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Ordinanza — n. 34718/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on insufficient motivation grounds, rejecting claim for reimbursement of home renovation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34718/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Maria Teresa Villani's cassation appeal against a lower court ruling that awarded her only €845 for home renovation expenses. Villani argued she contributed to her husband's exclusive property improvements using joint funds, but the appellate court limited her claim based on specific cost calculations. The Court rejected the appeal because the lower court's reasoning was not merely insufficient but appeared to contradict itself regarding the source of funds used for the renovations.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.; The Court of Cassation's review is limited to the constitutional minimum and cannot rely on external evidence to find a lack of motivation unless the reasoning is objectively unsuitable, irreconcilably contradictory, or incongruous.

Parole chiave

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insufficient motivation constitutional minimum reimbursement of expenses exclusive property joint funds cassation appeal contradictory reasoning determinazione del mantenimento postmatrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Con il primo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
- nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
art. 116 cod. proc. civ
- per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., oltre alla mancata applicazione degli artt.
art. 104 Cost
fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così, nuovamente, Cass.
art. 2729 cod. civ
art. 115 cod. proc. civ
Resta, per vero, da esaminare - per completare lo scrutinio del primo motivo di ricorso - la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 1832 cod. civ
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che prove legali sono solo la confessione e l'atto pubblico (e con esso la scrittura privata autenticata o non legalmente disconosciuta), nonché le presunzioni legali, dovendo, invece, escludersi che - ai sensi dell'art. 1832 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
659037-01), neppure ricorre, nella specie, la violazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv.
Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828
629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502
637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv.
Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248
637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977
641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv.
Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940
640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass.
Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598
645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv.
Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111
650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv.
Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721
Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955
8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass.
Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090
20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv.
Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315
In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente Ud. 14/09/2022 ORDINANZA Adunanza camerale sul ricorso 6048-2019 proposto da: VILLANI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi 44, presso lo studio dell'Avvocato Paola MORESCHINI, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maurizio TRASATTI; - ricorrente - contro MONTECCHI LAURO, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti 10, presso lo studio dell'Avvocato Maria Teresa MANENTE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna FAVA; 2022. - con troricorrente - -1,4P Avverso la sentenza n. 2017/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2018;udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. FATTI DI CAUSA 1. Maria Teresa Villani ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n. 2017/18, del 25 luglio 2018, della Corte di Appello di Bologna, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito da Lauro Montecchi, in via di principalità, avverso la sentenza n. 928/13, del 29 maggio 2013, del Tribunale di Reggio Emilia, nonché respingendo quello incidentale dell'odierna ricorrente - ha condannato il Montecchi a corrispondere, all'ex moglie Villani, solo la somma di C 845,00 (a fronte di quella di C 16.196,72, riconosciuta, invece, dal primo giudice), oltre interessi decorrenti dalla domanda di separazione personale.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio il Montecchi, davanti al Tribunale reggiano, deducendo di essere stata sposata allo stesso, in regime di comunione dei beni, e di avere contribuito - con somme provenienti da un conto cointestato con il coniuge - alla ristrutturazione e sopraelevazione, tra il 1994 e 1995, di un immobile di proprietà esclusiva del marito (destinato a casa coniugale), poi assegnato all'attrice dapprima in sede di separazione e, successivamente, di divorzio. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande, deducendo di avere sopportato i costi di ristrutturazione dell'immobile con denaro proprio e con quello dei suoi genitori, spiegando pure domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione del 50% delle somme da questa, a suo tempo, prelevate dal conto corrente comune, per contribuire all'acquisto di un differente immobile.

Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il Montecchi - sul presupposto che il costo delle opere di ristrutturazione e soprelevazione dell'immobile fosse ammontato a C 144.258,00 - al pagamento, in favore della Villani, della somma di C 16.196,72, oltre interessi dal dicembre 1999, rigettando la riconvenzionale. Secondo il Tribunale, al coniuge non proprietario che abbia contribuito alla costruzione di un immobile di proprietà esclusiva dell'altro, spetta il diritto di ripetere le spese sostenute a tale fine.

Alla determinazione dell'importo spettante alla Villani, l'adito Tribunale perveniva sul rilievo che il costo delle opere suddette fosse stato sostenuto dal Montecchi utilizzando C 39.560,59, messigli a disposizione - tramite assegni bancari - dai suoi genitori, nonché C 72.303,97, derivanti dalla vendita di un immobile a Scandiano del quale era il nudo proprietario, escludendo, invece, che la somma di C 28.405,13 (incassata per la vendita della quota del 50% dell'azienda "Golden Bar") fosse confluita sul conto corrente cointestato agli allora coniugi Montecchi-Villani e dal quale proveniva il denaro utilizzato per i lavori edili.

Il Tribunale accertava, invece, essere confluiti su quel conto corrente due sovvenzioni conseguite dalla Villani, per l'importo complessivo di C 18.775,25. Esperito, come detto, gravame da entrambe le parti, l'esito dello stesso consisteva - in parziale accoglimento di quello principale del Montecchi, con rigetto, invece, di quello incidentale della Villani - nella rideterminazione in C 142.258,00 delle spese direttamente sostenute dal Montecchi per gli interventi sull'immobile di sua proprietà. Il giudice di appello, infatti, riteneva che gli stessi fossero stati eseguiti utilizzando C 41.585,77 (e non C 39.560,59) forniti al Montecchi dai propri genitori attraverso assegni bancari, oltre ad C 28.405,13, derivanti dalla cessione della quota del "Golden Bar", escludendo, invece, che nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà del Montecchi fossero statp utilizzate le sovvenzioni conseguite dalla Villani.

3. Avverso la pronuncia della Corte felsinea ricorre per cassazione la Villani, sulla base - come detto - di nove motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2720 e 2729 cod. civ., con riferimento all'argomentazione della Corte territoriale secondo cui gli atti difensivi del Montecchi non dimostrerebbero che il ricavato della cessione della quota del "Golden Bar" non fosse confluito sul conto corrente comune ai coniugi. Al contrario, siffatta affermazione sarebbe contenuta nella memoria di replica di primo grado ("il fatto che tali somme non siano confluite sul conto corrente comune ai coniugi non rileva ai fini della causa, esse rimangono personali e legittimamente il Montecchi ha utilizzato il conto corrente comune per operare le opportune compensazioni"), che assumerebbe, pertanto, valore "confessori° e/o ricognitivo". 3.2.

Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza o del procedimento - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., oltre alla mancata applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., con riferimento alle somme ricevute per la cessione del citato esercizio commerciale. In presenza di una prova legale, costituita dagli estratti conto prodotti in giudizio, il giudice di merito non avrebbe potuto valutarne liberamente !e risultanze e ciò in quanto. in nessuno dei 14 estratti conto comparirebbero versamenti riferibili alle rate previste nel contratto di cessione di azienda. 3.3.

Con il terzo motivo si denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. In particolare, la Corte non avrebbe considerato che l'incremento dei saldi dei vari estratti conto bancari prodotti doveva ricondursi a circostanze diverse dai versamenti di somme provenienti dalla vendita della quota del "Golden Bar" e, in particolare, dai versamenti di emolumenti che i coniugi ricevevano mensilmente su quel conto corrente comune, oltre al rimborso di investimenti per decine di migliaia di euro. 3.4.

Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 2697 e 1298, comma 2, cod. civ., nonché degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata posto a carico della Villani l'onere di provare che il Montecchi non aveva versato sul conto corrente comune le somme ricevute per la cessione delle quote del "Golden Bar". Secondo la Corte territoriale la parziale produzione degli estratti conto da parte della Villani non consentirebbe di escludere che i versamenti rateali, quale corrispettivo della cessione, "non siano avvenuti sul conto corrente cointestato". 3.5.

Con il quinto motivo si denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 1298, comma 2, cod. civ., oltreché degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto confluita sul conto corrente comune la somma ricevuta dal Montecchi per la vendita dell'immobile in Scandiano. Le testimonianze sulle quali si fonda la decisione dei giudici di merito sarebbero inattendibili, perché provenienti da familiari e non dimostrerebbero che l'importo indicato confluì sul conto corrente comune. 3.6.

Con il sesto motivo si denuncia la nullità della sentenza - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per vizio di motivazione. La decisione presenterebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, poiché la Corte, da un lato, ritiene provata l'attribuzione dell'importo conseguito dal Montecchi per la vendita dell'immobile di Scandiano, mentre, dall'altro, sostiene che sul conto comune sarebbero confluite solo somme in acconto. 3.7. Il settimo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - l'omesso esame di un fatto decisivo, relativamente al contributo personale della Villani alle spese di ristrutturazione dell'ex marito, per l'importo di C 3.115,00, derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio, risalente al mese di marzo 1989. 3.8.

Con l'ottavo motivo si denuncia - sempre ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata considerazione del contributo della Villani, costituito dal finanziamento di C 15.659,00, versato sul conto corrente cointestato. 3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancata esposizione delle ragioni di diritto poste a base della decisione.

La Corte territoriale si sarebbe discostata dal solido apparato probatorio costituito dagli estratti conto prodotto dall'odierna ricorrente e non contestati, sostenendo che le somme provenienti dalla cessione delle quote del "Golden Bar" andassero "imputate alle somme effettivamente spese per la ristrutturazione dell'immobile" oggetto di causa.

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, il Montecchi, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

5. Inizialmente fissata per l'adunanza camerale del 16 settembre 2020, la trattazione del presente ricorso - investendo esso una sentenza redatta da giudice ausiliario di appello - veniva rinviata in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 62 e segg. del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d'appello e prevedono l'assegnazione di tali giudici onorari all'esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali. Fugati dalla Corte delle leggi - sent. 25 gennaio 2021, n. 41 - i dubbi di costituzionalità, la trattazione del ricorso veniva fissata per l'odierna adunanza camerale.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Il ricorso va rigettato. 7.1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato. 7.1.1. Nello scrutinarlo, infatti, va premesso che non conferente è il riferimento all'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale e la cui violazione è, dunque, ravvisabile solo quando "il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime" (Cass.

Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02; in termini analoghi pure Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02). Si tratta di principio ancora di recente ribadito da questa Corte, essendo stato chiarito che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. non è denunciabile "quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove" e ciò "posto che le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» - precisa l'art. 116 - prudente apprezzamento" (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01). Difatti, se è vero che l'uso "nella disposizione dell'aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva", perché si tratta pur sempre "dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del «prudente» apprezzamento" (visto che, in relazione a quello compiuto dal giudice, la "legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»"), resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva "il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'art. 116", con l'ulteriore conseguenza che il "controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio" (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.). In conclusione, l'art. 116 cod. proc. civ. fonda "l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria (art. 104 Cost.)" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 34786 del 2021, cit.). 7.1.2. Del pari, non conferente è il riferimento alle presunzioni, perché, se è vero che il rifiuto di trarre una presunzione dalle risultanze istruttorie è "deducibile senza dubbio come vizio di falsa applicazione delle norme degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.", resta pur sempre necessario che "nella motivazione della sentenza di merito" si colga (e, dunque, poi si denunci con il ricorso) "un'argomentazione motivazionale espressa con cui il giudice violando alcuno dei paradigmi dell'art.2729 cod. civ. si rifiuta erroneamente di sussumere la vicenda fattuale (assunta proprio come egli l'ha individuata) sotto la norma stessa e, quindi, di applicare una presunzione che doveva applicare", dovendo il "rifiuto espresso e motivato di individuare una presunzione «hominis»" essere trattato "allo stesso modo dell'applicazione di una presunzione senza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall'art. 2729 cod. civ.", visto che in "entrambi i casi la denuncia in Cassazione è possibile secondo il verso della c.d. falsa applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ." (così, in motivazione, Cass.

Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01). Nel caso di specie, tuttavia, ciò che risulta mancare - nel testo della sentenza impugnata - è proprio tale rifiuto "espresso e motivato", del giudice di appello, di trarre una "praesumptio hominís" dagli elementi a sua disposizione, ed in particolare dalla dichiarazione di "valore ricognitivo e/o confessarlo" contenuta nella memoria del Montecchi. 7.1.3. Resta, per vero, da esaminare - per completare lo scrutinio del primo motivo di ricorso - la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. (da intendere come denuncia di violazione del principio di "non contestazione"), l'infondatezza della quale, tuttavia, oltre che dal rilievo della tardività dell'ammissione asseritamente operata dal Montecchi, giacché avvenuta con la memoria di replica, dipende dalla seguente constatazione.

Ovvero, che è del tutto irrilevante la circostanza del transito, o meno, degli importi ricavati dalla cessione della quota di partecipazione del "Golden Bar" sul conto cointestato agli allora coniugi, trattandosi di somme che erano personali del Montecchi (derivando dalla vendita di un bene già escluso dalla comunione, cioè il valore della quota di partecipazione alla società) e, pertanto, da computarsi, legittimamente, quale apporto altrettanto personale dello stesso alla ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà esclusiva. 7.2. Il secondo motivo è inammissibile. 7.2.1.

Esso, oltre a sostanziarsi in un non consentito tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie (atteso che l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da! testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante"; cfr.

Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618), muove dall'assai discutibile assunto che gli estratti conto costituiscano prova "legale" e non, invece, "libera". Al riguardo, è appena il caso di ricordare che prove legali sono solo la confessione e l'atto pubblico (e con esso la scrittura privata autenticata o non legalmente disconosciuta), nonché le presunzioni legali, dovendo, invece, escludersi che - ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. - l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente si estenda alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, avendo solo la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito, non escludendo che siffatta efficacia probatoria possa essere, in concreto, esclusa (cfr.

Cass. Sez. 1, sent. 14 febbraio 2011, n. 3574, Rv. 616640-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 maggio 2011, n. 11626, Rv. 618130-01; Cass. Sez. 6-1, ord. 20 novembre 2018, n. 30000, Re. 65:1869- )1).7.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. 7.3.1. Infatti, la dedotta censura di "omesso esame" investe, nel caso di specie, una pluralità di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di "fatto" decisivo di cui alla norma testé menzionata. Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (come "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) "è evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d'appello, il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass.

Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno ribadito l'inammissibilità di quella doglianza "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" - quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa - "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). 7.4.

Il quarto motivo non è fondato. 7.4.1. Premesso, quanto in particolare alla censura di violazione dell'art. 115 cod. proc., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide "iuxta alligata et probata partium", che essa "può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso conforme Cass.

Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), neppure ricorre, nella specie, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. Difatti, la violazione di tale norma, "censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038- 01;

Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840- 01), restando, invece, inteso che "laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti", essa "può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360" (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente "entro i limiti ristretti del «nuovo»" suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.). Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che per la confutazione della soluzione più immediata (l'impiego nelle opere edili di tutti i proventi ricavati dalla cessione della quota di partecipazione del "Golden Bar") occorresse una prova contraria effettivamente completa, in concreto non data dall'attrice, stante anche il carattere solo parziale, e dunque incompleto e non utile ai fini del pieno sostegno della tesi addotta, della produzione degli estratti conto. 7.5.

Il quinto motivo è inammissibile. 7.5.1. Al riguardo, infatti, occorre ribadire che il "giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze", come appunto nella specie, "si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità" (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 8 ottobre 2019, n. 25166, Rv. 655384-01), e ciò alla stregua del principio che riserva, insindacabilmente, al giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, e con esso il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove (da ultimo, Cass.

Sez. 2, ord. 8 agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01). 7.6. Il sesto motivo, invece, non è fondato. 7.6.1. Non vi è alcuna "irriducibile contraddittorietà" che inficia la motivazione della sentenza impugnata, la quale - se, per un verso, dà atto come dalla prova testimoniale assunta emerga che le opere edili, concernenti l'immobile di proprietà esclusiva del Montecchi, furono finanziate anche con il ricavato della vendita del suo immobile di Scandiano - afferma, per altro verso, esservi un riscontro documentale, costituito dalla confluenza, sul conto cointestato ai due coniugi, delle somme conseguite "in acconto" in virtù di tale compravendita immobiliare.

Un elemento, dunque, che corrobora la deposizione - e non smentisce - le deposizioni testimoniali.7.6. I motivi settimo e ottavo - che vanno scrutinati congiuntamente, attenendo alla decisione del giudice di appello di escludere (in riforma della sentenza resa in prime cure) che i due finanziamenti, conseguiti dalla Villani nel marzo 1989 e nel gennaio 1995, fossero stati destinati a finanziare le opere edili relativi all'immobile del Montecchi - non sono fondati. 7.6.1. La doglianza, sulla quale insiste in particolare il settimo motivo di ricorso, secondo cui il giudice di appello avrebbe esaminato solo il secondo dei due finanziamenti (incorrendo, così, nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio), non trova riscontro nel testo della sentenza impugnata.

Nella stessa, infatti, si legge, all'esito dell'apprezzamento compiuto in punto di fatto - e pertanto qui insindacabile - del materiale probatorio, essere stato "documentato che i due finanziamenti erogati dall'USL, effettivamente richiesti dalla Villani e confluiti sul conto corrente comune ai coniugi, venivano contestualmente investiti in titoli" (e non destinati alla ristrutturazione della casa coniugale, di proprietà del Montecchi). D'altra parte, la censura, oggetto segnatamente dell'ottavo motivo di ricorso, secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il secondo - in ordine di tempo - finanziamento conseguito dalla Villani, si traduce in una contestazione di omessa disamina di elementi istruttori (in particolare, di un documento attestante come la "causale" dell'erogazione fosse stata "acquisto di prima casa per la propria famiglia").

L'omissione denunciata, pertanto, lungi dall'investire un fatto vero e proprio, da intendersi in senso "storico-naturalistico", investe un documento, o meglio un elemento istruttorio, l'omesso esame del quale è, però, da escludere quando "il fatto storico, rilevante in causa" - nella specie l'essere stato il finanziamento erogato destinato, o meno, alla ristrutturazione dell'immobile del Montecchi - "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596- 01; cfr. anche Cass.

Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01). Inoltre, anche la relativa circostanza potrebbe rivelarsi non concludente, visto che, a prescindere dalla causale dell'erogazione, risulta in concreto accertato dal giudice di merito, in punto di fatto, che la somma erogata sia stata poi reinvestita in titoli. 7.7. Infine, il nono motivo non è fondato. 7.7.1. La Corte non è incorsa in alcuna carenza motivazionale, in relazione alla decisione consistita nel ritenere che anche le somme ricavate dalla cessione della quota di partecipazione al "Golden Bar" fossero state destinate alla ristrutturazione dell'immobile del Montecchi.

Si legge nella sentenza impugnata che, sul punto, "persuade [...] la ricostruzione contabile del Montecchi da cui emerge che dall'ottobre del 1990 a maggio 1994 le somme «transitate» sul conto corrente comune ai coniugi ammontano a £ 74.047.329, importo maggiore di quello ricevuto dal Montecchi del proprio 50% delle quote del Golden Bar". La motivazione è, dunque, presente e, per di più, neppure risulta censurabile - come pretenderebbe, invece, la ricorrente - attraverso un confronto con risultanze istruttorie. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr.

Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass.

Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass.

Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01).8. In conclusione, il ricorso va rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna Maria Teresa Villani a rifondere, a Lauro Montecchi, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 5.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15°/0 ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,