Cassation court allows appeal by bankruptcy trustee against notaries, correcting lower court's dismissal due to procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by the bankruptcy trustee against a second-instance judgment dismissing the claim for revocation of credit assignments. The lower court had declared the appeal inadmissible because the trustee was not a party to the original proceedings and the appeal document contained a material error regarding the case number. The supreme court ruled that such numerical discrepancies are mere material errors that do not invalidate the appeal if the substantive content and attached documents confirm the correct target of the grievance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: A discrepancy between the case number cited in the appeal act and the authentic copy of the judgment is a mere material error that does not render the appeal inadmissible if the content and attached documents confirm the intended object of the grievance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 36994/2019 proposto da: Laura' Michele non in proprio ma quale Curatore Fallimentare del fallimento Lo Miglio Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma Via Ovidio 20 presso lo studio dell'avvocato Marchetti Alberto, rappresentato e difeso dall'avvocato Passaro Daniele; -ricorrente - contro Arrigo Daniele, Arrigo Ivana, Arrigo Nunzio, Tomassetti Olga; - intimati - nonchè contro Di Pasquale Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma P.zza S. Andrea Della Valle, 3 presso lo studio dell'avvocato Mellaro Massimo, rappresentato e difeso dall'avvocato Saitta Giuliano e Saitta Giuseppe; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1002/2018 della CORTE: D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA;Rilevato che:
1. Con la sentenza n. 1394/2008, il Tribunale di Messina rigettò la domanda - proposta dal dott. Michele I.,aurà nella qualità di curatore del Fallimento "Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. & I-„o Miglio Guido" nei confronti dei notai Antonino Arrigo, Francesco Arrigo e Vincenzo Di Pasquale - di revoca ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66. L.F. dell'atto di cessione del credito pro so/vendo stipulato nel 1996, con il quale Giuseppe e Guido Lo Miglio avevano ceduto ai notai convenuti il credito vantato nei confronti del Comune di Messina e/o del Consorzio ASI per oltre 1 miliardo di lire, sino alla concorrenza di 460 milioni di lire.
2. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza n. 1002/2018, depositata il 6 novembre 2018, ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell'appellante, l'impugnazione promossa avverso la decisione Tribunale di Messina dal dott. Michele Laurà, nella qualità di curatore del Fallimento "Lo Miglio Giuseppe". Osserva infatti la Corte territoriale che il dott. Laurà, nella qualità di curatore del Fallimento "Lo Miglio Giuseppe", non è mai stato parte del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza n. 1394/2008, oggetto dell'impugnazione.
Allo stesso modo, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dagli eredi del notaio Francesco Arrigo (Nunzio e Daniele Arrigo e Olga Tom:assetti) e da Ivana Arrigo (nella qualità di procuratrice generale di Antonino Arrigo), trattandosi di impugnazione rivolta nei confronti di un soggetto diverso da quello che era stato parte nel giudizio in cui è stata emessa la sentenza impugnata. La Corte d'appello ha altresì escluso la sussistenza di un'ipotesi di mero errore materiale per avere la curatela, in sede di redazione dell'atto di appello, invertito i numeri delle sentenze e dei fallimenti, indicando erroneamente quale oggetto di impugnazione una sentenza emessa in un altro procedimento, ma dal contenuto del tutto sovrapponibile a quella effettivamente impugnata.
Al riguardo, i giudici di secondo grado osservano che il procedimento richiamato era stato trattato separatamente sin dal primo grado e che perciò l'appellante (il Curatore del Fallimento "Lo Miglio Giuseppe") aveva impugnato una sentenza emessa nell'ambito di un giudizio in cui lo stesso non aveva mai assunto la veste di parte (essendone invece parte il Curatore del Fallimento "Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. & Lo Miglio Guido").
3. Avverso tale sentenza propone ricorso e cassazione, sulla base di tre motivi, il dott. Michele Laura, quale curatore del Fallimento "Lo Miglio Giuseppe". Ha depositato anche memoria. 3.1. Resiste con controricorso il dott. Vincenzo di Pasquale, il quale, nel merito, condivide le argomentazioni di parte ricorrente. Gli intimati Ivana Arrigo, Nunzio Arrigo, Daniele Arrigo e Olga Tomassetti non hanno svolto difese. Considerato che:
4. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1°, lett. c), c.p.c. in relazione all'art 81 c.p.c.". Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, nel caso in esame, non ricorrerebbe il difetto di legittimazione. Il ricorrente avrebbe proposto appello quale Curatore del Fallimento "Ix) Miglio Giuseppe", indicando erroneamente il numero della sentenza impugnata (1394/2008 anziché 1391/2008), a causa della concomitante pendenza di una vicenda processuale che vedeva interessate le medesime parti (ad eccezione del Fallimento attore, che nel giudizio di primo grado definito con la sentenza n. 1394/2008 era quello della "Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. & Lo Miglio Guido S.n.c.") e aveva ad oggetto il medesimo atto revocando.
Le due sentenze erano state emesse lo stesso giorno, dallo stesso Giudice ed erano tra loro totalmente sovrapponibili. Entrambe le sentenze erano state contemporaneamente gravate d'appello (pur invertendo i numeri delle sentenze appellate in sede di iscrizione a ruolo dell'appello), sicché non poteva esservi incertezza su quale fosse la sentenza oggetto di impugnazione. Peraltro, con il fascicolo d'appello, la curatela aveva depositato copia conforme della sentenza corretta. Gli appellati Arrigo-Tomassetti, che si erano costituiti nei due giudizi spiegando appello incidentale ed invertendo anch'essi i numeri delle sentenze, avevano aderito alla tesi dell'errore materiale, non essendovi incertezza alcuna sulla individuazione del provvedimento effettivamente impugnato, In considerazione di tali circostanze, la Corte avrebbe dovuto dichiarare la sussistenza di un mero errore materiale nell'indicazione del numero del provvedimento impugnato e che il provvedimento effettivamente impugnato era quello che aveva definito il procedimento di primo grado, decidendo il gravame nel merito.
Secondo il ricorrente, l'art. 156 c.p.c., che esclude che possa essere pronunciata la nullità se l'atto viziato ha comunque raggiunto il suo scopo, troverebbe applicazione anche per le ipotesi, come quella in esame, di inammissibilità extratestuale.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, (1--4afl-writa1 la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1° lett. c), c.p.c. in relazione all'art 111 Cost." La Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva concluso per il rigetto dell'istanza di correzione di. errore materiale, formulata in appello.
In ogni caso, valorizzando il principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. - che impone al giudice di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche, ingiustificate in relazione alle effettive garanzie di difesa - la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di un mero errore materiale, del tutto ininfluente ai fini della verifica della legittimazione ad impugnare, e pertanto decidere nel merito la domanda irnpugnatoria. 4.3. Con il terzo motivo, O ricorrente- lamentaAEngiustizia della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alle spese di lite (che, nei confronti degli appellanti incidentali, erano state compensate per la metà e per la restante parte poste a carico della curatela, mentre nei confronti del De Pasquale erano state interamente liquidate).
L'evidenza dell'errore materiale in cui era incorsa la Curatela avrebbe reso opportuna una pronuncia di compensazione integrale delle spese di secondo grado nei confronti e fra tutte le parti, tenuto conto che l'inammissibilità non nasceva da una iniziativa processuale temeraria, bensì da un mero refuso nell'indicazione numerica della sentenza. 5. 1 primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra loro connessi. v I motivi sono fondati (adn Cass. n. 19427/2022)C.~. :5(T-40A <ìq-5-) _ Diversamente da quanto ritenuto dai giudici dell'appello, nel caso di specie non si configura una ipotesi di difetto di legittimazione, ma si discute piuttosto della errata indicazione, da parte dell'appellante, degli estremi identificativi della sentenza oggetto di impugnazione, situazione questa imputabile ad un mero errore materiale, probabilmente da ricollegare alla contestuale pendenza di due giudizi promossi per far valere la stessa azione nei confronti dei medesimi professionisti.pacifico, infatti, e viene riconosciuto anche dalla sentenza impugnata, che il dott.
Laurà, rispettivamente nella qualità di curatore del Fallimento "Terramare Lo Miglio di Giorgianni A. & Lo Miglio Guido s.n.c." e di curatore del Fallimento "Lo Miglio Giovanni", abbia introdotto due separati giudizi avanti ,1 Tribunale di Messina, convenendo in entrambi i notai Arrigo e il notaio Di Pasquale e proponendo in ciascun giudizio la medesima domanda di revoca delle cessioni di credito stipulate con l'atto del 1996. L, pacifico inoltre che le due separate cause siano state definite in primo grado con due pronunce (la n. 1391 e la n. 1394 del 2008) sovrapponibili ed identiche tranne che nella parte in cui si individuava la parte attrice, entrambe oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Messina.
Non costituendo requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data, surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza in collegamento con i motivi di gravame, e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravarne riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il suo mancato deposito da parte dell'appellante determina l'improcedibilità dell'appello, deve farsi applicazione del principio costantemente richiamato da questa Corte secondo cui la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza 74///i5-7 in atti e motivi dell'appello 'ass., sez. 5,31/07/2007, n. 16921;
Cass., sez. 7 5, 10/02/2012, n. 1935; Cass., sez. L, 2/10/2014, n. 20828; Cass., sez. 2, 4/08/2016, n. 16312; Cass., sez. 3, 28/06/2019, n. 174139). Non risulterebbe infatti conforme al principio costituzionale del giusto processo una declaratoria d'inammissibilità che sanzioni con il sacrificio dell'interesse ad agire in giudizio un mero errore materiale, agevolmente individuabile e superabile, attraverso il riferimento ad altri elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali facilmente accessibili alla conoscenza del giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, 25/02/2020, n. 4961, la quale ha ammesso la correzione operata con atto di rettifica di errore materiale da parte del difensore che, nel ricorso, aveva indicato erroneamente gli estremi della sentenza impugnata) Poiché, nel caso in esame, la sentenza allegata e prodotta unitamente all'iscrizione a ruolo dell'appello è la n. 1391/2008, deve ritenersi che la Corte d'appello si sia discostata dai principi sopra esposti. 5.1.
L'accoglimento dei primi due motivi consente di dichiarare assorbito il terzo motivo.
6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento ai primi due motivi, assorbito il terzo, e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, per la valutazione nel merito dei motivi di gravame, nonché per provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito terzo motivo, e casskla sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Ca