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Ordinanza — n. 34788/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal claiming guarantee clause nullity due to statutory conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34788/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax agency appealed a lower court ruling that ordered it to refund a guarantee payment, arguing the contract's fixed expiration date violated mandatory tax collection laws. The court rejected this claim because the new legal argument regarding the guarantee's nullity was not raised before the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed for lack of admissibility due to the introduction of a novel issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; Art. 1362, 1363, 1342 cod. civ.; The cassation court must reject appeals introducing novel legal questions not previously argued before the appellate court, as such issues fall outside the scope of the appeal's subject matter.

Parole chiave

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novel legal question admissibility of appeal guarantee clause validity tax collection mandate appellate subject matter contractual duration fiscal guarantee durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Art. 1362 cod. civ.
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art.
Art. 1363 cod. civ.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. in relazione all'art.
Art. 1342 cod. civ.
Art. 38-bis, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt.
Art. 1418 e 1419, quinto comma, cod. civ.
art. 1362 cod. civ
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.
art. 1363 cod. civ
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ.
art. 1342 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/01/2020, n. 2193
Cass. 13/08/2018, n. 20712
2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass.
Cass. 31/07/2018, n. 20313
20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14477
20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass. 29/01/2016, n. 1778
4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23119/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - contro ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (GIA' ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n.1, presso lo studio dell'Avv. Paola Rossi, dalla quale è 4 rappresentato e difeso cog-éKu hri-hfr< Ez,rs-e-- ad( 44,j AL .uso - controricorrente - Nonché contro 2,02.Z CENTRO S.P.A.

A , V1( BIANCHI ACHILLE DI RISIO MASSIMO DI TOTA FELICE MARIO MEDITERRANEA AUTO S.P.A. 3 D RENT - intimati - Avverso la sentenza n. 5744/2016 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 30 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La Atradius Credit Insurance N.V. (lite pendente incorporata dalla Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros) domandò la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla restituzione, previo accertamento di non debenza, della somma di euro 223.309,22 (oltre interessi), versata (in data 2 agosto 2007) a seguito di richiesta (formulata il 31 maggio 2007) di escussione di garanzia fideiussoria prestata ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a copertura di un debito tributario della Centro S.p.A. afferente il rimborso dell'eccedenza IVA per l'anno d'imposta 2003.

2. Sul presupposto della inoperatività della garanzia, siccome convenzionalmente limitata sino al 15 marzo 2007, la domanda è stata accolta in ambedue i gradi di merito.

3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria, la Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros; sono rimaste intimate le altre parti in epigrafe indicate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, del codice di rito. r.g. n. 23149/2017 2 Cons. est f aele Rossi A parere della difesa erariale, nella esegesi della polizza fideiussoria la Corte d'appello ha adottato soltanto il criterio interpretativo del tenore letterale della clausola recante l'indicazione della durata della garanzia, pretermettendo l'applicazione degli altri criteri legali di ermeneutica negoziale, in specie omettendo di ricercare la comune e obiettiva intenzione dei contraenti - esplicitata nelle condizioni generali di assicurazione- di correlare la durata della garanzia all'intero periodo di tempo accordato ex lege all'Amministrazione finanziaria per effettuare accertamenti sulla debenza del tributo.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.: la corretta interpretazione delle clausole contrattuali «le une per mezzo delle altre» e, segnatamente, la considerazione del rinvio operato alle condizioni generali del contratto conducono a riferire il termine del 15 marzo 2007 indicato in polizza al «solo calcolo del premio di assicurazione», non alla durata della garanzia.

3. Le doglianze - da scrutinare congiuntamente, poiché avvinte da nesso di intima connessione - sono infondate. Al fine di individuare l'orizzonte temporale di operatività della polizza fideiussoria per cui è causa, il giudice territoriale si è mosso alla ricerca della comune intenzione dei contraenti, come estrinsecata dal senso letterale delle parole e dalle espressioni adoperate nell'intera convenzione: ha, all'uopo, valorizzato la modalità di stipulazione del contratto (concluso con l'utilizzo di moduli o formulari) ed attribuito prevalenza all'indicazione della data di scadenza della garanzia apposta mediante stampigliatura meccanografica in spazio bianco ad hoc destinato nella prima facciata del documento rispetto alle «condizioni generali di contratto contenute in altra parte prestampata della scheda contrattuale (seconda facciata del testo)». r.g. n. 2311 017 3 Cons. est. f e Rossi L In tal guisa argomentando, la sentenza impugnata ha: - fatto buon governo del principio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 1363 cod. civ., in forza del quale le singole pattuizioni vanno considerate in correlazione tra di loro ed al lume di un esame globale della convenzione (Cass. 04/11/2020, n. 24468;

Cass. 27/04/1995, n. 4643); - ritenuto, con tipico apprezzamento di fatto (come tale sottratto al sindacato di legittimità: Cass. 08/02/1972, n. 319), la incompatibilità logico-giuridica tra la clausola predisposta nel modulo a stampa e quella specificamente convenuta mediante il riempimento dello spazio bianco e la portata derogatrice di quest'ultima rispetto alla prima; - correttamente applicato il peculiare criterio ermeneutico di preminenza delle clausole aggiunte contemplato dall'art. 1342, primo comma, cod. civ., fondato sulla presunzione (iuris tantum) che esse costituiscano l'effettivo regolamento d'interessi voluto dalle parti per quel determinato contratto, diverso ed ulteriore rispetto a quello in via standardizzata evincibile dalle pattuizioni prestampate (sul tema, Cass.13/10/2009, n. 21681;

Cass. 25/02/1993, n. 2372; Cass. 05/04/1990, n. 2863; Cass. 23/03/1973, n. 819). A fronte di ciò, i motivi di parte ricorrente, benché articolati come inosservanza dei canoni legali di ermeneutica negoziale, si risolvono, al fondo, nel prospettare sic et simpliciter la preminenza delle condizioni generali rispetto alla clausola puntualmente aggiunta, da un lato impingendo nel giudizio di incompatibilità riservato al giudice di merito, dall'altro ignorando il disposto dell'art. 1342 cod. civ..

4. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38-bis, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 1418 e 1419, quinto comma, cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. r.g. n. 231 4 Cons. est Raffaele Rossi Si assume, in estrema sintesi, la nullità della clausola contrattuale di fissazione della scadenza della polizza al 15 marzo 2007, per contrasto con la norma imperativa (poiché diretta a tutelare la riscossione del credito erariale) dell'art. 38-bis, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente inserimento ope legis di quest'ultima nel regolamento contrattuale e durata della garanzia sino al 12 ottobre 2007, decorso del triennio dall'esecuzione del rimborso. 4.1.

La censura è inammissibile per novità: dalla gravata sentenza non si inferisce la proposizione della questione nel giudizio di merito né il ricorrente ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia svolto la relativa allegazione. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l'onere non solo di specificare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (così, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

7. Non trova applicazione il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, r. g. n. 2 7 5 Cons. et. Raffaele Rossi comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228): il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass.14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali