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Ordinanza — n. 34587/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34587/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34587/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Nel 2015, la Banca Monte dei Pascili di Siena S.p.a., quale società incorporante della Banca Toscana S.p.a., propose opposizione ex art. 404, comma @, c.p.c. avverso la sentenza n. 111/2015 del Tribunale di Avezzano in quanto affetto di dolo e collusione a proprio danno. Tale sentenza, emessa in accoglimento della domanda proposta da Angela Del Treste nei confronti di Fabrizio Palluzzi, aveva dichiarato l'attrice proprietaria esclusiva per maturata usucapione ultraventennale di due immobili, formalmente intestati al Palluzzi, sui quali la Banca aveva iscritto nel 2003-2004 due ipoteche a garanzia di due mutui concessi allo stesso Palluzzi.

Regesto Legislator

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art. 96 comma 3 c.p; Ordinanza — n. 34587/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevata la palese infondatezza dell'appello (ritenuto ai limiti dell'inammissibilità, in quanto meramente riproduttivo delle difese già svolte in primo grado cure e basato su argomentazioni inidonee a confutare la sentenza gravata), la Corte d'appello ha condannato l'appellante al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., di una somma equitativamente determinata nel doppo delle spese processuali.

Parole chiave

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cooperazione all'adempimento bancarotta fraudolenta concordato nel fallimento liquidazione di fondi conseguimento fraudolento di una prestazione frode nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 96 comma 3 c.p
Condanna, altresì, la ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 10.200 a favore della controricorrente.
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 17126/2019 proposto da: Del Treste Angela, elettivamente domiciliata in Roma Via Germanico 101 presso lo studio dell'avvocato Scelli Alessandro che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paris Gianni; -ricorrente - contro Palluzzi Fabrizio; - intimato - nonchè contro Siena NPL 2018 Srl cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena, rappresentata da Juliet Spa in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Via G. Ferrari 2 presso lo studio dell'avvocato Palanza Paolo, rappresentata &.22. _•>cilf e difesa dall'avvocato Ranaldi Sandro; -controricorrente - avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 27/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 da PELLECCHIA ANTONELLA; " Rilevato che:

1. Nel 2015, la Banca Monte dei Pascili di Siena S.p.a., quale società incorporante della Banca Toscana S.p.a., propose opposizione ex art. 404, comma @, c.p.c. avverso la sentenza n. 111/2015 del Tribunale di Avezzano in quanto affetto di dolo e collusione a proprio danno. Tale sentenza, emessa in accoglimento della domanda proposta da Angela Del Treste nei confronti di Fabrizio Palluzzi, aveva dichiarato l'attrice proprietaria esclusiva per maturata usucapione ultraventennale di due immobili, formalmente intestati al Palluzzi, sui quali la Banca aveva iscritto nel 2003-2004 due ipoteche a garanzia di due mutui concessi allo stesso Palluzzi.

A fondamento della pretesa, la Banca opponente sostenne che nel giudizio di usucapione le parti avevano rappresentato al giudice una situazione del tutto diversa da quella reale, utilizzando testimoni compiacenti. Si costituì in giudizio Angela Del Treste, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 397/2018, accolse l'opposizione, dichiarando l'inefficacia nei confronti della Banca opponente della sentenza n. 111/2015.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 588/2019, depositata il 27 marzo 2019. La Corte territoriale ha ritenuto manifestamente infondato l'appello della Del Treste, con cui la stessa lamentava l'inesistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che consentissero di presumere la collusione tra l'appellante e il Palluzzi. Al riguardo, la Corte ha richiamato le molteplici circostanze dalle quali la sentenza di primo grado aveva tratto la propria convinzione (la domanda di usucapione venne proposta solo successivamente agli atti di pignoramento immobiliare in danno del Palluzzi, quando già sussisteva l'interesse di questi a evitare l'espropriazione; lo stesso Palluzzi aveva omesso di contrastare la domanda, restando dapprima contumace e poi dichiarando inattendibilmente, in sede di interrogatorio formale, di non avere mai contestato il possesso della Del Treste; in nessuno dei passaggi di proprietà antecedenti all'acquisto degli immobili del Palluzzi nel 2003- 2004 si faceva mai menzione del possesso esercitato dalla Del Treste; il perito ed il custode nominati nell'ambito delle procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili de quibus avevano confermato che, in occasione di due diversi accessi presso gli stessi immobili, vi avevano trovato il solo Palluzzi, il quale non aveva mai menzionato la Del Treste; la teste Pascarella, sentita nel procedimento di opposizione di terzo, aveva reso dichiarazioni contraddittorie rispetto a quelle rese nel giudizio di usucapione; uno degli immobili in questione fu oggetto di sanatoria nel 1992 da parte dell'allora proprietaria e non è plausibile ritenere che abbia agito a titolo di cortesia per un terzo usucapente), rilevando che le stesse non erano state contestate dalla appellante, la quale si era limitata ad esprimere un generico dubbio in ordine alla loro rilevanza indiziaria.

Con riferimento all'assenza della Del Treste in occasione delle visite agli immobili effettuate dallo stimatore e dal custode nominati in sede esecutiva - unica circostanza affrontata specificamente dall'appellante - i giudici dell'appello hanno osservato che le argomentazioni difensive utilizzate, oltre a confermare la sussistenza di un collegamento personale tra la Del Treste e il Palluzzi, non sarebbero comunque: idonee a privare di valenza indiziaria le ulteriori circostanze esaminate (in particolare la presenza del Palluzzi presso gli immobili in occasione delle varie visite e la mancata menzione da parte di quest'ultimo del possesso della Del Treste).

La Corte d'appello ha inoltre ritenuto che i suddetti elementi indiziari fossero confermati: dalla assoluta genericità del possesso affermato dalla Del Treste; dalla circostanza che l'unico atto di esercizio di un potere di fatto sugli immobili da parte della Del Treste consisteva in una asserita spesa, neppure documentata, effettuata tra il 1990-1992, per la manutenzione di uno degli immobili; dalla condotta processuale tenuta dal Palluzzi, il quale, nel giudizio di usucapione, aveva omesso di dichiarare di aver compiuto, in relazione agli immobili, concreti atti di esercizio del diritto di proprietà incompatibili con un possesso altrui (la costituzione di garanzia reale sui medesimi immobili e la loro concessione in locazione); dal rigetto di una analoga domanda di usucapione proposta sempre dalla Del Treste nei confronti del Palluzzi in relazione ad altro immobile pignorato dalla Banca Monte Paschi di Siena.

Rilevata la palese infondatezza dell'appello (ritenuto ai limiti dell'inammissibilità, in quanto meramente riproduttivo delle difese già svolte in primo grado cure e basato su argomentazioni inidonee a confutare la sentenza gravata), la Corte d'appello ha condannato l'appellante al pagamento, ex art. 96 comma 3 c.p.c., di una somma equitativamente determinata nel doppo delle spese processuali.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso t@ cassazione, sulla base di un unico motivo, la signora Angela Del Treste. 3.1. Resiste con controricorso la juliet S.p.A., in qualità di rappresentante della Siena NPL 2018 S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., la quale chiede la condanna della ricorrente ex art.96 comma 3 c.p.c.. E' stata depositata memoria. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso, la signora Del Treste lamenta la "errata valutazione delle prove e degli elementi di fatto acquisiti" in ordine all'esistenza di una collusione tra lei e il Palluzzi, ribadendo le argomentazioni già utilizzate in sede di appello. In particolare, la Del Treste afferma che i testimoni nel corso del giudizio di usucapione avevano confermato le circostanze di cui capitoli di prova dalla stessa formulati e sostiene che non avrebbe rilievo, al fine di interrompere il possesso ad usucapionem, il fatto che in occasione dei due accessi da parte degli incaricati dell'esecuzione forzata, gli immobili risultassero detenuti da un altro soggetto ovvero il fatto che quest'ultimo, nel 2003 e 2004, avesse iscritto ipoteca sui medesimi immobili.

La ricorrente contesta inoltre, ma senza offrire alcuna argomentazione, la condanna alle spese impartita dalla sentenza della Corte aquilana. 4.1. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Innanzitutto, la ricorrente si limita a contestare genericamente la sentenza impugnata, riproponendo le censure già formulate in appello senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni della Corte di appello. Quest'ultima infatti, oltre a dare ampio conto delle circostanze fattuali su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione, ha evidenziato ulteriori circostanze idonee a far presumere una collusione tra la ricorrente e la sua controparte nel giudizio di usucapione (la assoluta genericità del possesso affermato dalla Del Treste; la mancanza di atti di esercizio di tale possesso; la dichiarazioni reticenti rese dal Palluzzi nel giudizio di usucapione, il fatto che la Del Treste avesse proposto un'ulteriore domanda di usucapione — quella rigettata dal Tribunale - nei confronti del Palluzzi in relazione ad altro immobile intestato a quest'ultimo e pignorato dalla Banca Monte Paschi di Siena).

Il motivo si appalesa inammissibile anche perché, come risulta già dalla sua intestazione, è volto ad ottenere un riesame ed una diversa e nuova valutazione delle circostanze fattuali caratterizzanti la fattispecie in esame e delle risultanze istruttorie. Al riguardo occorre ribadire che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia. 4.2.

Il collegio ritiene che sussistano i presupposti della responsabilità aggravata in capo alla ricorrente, a norma dell'art. 96, 3'comma, c.p.c., per aver agito con colpa grave, proponendo un ricorso inammissibile, meramente riproduttivo di censure già formulate nell'atto d'appello, che il giudice di secondo grado aveva considerato manifestamente inidonee a sostenere l'impugnazione e improntate a scopo esclusivamente dilatorio. Ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è stato affermato che costituisce abuso del diritto all'impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati, giacché ripetitivi di quanto già confutato dal giudice d'appello, ovvero perché assolutamente irrilevanti o generici, o, comunque, non rapportati all'effettivo contenuto della sentenza impugnata (Cass., n. 19286/16).

5. Per quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 10.200 determinata equitativamente come per legge, a favore della controparte. 5.1. Le spese seguono la soccombenza.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.400 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Condanna, altresì, la ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 10.200 a favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in R