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Ordinanza Interlocutoria — n. 34680/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof regarding necessary co-defendant Turra's notification. The court ordered a new notification term to be set. The appeal was inadmissible because the required procedural step was not completed.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34680/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Banca Centropadana against a Brescia Tribunal judgment. The appellant argued for the cassation of the lower court's decision, but the court found no evidence proving the regular notification of the appeal to the necessary co-defendant, Ermenegildo Turra. Consequently, the court ordered the parties to renew the notification within thirty days, rendering the appeal inadmissible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if there is no proof of the regular notification to a necessary co-defendant, requiring the court to order a renewal of such notification.

Parole chiave

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necessary co-defendant notification interlocutory appeal inadmissibility procedural perfection requirement Cassation appeal dismissal renewal of notification term legittimazione dell'azionista validità dell'esecuzione credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
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Testo completo

INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 16798 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SO- CIETÀ COOPERATIVA (C.F.: 12514870158), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Baietta, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Angelo Bertoncini(C.F.: BRT NGL 61P24 L772K) e Massimiliano Petrini (C.F.: PTR MSM 68C05 H501X) -ricorrente- nei confronti di ARIONI Maria Cristina(C.F.: RNA MCR 65C60 F205H) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controri- corso, dall’avvocato Lariana Sagrini (C.F.:

SGR LRN 75M63 C618S) -controricorrente- nonché TURRA Ermenegildo Ermes (C.F.: TRR RNG 61B04 F704I) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 717/2020, pubblicatain data 8 aprile 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta in data 9 novembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo; Ric. n. 16798/2020 –Sez. 3 – Ud. 9 /11/ 20 22 – Ordin. interlocutoria – Pagina 2 di 2 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. considerato che non vi è agli atti prova del regolare perfezionamento della no- tificazione del ricorso all’intimato Ermenegildo Ermes Turra, li- tisconsorte necessario; occorre pertanto assegnare alle parti un termine perentorio per la rinnovazione di tale notificazione; per questi motivi la Corte dispone rinnovarsi la notificazione del ricorso all’intimato Ermenegildo Ermes Turra, nel termine di30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassa