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Ordinanza — n. 34789/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for insufficient factual description of mortgage registration grounds in cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34789/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a severe lack of factual detail regarding the grounds for the mortgage registration. The appellant failed to specify the legal basis or causal reasons for the mortgage, merely restating the lower court's decision without explaining the specific defects alleged. Consequently, the court ruled that the petition did not meet the minimum narrative requirements necessary for a substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A cassation petition must provide a clear and complete factual description of the contested act's grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of sufficient narrative content.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation inadmissibility insufficient factual description mortgage registration grounds minimum narrative requirement civil procedure appeal iscrizione di un'ipoteca legale azione di rivendicazione nel pignoramento azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
7025; Cass. 13/11/2018, n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
7025; Cass. 13/11/2018, n.
Art. 1-bis dello stesso art. 13 DPR 115/2002
8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/03/2022, n. 7579
Cass. 03/11/2020, n. 24432
Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass.
Cass. 12/03/2020, n. 7025
24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass.
Cass. 13/11/2018, n. 29093
7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass.
Cass. 28/05/2018, n. 13312
29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass.
Cass. 24/04/2018, n. 10072
13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n.
Cass. 03/02/2015, n. 1926
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35399/2019 R.G. proposto da ATLANTE ANITA, elettivamente domiciliata in Roma, via Val Pellice n. 51, presso lo studio dell'Avv. Giangiacomo Bausone, dalla quale è rappresentata e difesa - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, quale successore ex lege di Equitalia Sud S.p.A. - intimati - Avverso la sentenza n. 1838/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 30 agosto 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Anita Atlante richiese al Tribunale di Bari l'annullamento della iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà sito in Bari eseguita, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da Equitalia Gerit S.p.A. (lite pendente incorporata da Equitalia Sud S.p.A., cui è poi succeduta ope legis Agenzia delle Entrate Riscossione).

2. Il giudizio, svolto in contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate, venne definito in prime cure con pronuncia di rigetto, poi confermata in grado di appello dalla decisione in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione Atlante Anita, affidandosi a sette motivi; non svolgono difese in grado di legittimità le intimate Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i sette motivi articolati, parte ricorrente: - contesta la declinatoria di giurisdizione pronunciata in ordine alle cartelle per crediti tributari, assumendo di aver dedotto la violazione delle norme regolatrici la corretta esecuzione della formalità ipotecaria ex art. 2827 e seguenti cod. civ.; - ribadisce la eccezione di incompetenza territoriale di Equitalia Gerit S.p.A. (concessionario per la riscossione nella provincia di Roma, luogo di residenza della debitrice) ad iscrivere ipoteca su beni immobili ubicati in Bari, mancando la delega al concessionario per la provincia di Bari prescritta dall'art. 46 del d.P.R. n. 602 del 1973; - deduce l'erroneo rigetto del motivo di appello, con si eccepiva il difetto di notifica delle cartelle prodromiche all'ipoteca e l'inosservanza delle modalità di esecuzione della formalità pubblicitaria; - critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «l'assenza di collegamento tra la pretesa irritualità delle notifiche e la pretesa carenza di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti»; r.g. n. 33:

• 2 Cons. e t. 'a aele Rossi - lamenta l'omessa considerazione, quale vizio inficiante l'atto di iscrizione ipotecaria, della mancata indicazione del responsabile del procedimento, imposta invece dallo statuto del contribuente; - assume l'invalidità della ipoteca, non apprezzata dal giudice di merito, per omessa notificazione della «preventiva comunicazione al destinatario dell'avviso contenente l'intimazione all'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo» ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973; - si duole della statuizione di condanna alle spese, ravvisando i presupposti per una compensazione delle stesse, nonché del quantum liquidato, poiché, in ordine ai compensi professionali, riferito ai parametri medi senza alcuna motivazione.

2. Il ricorso è improcedibile. 2.1. Giova, per dare conto dell'enunciata conclusione, richiamare gli (oramai consolidati) orientamenti della giurisprudenza di legittimità concernenti il modo di esplicazione degli adempimenti previsti dall'art.369 cod. proc. civ. in relazione al processo telematico. È necessario premettere che al giudizio di cassazione non è stato ancora esteso il processo telematico (ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), ragion per cui è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Cass., Sez.

U, 27/04/2018, n. 10266). Da questa premessa discende che in tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, r.g. n. /20 9 3 Cons. st. Ra aele Rossi con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, depositando nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte (in tal senso, cfr.

Cass. 22/12/2017, n. 30765; Cass. 22/05/2018, n. 12609; Cass.26/06/2018, n. 16822). Quanto all'inosservanza di dette prescrizioni, questa Corte, nella composizione più tipica di organo della nomofilachia, ha precisato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla I. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non disconosca la conformità della copia informale all'originale della medesima decisione; se invece alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata, deposito possibile sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (così Cass., Sez.

U, 25/03/2019, n. 8312; conf., ex multis, Cass. 12/02/2021, n. 3727). 2.1. Orbene, nella specie, il descritto onere non è stato adempiuto dal difensore del ricorrente, dacché risulta depositata la copia analogica della gravata sentenza, formata e notificata digitalmente, non r.g. n. 3535v 4•19 4 Cons. es R. f. - Rossi corredata né da attestazione di conformità all'originale, sottoscritta dal difensore, né dalla copia del messaggio di posta elettronica certificata (e dei suoi allegati) di relazione di notifica della sentenza stessa. Poiché le parti evocate in lite sono rimaste intimate e il difensore del ricorrente non ha depositato, entro la data dell'adunanza in camera di consiglio, l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.

3. Fermo quanto sopra, il vaglio dei motivi di ricorso è comunque precluso a questa Corte dalla inammissibilità dello stesso, poiché inosservante del requisito della esposizione sommaria dei fatti di cui all'art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. 3.1. Nell'intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.

Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che r.g. n. 353 2019 5 Cons. es R ossi ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579;

Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). 3.2. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non soddisfa l'illustrato contenuto minimo. In premessa alla articolazione dei singoli motivi di censura, nella parte dell'atto intestata «svolgimento del processo», la ricorrente si limita alla indicazione del petitum della domanda in origine formulata e delle statuizioni dispositive delle pronunce rese nei due gradi di merito: omette così di precisare, in primo luogo, la tipologia e la ragione causale dell'iscrizione ipotecaria contestata (di cui, in alcuni passaggi del ricorso, sembra addirittura prospettare una natura diversa da quella speciale regolata dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973); omette altresì (e radicalmente) di illustrare i motivi dedotti in prime cure a suffragio della richiesta di annullamento dell'iscrizione ipotecaria; nulla riferisce in ordine alle difese delle controparti ed alle argomentazioni della sentenza di primo grado.

Né a tale deficienza narrativa pare possibile rimediare attraverso la lettura della parte del ricorso dedicata ai motivi, connotata da una frammentaria strutturazione espositiva (a mò di parafrasi critica della motivazione della sentenza d'appello) che rende inintellegibile alla Corte la comprensione dell'oggetto del contendere e degli accadimenti processuali da cui è scaturita l'impugnata pronuncia.

4. Il ricorso è dichiarato improcedibile. r.g. n. 5:.”/20 9 6 Cons. s Ra aele Rossi 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo svolto difese le parti intimate.

6. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso