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Ordinanza — n. 34790/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and failure to prove family necessity for assets.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34790/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bovetto and Gigante inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellants argued that seized family assets were protected because the underlying debts stemmed from business activities rather than family needs, yet they could not specify required documents or prove the creditor's awareness of the debt's origin. The court ruled that the order for document production is a residual investigative tool, not a substitute for the appellant's burden of proof, and dismissed the second ground for lack of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 170 cod. civ.; Art. 118, 119 cod. proc. civ.: The order for document production is a residual investigative tool usable only when other means fail, not to substitute the applicant's burden of proof regarding family necessity.

Parole chiave

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family_necessity_protection document_production_order burden_of_proof_allocation seizure_opposition procedural_inadmissibility beni di famiglia pignoramento di crediti garanzia pignoratizia

Disposizioni normative citate

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Art. 170 cod. civ.
Costoro, come detto, proponevano opposizione all'esecuzione, assumendo l'impossibilità, a norma dell'art. 170 cod. civ., di procedere a esecuzione forzata.
Art. 118 cod. proc. civ.
Art. 119 cod. proc. civ.
Art. 94 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 167 cod. civ
3226/15, del 22 ottobre 2015, del Tribunale di Taranto - ha confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi proposta in relazione al pignoramento di immobili, conferiti dal Bovetto in fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ.
art. 170 cod. civ
Costoro, come detto, proponevano opposizione all'esecuzione, assumendo l'impossibilità, a norma dell'art. 170 cod. civ., di procedere a esecuzione forzata.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2021, n. 2904
da ultimo Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2021, n. 2904, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 3 novembre 2021, n. 31251
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico dei ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

to la seguente Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 4205-2020 proposto da: ANCONA BOVETTO, GIGANTE LEONARDA, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Benedetto Cairoli, 2 presso lo studio C. e C. & Partners-Studio Legale Associato Avv. Orazio Castellana, rappresentati e difesi dall'Avvocato Tommaso SAVITO; - ricorrente - contro IFIS NPL SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 2, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe GRILLO, che lo rappresenta e difende; - controrícorrente - nonché contro BANCA SELLA SPA, in persona del dott.

Massimo DE DONNO, elettivamente domiciliata, in Roma Via Monte Santo 25, presso lo studio dell'Avvocato Valentina ARRUZZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianfranco CHIARELLI; - controrícorrente - nonché contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 520/2019 della CORTE di APPELLO di LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29/09/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Bovetto Ancona e Leonarda Gigante ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 520/19, del 18 novembre 2019, della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 3226/15, del 22 ottobre 2015, del Tribunale di Taranto - ha confermato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione dagli stessi proposta in relazione al pignoramento di immobili, conferiti dal Bovetto in fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che, su iniziativa della Banca MPS Gestione Crediti S.p.a., veniva disposto il pignoramento di beni immobili di proprietà del Bovetto, tra i quali taluni dallo stesso conferiti - con atto notarile del 29 dicembre 2004 - in fondo patrimoniale, per i bisogni della sua famiglia, come risultante da annotazione di tale convenzione a margine dell'atto di matrimonio dell'Ancona e della Gigante. Costoro, come detto, proponevano opposizione all'esecuzione, assumendo l'impossibilità, a norma dell'art. 170 cod. civ., di procedere a esecuzione forzata.

E ciò sul presupposto che i crediti - in relazione ai quali era stato disposto il pignoramento - non risultavano correlati alle esigenze familiari. Difatti, quello del creditore pignorante derivava da un saldo passivo su un conto corrente utilizzato dall'Ancona per la sua attività imprenditoriale, mentre quello dei creditori intervenuti nella procedura espropriativa - Banca Arditi e Galati (oggi Banca Sella S.p.a.) ed Equitalia Pragma (poi divenuta Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., oggi Agenzia delle Entrate e Riscossione) - traevano origine, l'uno, da fideiussione prestata dall'Ancona in favore di una società di cui era socio, l'altro da omesso versamento di tasse derivanti, nuovamente, dalla sua attività di imprenditore e da multe per infrazioni stradali.

Deducevano, inoltre, gli allora opponenti che il fondo patrimoniale suddetto era costituto soltanto da beni appartenenti ad uno dei coniugi, ciò comportando la donazione del 50% degli stessi in favore dell'altro, chiedendo, così, che fosse riconosciuta la comproprietà della Gigante. Disposta la sospensione dell'esecuzione, all'esito del giudizio di opposizione l'adito giudicante respingeva, tuttavia, la stessa, sul rilievo che'rnessuno dei debiti contratti dall'Ancona - ed c, ward ezinnC9,;,,Cine , 415.hc,1 oggetto dell'esecuzione immobiliare - fosst /connesso) a bisogni della famiglia, tale potendosi ritenere solo quello contratto per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzato da interessi meramente speculativi.

La decisione veniva confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame dei già opponenti.3. Avverso la sentenza della sezione tarantina della Corte leccese hanno proposto ricorso per cassazione l'Ancona e la Gigante, sulla base - come detto - di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti si dolgono ,del fatto che "il punto focale della controversia", che atteneva alla verifica della "relazione fra la genesi dei debiti contratti" dall'Ancona "e la correlazione, o meno, degli stessi con i bisogni della famiglia", sarebbe stato completamente trascurato da entrambi i giudici di merito.

Essi, infatti, avrebbero solo richiamato la giurisprudenza di questa Corte, nella parte in cui limita l'opponibilità del fondo patrimoniale ai soli creditori divenuti tali in ragione di obbligazioni contratte, da parte del titolare degli immobili conferiti nel fondo stesso, per esigenze voluttuarie e/o speculative. Rilevano, tuttavia, i ricorrenti che se si dovesse applicare pedissequamente solo tale principio si giungerebbe alla inevitabile conseguenza che tutti gli altri crediti, diversi da quelli contratti con intenti speculativi o per esigenze voluttuarie, mirano, per ciò solo, a soddisfare i bisogni familiari.

In sostanza, anche la Corte territoriale - come già il primo giudice - avrebbe fatto mancare un'analisi della natura specifica dei debiti dell'Ancona, contravvenendo al principio secondo cui quelli contratti, ad esempio, per attività imprenditoriali o tasse non pagate, sono sottratti all'esecuzione forzata. Secondo i ricorrenti, dunque, si imporrebbe un riesame della specifica natura dei crediti azionati in via esecutiva, che si estenda anche agli elementi che ne attestavano la conoscibilità, da parte dei singoli creditori, ai bisogni familiari dell'Ancona.

È richiamata, in particolare, la giurisprudenza secondo cui una garanzia fideiussoria per debito altrui non può avere collegamento diretto e immediato con i bisogni della famiglia (è citata Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2006, n. 12998), conclusione che dovrebbe, vieppiù, ribadirsi in relazione a crediti per tributi non corrisposti e per contravvenzioni al codice della strada. 3.2. Il secondo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. 'Dr-0c. civ. - violazione degli artt. 210 e 115 cod. proc. civ. In questo caso, i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto, a loro dire erroneamente, che la richiesta istruttoria di acquisizione di documentazione esistente presso il Monte dei Paschi di Siena e la società Arditi e Galati non fosse stata reiterata al momento della precisazione delle conclusioni, donde la sua inammissibilità.

Viceversa, nel preambolo del verbale dell'udienza in cui le conclusioni vennero precisate, veniva ribadita la necessità di disporre informative e acquisizioni, presso i convenuti, dei contratti e/o degli altri atti causali dai quali si potesse evincere l'oggetto dei crediti rispettivamente azionati in via esecutiva nei confronti dell'Ancona.

4. Hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, sia la Banca Sella S.p.a. sia la IFIS NPL S.p.a. (dichiaratasi cessionaria dei crediti già acquisiti - in forza di altro atto di cessione concluso con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - da Siena NPL 2018 S.r.l.), per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 6. In via preliminare va rilevato che, essendo subentrata ad Equitalia servizi di riscossione S.p.a. l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la notifica del presente ricorso - avvenuta presso il difensore e domiciliatario della predetta società - andava compiuta, invece, presso la sede dell'Ente, sussistendo, pertanto, una nullità che imporrebbe la rinnovazione della notificazione, da eseguirsi all'Agenzia stessa nella sua, sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4845, Rv. 660464-01; in senso conforme, Cass. Sez. Un., sent. 8 giugno 2021, n. 15911; Rv. 661509-02). Senonché, l'inammissibilità del ricorso - di cui si dirà di seguito - esime questa Corte dalla necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ordinando la rinnovazione della notificazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01).

7. Il ricorso è, infatti, inammissibile, in ciascuno dei due motivi in cui si articola. 7.1. Difatti, il primo motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputando alla sentenza impugnata di non aver esaminato l'origine dei debiti assunti dall'Ancona e, con essa, la loro correlazione, o meno, con i bisogni della famiglia. Orbene, un primo profilo di inammissibilità della censura deve individuarsi ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che preclude, in un caso - qual è quello presente - di cd. "doppia conforme di merito" la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l'onere - ciò che nella specie non risulta avvenuto - "di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass.

Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01). D'altra parte, il motivo si presenta inammissibile anche reinterpretandolo (secondo i dettami di cui a Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01) quale denuncia di un vizio di sussunzione, come pare adombrare il ricorso nella parte in cui afferma che l'assunzione di garanzia fideiussoria per debito altrui non può avere collegamento diretto e immediato con i bisogni della famiglia, conclusione che dovrebbe, vieppiù, ribadirsi - secondo i ricorrenti - pure in relazione a crediti per tributi non corrisposti e per contravvenzioni al codice della strada.

Senonché, così reinterpretata la censura, essa sconta un difetto di specificità - donde la sua inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - innanzitutto in relazione ai crediti esattoriali (dei quali non è, infatti, neppure indicata la scaturigine né fornita alcuna descrizione), nonché, con riferimento alla garanzia fideiussoria prestata dall'Ancona, quanto alla dimostrazione (della quale è il debitore esecutato a essere onerato; cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2021, n. 2904, Rv. 660523-01) della consapevolezza in capo al creditore, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il tutto, peraltro, non senza rilevare che - come emerge dal controricorso di Banca Sella - la fideiussione prestata dall'Ancona fosse in favore di una società costituita da due soli soci, dei quali uno era l'Ancona stesso, non titolare di alcuna altra impresa o attività professionale, ciò che, unitamente al fatto che la moglie Gigante risulta essere una casalinga, paleserebbe il fatto che i proventi di tale società costituivano la sola fonte di sostentamento del nucleo familiare. 7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, oltre a difettare - nuovamente - di specificità (non chiarendo i ricorrenti quali fossero i documenti che il Banco Popolare avrebbe dovuto esibire), neppure chiarisce le ragioni dell'indispensabilità dell'esibizione.

Sul punto, infatti, occorre ribadire che nella giurisprudenza di questa Corte è stato costantemente affermato che "l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 cod. proc. civ. e 94 disp. att. cod. proc. civ., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito" (Cass.

Sez. 2, ord. 3 novembre 2021, n. 31251 Rv. 662746-01).

8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico dei ricorrenti e liquidate come da dispositivo.

9. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico dei ricorrenti, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Bovetto Ancona e Leonarda Gigante a rifondere, alle società Banca Sella S.p.a. e IFIS NPL S.p.a., le spese del presente giudizio, che liquida G ,95n-una in complessivi C 5.600,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ricorso, a norma d