Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34720/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding administrative vehicle seizure, upholding lower court's rejection of prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34720/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected Paolo Andolfi's appeal against the Second Instance Court's decision to uphold an administrative vehicle seizure while dismissing his claim of prescription. Andolfi argued that the seizure was illegal due to procedural omissions and that the tax debts had expired, but the appellate court had only accepted the illegality claim and rejected the prescription exception. The Court found the appeal unfounded because the seizure remained valid for the specific debts not covered by the 'peace tax' measure and the prescription defense was not examined in the first instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 615 cod. proc. civ.; Art. 92 cod. proc. civ.: The court dismisses an appeal where the appellant fails to prove the extinction of the subject matter of the dispute or the lack of reciprocal defeat of claims, maintaining the lower court's ruling on the validity of the administrative measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
administrative vehicle seizure prescription defense peace tax measure reciprocal defeat of claims tax debt collection procedural omissions Cassation appeal dismissal abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 615 cod. proc. civ.
Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver agito - a suo dire, proponendo opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ. - per lamentare, in primo luogo, l'omissione sia della notifica delle cartelle di pagamento sia dell'invio della comunicazione c.d.
Art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Al riguardo, deve osservarsi che "il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti" (Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 615 cod. proc. civ
Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver agito - a suo dire, proponendo opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26299
Cass. Sez. 1, sent. 26 maggio 2006, n. 12629
Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20888
590079-01), e, dunque, l'esistenza di "una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20888, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 20617-2019 proposto da: ANDOLFI PAOLO, domiciliato "ex lege" in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Andrea GIUGLIANO; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Del Tempio di Giove 8, presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, rappresentata e difesa dell'Avvocato Guglielmo FRIGENTI; - controricorrente - nonché contro COMUNE DI CABRAS, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria dalla Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro MONTANARI; - controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, COMUNE DI MAIORI, COMUNE DI AGLIENTU, COMUNE DI NAPOLI, COMUNE DI GIARDINI NAXOS, COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO, PREFETTURA DI NAPOLI, - intimati - avverso la sentenza n. 1392/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29/09/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Paolo Andolfi ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1392/19, del 13 giugno 2019, del Tribunale di Noia, che - respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 1507/17 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia - ha confermato l'accoglimento (ma limitatamente alla ritenuta illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo di sua proprietà) dell'opposizione dallo stesso proposta avverso tale fermo, iscritto in suo danno da Equitalia S.p.a. presso il pubblico registro automobilistico di Napoli, in relazione a cartelle di pagamento per crediti dei Comuni di Roma Capitale, Napoli, Giardini Naxos, Loiri Porto San Paolo, Maiori, Aglientu e Cabras, oltre che della Prefettura di Napoli.2.

Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver agito - a suo dire, proponendo opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ. - per lamentare, in primo luogo, l'omissione sia della notifica delle cartelle di pagamento sia dell'invio della comunicazione c.d. "preventiva" del fermo, eccependo così - oltre all'estinzione per prescrizione dei crediti relativi a violazione del codice della strada - l'illegittimità dell'iscrizione per carenza di titolo esecutivo. L'azione veniva accolta dal primo giudice, con conseguente annullamento del fermo e ordine di cancellazione dello stesso a cura e spese del conservatore del PRA di Napoli, essendo, però, disposta - dall'adito Giudice di Pace - la compensazione delle spese di lite, senza che lo stesso provvedesse ad esaminare "in concreto" (come successivamente lamentato dall'Andolfi in appello) l'eccezione di prescrizione.

Il gravame all'uopo esperito dall'odierno ricorrente, vale a dire per conseguire la declaratoria di estinzione dei crediti per prescrizione, veniva, tuttavia, rigettato dal giudice di appello.

3. Avverso la sentenza del Tribunale nolano ha proposto ricorso per cassazione l'Andolfi, sulla base - come detto - di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 2697 cod. civ, degli artt. 12, 25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si censura la sentenza impugnata perché, al pari di quella resa dal primo giudice, avrebbe omesso ogni esame "in concreto" dell'eccezione di prescrizione.

Entrambi i giudici di merito hanno, infatti, ritenuto che tale eccezione non fosse esaminabile in ragione della mancata produzione in giudizio delle cartelle esattoriali, ignorando, però ícome esso Andolfi, anche in sede di appello, avesse ribadito l'illegittimità del fermo (pure) in ragione dell'omessa notificazione delle cartelle, adempimento della cui prova era onerato il soggetto deputato alla riscossione. In ogni caso, avendo egli prodotto gli estratti del ruolo, i giudici di merito avrebbero avuto a disposizione - diversamente da quanto affermato, in particolare, dal primo giudice - tutti gli elementi per individuare la data di commissione dell'infrazione e, così, quella di prescrizione del credito. 3.2.

Il secondo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 112, 318, 320 e 615 cod. proc. civ. e dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si censura la sentenza di appello per non aver ravvisato un'ipotesi di omessa pronuncia nel rifiuto del primo giudice di esaminare "in concreto" l'eccezione di prescrizione, non potendo considerarsi quella resa in prime cure come una pronuncia implicita. 3.3. Il terzo motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 163, 318, 320 e 615 cod. proc. civ., degli artt. 2697, 2934, 2935 e 2944 cod. civ. e dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata per aver omesso di valutare l'effetto prodotto dall'eccezione di omessa notificazione della cartella di pagamento, adempimento che era onere del concessionario alla riscossione compiere.3.4. Il quarto motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136 Si censura la sentenza impugnata, perché avrebbe errato anche in tema di "pace fiscale", dato che l'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 prevede la cancellazione automatica del debito al 31 dicembre 2018, per le cartelle di pagamento dei ruoli dal 2000 al 2010, consegnati ai concessionari alla riscossione, il cui importo è inferiore a C 1.000,00.

Si sottolinea che, in ogni caso, l'eventuale declaratoria di cessazione de materia del contendere richiederebbe la verifica della fondatezza della domanda, ai fini delle spese processuali. 3.5. Il quinto motivo denuncia - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di gravame in ordine all'avvenuta compensazione delle spese del giudizio di primo grado, per essere illogica, viziata nella motivazione ed errata per violazione e falsa applicazione di legge.

Nella specie, non si sarebbe tenuto conto del fatto che gli intimati non avrebbero dato prova del titolo esecutivo.

4. Hanno resistito all'impugnazione, con distinti controricorsi, solo Roma Capitale e il Comune di Cabras, per chiedere che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Hanno depositato memoria sia il ricorrente, sia il predetto Comune.RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Il ricorso va rigettato.

7. In via preliminare, tuttavia, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso del Comune di Cabras, per tardività, sollevata dal ricorrente nella propria memoria. 7.1. L'eccezione non è fondata. 7.1.1. Il Comune di Cabras risulta aver notificato il proprio controricorso il 4 settembre 2019, e dunque tempestivamente, atteso che - essendo avvenuta la notificazione del ricorso il 12 luglio 2019 - il termine ex art. 370, comma 1, cod. proc. era destinato a scadere il 21 settembre 2019, tenuto conto della sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Difatti, sebbene l'Andolfi, anche in questa sede, abbia ribadito la qualificazione della propria azione come opposizione all'esecuzione, il giudice di appello non mostra di averla fatta propria, sicché non sussistono elementi certi, desumibili dal contenuto del provvedimento oggi impugnato, per ritenere che essa sia stata effettivamente qualificata come opposizione esecutiva (in quanto tale sottratta, ex art. 3 della legge n, 742 del 1969, alla sospensione feriale dei termini ) e non come azione 4-15bù di accertamento negativo(56COn010 L di 6.35.5C!..ULOrd , 153505 8.

Ciò premesso, passando all'esame del ricorso, lo stesso - come detto - va rigettato. 8.1. I primi tre motivi - suscettibili di scrutinio unitario, data la loro connessione - non sono fondati.8.1.1. Riguardo ad essi, in via preliminare, deve osservarsi che, sebbene questa Corte abbia affermato l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per far valere la prescrizione del credito, "non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione" (da ultimo, Cass.

Sez. 3, sent. 7 marzo 2022, n. 7353, Rv. 664474-01), tale principio non può applicarsi nella specie, visto che conosce eccezione in caso di una "iniziativa esecutiva", alla quale è riconducibile il fermo amministrativo, qui oggetto di impugnazione, trattandosi di misura preordinata all'espropriazione forzata dei beni del debitore al fine di consentire la realizzazione del credito dell'amministrazione. I Er 9 \-ànD',,11(3 n(A ,Ac3I. 'Ai9\t1 C3577. Se -2C9' 93/ 8.1.2. Ciò rilevato, e dunque sottolineata la necessità di esaminare nel merito la questione oggetto dei primi tre motivi di ricorso (che attiene, in sostanza, alla distribuzione dell'onere della prova dell'intervenuta prescrizione), essa deve ritenersi infondata.

Difatti, "secondo l'orientamento di questa Corte, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare", ma, "in caso di pluralità di crediti azionati", si è evidenziato essere "necessario che l'elemento costitutivo sia specificato, dovendo il convenuto precisare il momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno dei diritti azionati" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 2018, n. 18479, non massimata; in senso analogo Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo 2004, n. 4668, Rv. 570870-01).

Pertanto, ricostruita l'iniziativa, assunta "illo tempore" dell'odierno ricorrente, come azione di accertamento negativo del credito (per tale qualificazione dell'impugnazione del preavviso di fermo cfr. Cass. Sez. 3, sent. 8 aprile 2020, n. 7756, Rv. 657504- 01), in particolare per intervenuta prescrizione, l'onere di provare la stessa in relazione ai ciascun credito gravava sul medesimo, giacché in caso di azione di accertamento negativo "sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese (nella parte in cui non siano ammesse dall'avversario), mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti, fatti estintivi" - tra i quali, appunto, la prescrizione - "dell'obbligazione medesima" (Cass.

Sez. 2, sent. 18 febbraio 1985, n. 1391, Rv. 439441-01). L)k., or,et-Q, e, 11.„ n-)3,e,rnpu'vg_ 8.2. Anche il quarto motivo di ricorso non è fondato. 8.2.1. A tale esito conduce la constatazione che non è ipotizzabile - in un caso, qual è quello presente, in cui il provvedimento c.d. di "pace fiscale" ha interessato solo talune cartelle di pagamento, e non tutte - la cessazione della materia del contendere, giacché essa "si risolve nella sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti" e, dunque, l'integrale soddisfacimento della pretesa azionata (tra le molte, Cass.

Sez. 1, ord. 18 ottobre 2018, n. 26299, Rv. 651303-01). D'altra parte, poi, deve rilevarsi che, nella specie, l'esito del giudizio di merito è consistito nell'accoglimento della domanda principale di illegittimità del fermo e nel rigetto dell'eccezione di prescrizione, donde l'impossibilità di ravvisare, anche sotto questo profilo, la cessazione della materia del contendere. 8.3. Infine, anche il quinto motivo di ricorso non è fondato.8.3.1. Al riguardo, deve osservarsi che "il concetto di soccombenza reciproca, che consente la compensazione tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende una pluralità di pretese contrapposte, rigettate dal giudice a svantaggio di entrambi gli istanti" (Cass.

Sez. 1, sent. 26 maggio 2006, n. 12629, Rv. 590079-01), e, dunque, l'esistenza di "una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti" (da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20888, Rv. 650435-01). Nella specie, il giudice di Appello ha dato rilievo proprio alla circostanza che l'opponente avesse posto, in primo grado, una pluralità di domande, vedendosene accogliere solo una, richiamando il principio secondo cui tale situazione "configura un'ipotesi di soccombenza reciproca".

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.

11. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna Paolo Andolfi a rifondere, a Roma Capitale e al Comune di Cabras, le spese del presente giudizio, che liquida, per la prima, in C 1.400,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, per il secondo, in C 1.800,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-q uater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte . del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, in ipotesi, a quello previsto per il ri