11/2022, alla quale il Collegio rileva che non risulta essere stato dato rituale avviso della fissazione dell’adunanza; la causa deve, pertanto, essererinviata a nuovo ruolo; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte Suprema di Cassa