Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34721/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares appeal inadmissible for challenging non-existent court ruling on tax contribution liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34721/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a non-existent judicial decision regarding tax contribution liability. The lower court had ruled that the administrative body must determine whether an exemption or debt reservation applies, rather than the civil judge. The Court held that the civil judge's role is limited to attesting to the nature of the ruling, not deciding on the existence of the tax debt itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13-quater del D.P.R. 115/2002; The civil judge must only attest to the nature of the ruling (inadmissibility or rejection), while the determination of tax contribution liability and exemptions remains exclusively within the competence of the administrative body.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax contribution liability administrative competence judicial attestation inadmissible appeal civil vs administrative jurisdiction documenti mancanti produzione tardiva di documenti offerta di prova documentale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13-quater del D.P.R. 115/2002
26907 del 2018, «La norma dell'art. 13-quater del d.p.r.
art. 650 cod. proc. civ
art. 91 cod. proc. civ
Infine, ha ritenuto del tutto generica la censura svolta dall'appellante in ordine alla statuizione sulle spese di lite, ribadendo che correttamente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., esse erano state poste a carico della parte soccombente.
art. 140 cod. proc. civ
2901/2012, emesso dal Tribunale di Firenze su istanza della Fratti e Fredducci s.n.c., notificato ai sensi dell'art. 140 cod.
art. 188 disp. att. cod. proc. civ
civ., non poteva essere considerata giuridicamente inesistente, né avrebbe potuto condurre alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione o alla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp.
art. 215 cod. proc. civ
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 215 cod. proc. civ., in relazione all'art.
art. 395 cod. proc. civ
4 dell'art. 395 cod. proc. civ.
art. 222 cod. proc. civ
art. 346 cod. proc. civ
Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35034/2019 R.G. proposto da: TERMOIDRAULICA N.G. DI GATTI PAOLO E TURRI RICCARDO S.N.C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonella Minieri e Leonardo Marconi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonella Minieri, in Roma, viale XXI Aprile, n. 15 - ricorrente - contro FRATTI E FREDDUCCI S.N.C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall'avv.

Domenico Lia, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - 02A2,2, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2124/2019, pubblicata in data 10 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello Fatti di causa 1. Termoidraulica N.G. di Gatti Paolo e Turri Riccardo s.n.c. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2901/2012, emesso dal Tribunale di Firenze su istanza della Fratti e Fredducci s.n.c., notificato ai sensi dell'art. 140 cod. proc civ. unitamente all'atto di precetto, deducendo l'inesistenza della notificazione e contestando nel merito la pretesa creditoria azionata.

Il Tribunale di Firenze, ritenuta la ritualità della notificazione del decreto ingiuntivo, dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva.

2. Interposto appello dalla Termoidraulica, la Corte d'appello di Firenze lo ha rigettato, osservando che la notificazione del decreto ingiuntivo era nulla perché non effettuata ai soci illimitatamente responsabili, legali rappresentanti della società in nome collettivo, ma non inesistente, risultando comunque eseguita presso la sede della società, ed ha, conseguentemente, ritenuto ammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. Nel merito, a fronte della contestata mancanza di sottoscrizione dei documenti di trasporto posti a fondamento del ricorso monitorio, la Corte territoriale ha rilevato che la sottoscrizione dei documenti di trasporto era stata tardivamente disconosciuta solo con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., e che a nulla valeva «la difesa relativa alla apposizione della firma sotto "conducente" invece che "destinatario", posto che nel ricorso i documenti erano stati indicati come comprovanti il credito cosicché la parte opponente doveva svolgere difese sull'intero contenuto di esse, ivi compresa la sottoscrizione anche se irregolarmente posizionata in una casella diversa, essendo il documento tra l'altro proprio intestato a Paolo Gatti», di talché essi dovevano ritenersi riconosciuti ai sensi dell'art.215 cod. proc. civ.

Ha, altresì, rilevato che la querela di falso non era stata reiterata in grado di appello, né nell'atto introduttivo, né nelle conclusioni. Infine, ha ritenuto del tutto generica la censura svolta dall'appellante in ordine alla statuizione sulle spese di lite, ribadendo che correttamente, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., esse erano state poste a carico della parte soccombente.

3. Termoidraulica N.G. di Gatti Paolo e Turri Riccardo s.n.c. ricorre per la cassazione della suddetta sentenza d'appello, affidandosi a sei motivi. La società Fratti e Fredducci s.n.c. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la violazione degli artt. 140, 156, 160, 121 e 131, primo comma, 291 cod. proc. civ., 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto nulla e non inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo. Assume che la giurisprudenza alla quale la Corte territoriale sembra fare riferimento è quella desumibile dalla sentenza n. 19854 del 2004, che, in ambito tributario, sostiene l'applicabilità della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità; ribadisce che, nel caso di specie, la notifica deve ritenersi inesistente, in quanto l'atto non ha mai raggiunto lo scopo perché non ritirato, essendo la società venuta a conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo solo a seguito della notifica del precetto. 1.1.

La censura è, in primo luogo, inammissibile. 1.2. Anche a voler prescindere dall'inesistenza di un interesse della parte ricorrente a dedurre tale motivo — giacché, anche se la notificazione fosse stata inesistente, l'opposizione, quanto alle ragioni della domanda monitoria, avrebbe comunque dovuto esaminarsi non essendo l'inesistenza preclusiva dello svolgimento del relativo giudizio, siccome introdotto dall'opposizione, ma semmai solo giustificativa della sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo e rilevante ai fini delle spese — la doglianza non risulta osservante del principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., dato che omette di fornire l'indicazione specifica degli atti su cui si fonda, sia sotto l'aspetto della riproduzione del contenuto, sia sotto quello della localizzazione.

Invero, in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769).

Peraltro, il principio di autosufficienza va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (Cass., sez. 1, 10/12/2020, n. 28184). 1.3.

La censura è, peraltro, infondata. La Corte d'appello ha ritenuto nulla e non giuridicamente inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, sul rilievo che essa, seppure non effettuata nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, aventi la rappresentanza legale della società, fosse stata comunque eseguita presso la sede legale della società destinataria. La decisione è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, a Sezioni Unite, secondo cui «l'inesistenza della notificazione (del ricorso per cassazione) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono:

a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916; Cass., sez. 6 - 3, 27/01/2017, n. 2174; Cass., sez. 6 - 1, 31/08/2017, n. 20659;

Cass., sez. 5, 16/02/2018, n. 3816). In base a tale principio di diritto, la notificazione in questione, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non poteva essere considerata giuridicamente inesistente, né avrebbe potuto condurre alla declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione o alla dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., essendo quest'ultima pronuncia ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente (Cass., sez. 1, 24/09/2004, n. 19239;

Cass., sez. U, 12/05/2005, n. 9938; Cass., sez. 1, 14/09/2006, n. 19799; Cass., sez. 6-3, 02/10/2018, n. 23903).

2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 215 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostiene che il giudice d'appello ha erroneamente affermato che la sottoscrizione dei documenti di trasporto non era stata tempestivamente disconosciuta, in quanto i predetti documenti erano stati, invece, contestati sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale era stato evidenziato che mancava la sottoscrizione del destinatario, risultando apposta solo quella del conducente.

Precisa, in particolare, che i documenti in questione erano stati intestati al destinatario Paolo Gatti, e non alla Termoidraulica, e che riportavano un segno grafico, non chiaramente distinguibile, nella sola casella riservata al «trasportatore» e non al «destinatario». 2.1. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, per inosservanza del requisito dell'indicazione specifica di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. 2.2. La ricorrente fonda la prospettazione del motivo sul contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e di documenti di trasporto, ma a sostegno della doglianza si è limitata a trascrivere uno stralcio di detto atto - con il quale lamentava che, mancando i documenti di trasporto della firma del destinatario e risultando apposta soltanto quella del conducente (in basso a sinistra), da essi non poteva ricavarsi la prova dell'avvenuta consegna della merce al destinatario - ed ha indicato - a tutto voler concedere - indirettamente il contenuto dei documenti di trasporto, ma ha omesso di localizzare sia l'atto di citazione sia detti documenti di trasporto in questo giudizio di legittimità, con la conseguenza che questa Corte non è stata messa in grado di esaminare la prospettazione del motivo.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, perché l'onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. possa ritenersi assolto, il ricorrente che fondi il motivo su atti processuali e documenti del giudizio di merito deve indicare se e dove tali atti siano stati prodotti e siano esaminabili dalla Corte per verificare la prospettazione del motivo (ex multis, vedi già Cass., sez. U, n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010). Il Collegio rileva che all'adempimento dell'onere di localizzazione non può, del resto, bastare l'indicazione - in chiusura del ricorso - della produzione di quelli che vengono indicati come «fascicolo di primo grado» e «fascicolo di secondo grado», atteso che né nell'illustrazione del motivo né nell'intero ricorso vi è alcuna indicazione della presenza dell'atto e dei documenti invocati in uno di essi, come sarebbe stato necessario per ottemperare all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. 2.3.

In secondo luogo, si deve rilevare che il motivo, là dove si duole che erroneamente la Corte territoriale avrebbe affermato che la sottoscrizione dei documenti di trasporto era stata tardivamente disconosciuta solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., mentre il preteso disconoscimento sarebbe avvenuto nell'atto di citazione in opposizione, deduce un vizio concernente ad un'errata percezione di un dato di fatto processuale, che involge un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. e che dunque avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione.

Tanto comporta inammissibilità della doglianza sotto un profilo che determina anche l'assorbimento della critica alla valutazione con cui la Corte territoriale ha rilevato che a nulla valeva la «difesa relativa alla apposizione della firma sotto "conducente" invece che "destinatario", posto che nel ricorso i documenti erano stati indicati come comprovanti il credito, cosicché la parte opponente doveva svolgere difese sull'intero contenuto di esse, ivi compresa la sottoscrizione anche se irregolarmente posizionata in una casella diversa, essendo il documento tra l'altro proprio intestato a Paolo Gatti», di talché essi dovevano ritenersi riconosciuti ai sensi dell'art.215 cod. proc. civ. 2.4.

Peraltro, anche ove si volesse prescindere dai detti gradati e assorbenti profili d'inammissibilità, deve ribadirsi (Cass., sez. 3, 01/07/2002, n. 9543; Cass., sez. 1, 06/02/2002, n. 1591; Cass., sez. 3, 17/05/2007, n. 11460) che l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. La parte ricorrente, al riguardo, non segnala apprezzabili vizi attinenti alla motivazione della sentenza sul punto, né tanto meno deduce, a supporto del denunciato vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il fatto storico, rilevante e decisivo, che il giudice d'appello avrebbe trascurato di prendere in esame e che, se adeguatamente valutato, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.

In particolare, nel contenuto riprodotto della citazione in opposizione nella illustrazione del motivo si coglie solo la deduzione dell'essere presente la sottoscrizione sotto la dicitura «conducente» e non anche il disconoscimento della sottoscrizione stessa, ragionandosi invece di «mancanza di sottoscrizione», sicché l'argomentare della citazione in opposizione nemmeno a ben vedere poteva apprezzarsi come disconoscimento.

3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione degli artt. 222, 223 e 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente lamenta sia che il giudice di primo grado, a seguito di presentazione della querela di falso, avrebbe violato le norme procedurali dettate in materia che esigono, tra l'altro, che il giudice interpelli, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ., chi ha presentato il documento chiedendogli se intenda avvalersene in giudizio, potendo solo nel caso di risposta positiva essere autorizzata la presentazione della querela, sia che il giudice d'appello non avrebbe provveduto a conformarsi alle norme di rito, ponendo in essere la procedura di cui al citato art. 222 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo, deducendo la violazione dell'art. 346 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente censura la sentenza laddove il giudice di appello afferma: «la querela di falso non è stata reiterata in questa sede, né in parte motiva dell'atto né nelle conclusioni e quindi non può essere esaminata»; sostiene, al riguardo, che la querela era stata tempestivamente depositata in primo grado e reiterata in grado di appello, con contestuale deposito del relativo documento. 4.1.

Il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché entrambi concernenti l'istanza di querela di falso, sono, innanzitutto, inammissibili per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché la parte ricorrente omette di riportare o trascrivere in ricorso gli atti processuali dai quali emergerebbe la asserita presentazione della querela nel corso del giudizio e, comunque, di localizzarli. 4.2. In secondo luogo, come è stato, di recente, chiarito da questa Corte, la previsione secondo cui la querela di falso può essere sempre proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio (art. 221 cod. proc. civ.) deve essere intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione, quindi, al più tardi entro l'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass., sez. 2, 21/09/2021, n. 25487;

Cass., sez. 2, 31/08/2011, n.17900, che ha enunciato il principio in un giudizio introdotto in data successiva al 30 aprile 1995, nel quale la querela di falso era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta con la memoria di replica). Nel caso di specie, la querela di falso, proposta in primo grado, non è stata ammessa e non risulta che l'odierna ricorrente abbia reiterato l'istanza in grado di appello entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, cosicché la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la parte vi avesse implicitamente rinunciato.La mancata riproposizione dell'istanza in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di secondo grado rende irrilevante verificare se il giudice di primo grado abbia fatto buon governo delle norme di rito che regolano il procedimento di querela di falso.

Infatti, anche qualora il giudice di primo grado fosse incorso nei vizi di violazione di legge denunciati, gli stessi non potrebbero spiegare alcuna incidenza sulla decisione impugnata.

5. Con il quinto motivo, censurando la sentenza gravata per violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente si duole della statuizione in punto di spese e richiama la sentenza di questa Corte n. 18385 del 2016, con la quale si è affermato che «la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, tenendo presente l'esito complessivo della lite». 5.1.

La censura è inammissibile sotto diversi profili. 5.2. In primo luogo, la censura è assolutamente generica e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato, con l'unica ratio decidendi impugnabile, inammissibile per genericità il motivo di appello: occorreva, invece, attaccare criticamente la valutazione d'inammissibilità, che aveva l'art. 342 cod. proc. civ. come paradigma normativo inespresso. Il motivo è, altresì, inammissibile alla stregua del principio di diritto consolidato enunciato da Cass. n. 359 del 2005 e ribadito espressamente in motivazione da Cass., sez.

U, n. 774 del 2017, secondo cui «il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.» (Cass., sez. 3, 11/01/2005, n. 359). Infine, la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91 cod. proc. civ. può trovare ingresso in sede di legittimità solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (Cass., sez. 2, 31/08/2020, n. 18128: «In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale»).

Dall'illustrazione del motivo in esame non è dato evincere una violazione della norma evocata, avendo la Corte territoriale affermato che l'appellante, risultata soccombente, dovesse sopportare le spese di giudizio.

6. Con il sesto motivo, denunciando la violazione degli artt. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 13, comma quater, del t.u. di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 11 Cost. e 6 CEDU, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. per falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente sostiene che, non essendo stata l'impugnazione integralmente respinta, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato. 6.1.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di capo di sentenza non impugnabile. 6.2. Non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, in quanto tale rilevamento, essendo un atto dovuto collegato al fatto oggettivo delle definizione del giudizio in senso sfavorevole all'impugnante, non ha un contenuto decisorio suscettibile di impugnazione, sicché l'eventuale erroneità dell'indicazione sul punto potrà essere solo segnalata in sede di riscossione (Cass., sez. 6 - 3, 09/11/2016, n. 22867). 6.3.

Come esaustivamente chiarito da Cass. n. 26907 del 2018, «La norma dell'art. 13-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, là dove, dopo avere disposto che «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis», prevede che «Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso», dev'essere interpretata in modo ragionevole e tenendo conto che è estranea all'àmbito della giurisdizione civile ordinaria la cognizione della debenza del c.d. contributo unificato, come costo che si deve sopportare o non si deve sopportare per il costo del funzionamento della macchina giudiziaria, cioè del c.d. "Servizio Giustizia".

Ne segue che la prescrizione dettata dalla norma deve essere letta, quando si riferisce al dovere di attestazione dei presupposti di cui al periodo precedente, non già nel senso che il giudice deve dichiarare oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta, oppure non, al versamento del contributo. Tale accertamento, come, del resto, fa manifesto il successivo art. 15 del d.P.R. spetta all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria ed è in relazione all'agire dell'amministrazione che rileva l'esistenza di eventuali condizioni di esenzione dall'obbligo tributario, come quelle indicate nell'art. 10 oppure dell'esistenza della c.d. prenotazione a debito per l'ammissione della parte nel giudizio concluso dall'impugnazione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. o per essere la parte un'amministrazione pubblica.

La ricorrenza tanto di un'eventuale esenzione quanto dell'esistenza della prenotazione a debito, che all'atto dell'iscrizione a ruolo dell'impugnazione non dà luogo all'obbligo di pagamento del contributo, è compito dell'amministrazione nell'articolazione della cancelleria dell'ufficio ricevente l'impugnazione. Una diversa interpretazione comporterebbe, in mancanza di qualsiasi espressa previsione, l'attribuzione alla giurisdizione civile (anche quando viene esplicata nel processo penale) di un vero e proprio potere decisionale sulla debenza del contributo e del doppio del contributo e, dunque su una vicenda di natura tributaria, riguardo alla quale il giudice naturale è quello tributario.

L'alternativa sarebbe che al giudice dell'impugnazione risulterebbe attribuito un ruolo di natura amministrativa e, quindi, di responsabilità per la relativa pretesa erariale, in mancanza di una esplicita previsione di legge. Ne segue che ciò che al giudice la norma dell'art. 13-quater richiede è solo l'attestazione dell'avere adottato una decisione incasellabile o come pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o come di "respingimento integrale". Tale dichiarazione compete al giudice, perché rientra nell'àmbito dei poteri inerenti la sua iurisdictio, in quanto, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione sia siccome espresso dalla motivazione, sia siccome espresso dal dispositivo, potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza o di una fattispecie di inammissibilità e improcedibilità o di un respingimento integrale.

Ne consegue ulteriormente che, tanto nei casi di esenzione dal contributo, quanto nei casi di prenotazione a debito, il giudice deve comunque attestare se ha adottato una pronuncia di inammissibilità o improcedibilità o di un "respingimento integrale", competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia il presupposto giurisdizionale dell'esito del processo di impugnazione legittimante in astratto la debenza del doppio contributo, in concreto la doppia contribuzione spetti.

Di modo che se l'Amministrazione constati l'esenzione o la prenotazione a debito (come nel caso di patrocinio a spese dello Stato), le ulteriori deliberazioni competono esclusivamente ad essa e contro di esse la reazione della parte dovrà estrinsecarsi con i mezzi di tutela contro l'eventuale illegittima pretesa di riscossione e ciò senza che l'attestazione del giudice civile possa leggersi come di debenza della doppia contribuzione, atteso che essa non ha tale oggetto. Sulla base di tali precisazioni il motivo è inammissibile perché impugna una statuizione inesistente».

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Ai