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Ordinanza — n. 34431/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to apparent and insufficient reasoning in the lower court's decision on land redemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34431/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maria Grazia Tiano against the Second Instance Court of Catanzaro. The lower court rejected Tiano's claim for land redemption, citing a direct sale between the owner and the tenant without evidence of simulation. The Court found the appellate judgment legally flawed because it lacked a proper argumentative path, merely restating the first-instance decision without critically analyzing the specific defenses raised regarding the tenant's stable residence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.: A judgment is null if it lacks a reasoned argumentation path or fails to address specific appeals, as the court must explicitly demonstrate how facts and evidence led to the conviction rather than merely stating the outcome.

Parole chiave

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apparent reasoning insufficient motivation land redemption right of preemption simulated contract cassation procedure argumentative path fondo agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Con il primo mezzo la ricorrente denuncia, per error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053
Cass. Sez. U., 22/09/2014, n. 19881
Cass. Sez. U., 21/06/2016, n. 16599
Cass. 23/05/2019, n. 13977
16599; Cass. 23/05/2019, n. 13977) - e, per l'effetto, impedendo alcun effettivo controllo sull'esattezza del ragionamento seguito.
Cass. 23/06/2015, n. 12900
Cass. 23/06/2015, n. 12900; Cass.
Cass. 04/06/2007, n. 12934
12900; Cass. 04/06/2007, n. 12934): motivo di appello obliato nella sentenza impugnata, che l'invocato accertamento (innanzitutto fattuale) ha del tutto omesso.
Cass. 23/07/2020, n. 15757
Cass. 05/08/2019, n. 20883
Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass.05/11/2018, n.
Cass. 05/11/2018, n. 28139
Cass. 05/10/2018, n. 24452
28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25814/2019 R.G. proposto da TIANO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Ojetti n. 114, presso lo studio dell'Avv. Francesco A. Caputo, rappresentato e difeso dall'Avv. Gregorio Barba - ricorrente - contro BENINCASA MARIA E CONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO E DI SAN MICHELE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue elettivamente domiciliate in Roma, via Asiago n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cimino, rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Filicetti - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1373/2018 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 4 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Maria Grazia Tiano, nella qualità di proprietaria e coltivatrice diretta di un fondo agricolo sito in Paterno Calabro, località Tassa, esercitò azione di riscatto avente ad oggetto l'atto di compravendita (rogato il giorno 23 giugno 2003 per notar Amato) relativo al fondo, confinante con quello attoreo, ubicato nel medesimo Comune alla località Corfo, alienato dalla Confraternita del SS. Rosario e di San Michele a Maria Benincasa.

2. La domanda venne disattesa dall'adito Tribunale di Cosenza, con decisione confermata dalla sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione Maria Grazia Tiano, articolando quattro motivi, cui uno actu resistono, con controricorso, la Confraternita del SS. Rosario e di San Michele a Maria Benincasa.

4. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo la ricorrente denuncia, per error in procedendo rilevante ex art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della gravata sentenza per motivazione apparente e «per relationem», siccome mancante di un percorso argomentativo idoneo a spiegare le ragioni del convincimento del giudicante nonché priva di qualsiasi esame della concreta vicenda e confronto con gli specifici motivi di appello.

2. Con il secondo motivo denuncia, sempre per violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., omessa motivazione sulle censure sollevate in appello, segnatamente su quelle relative alla simulazione del contratto di affitto stipulato tra i controricorrenti.

3. Le doglianze - da scrutinare congiuntamente, dacché avvinte da intima connessione - sono fondate. Nella trama giustificativa del dictum, la sentenza qui impugnata: r.g. n. 25 9 2 Cons. est Raffaele Rossi - esclude l'operatività delle disposizioni in tema di prelazione e riscatto in favore del proprietario confinante del fondo alienato sulla base del rilievo così sic et simpliciter esplicitato: «posto che le trattative della vendita sono intervenute direttamente tra il proprietario del fondo e l'affittuario», corroborando tale affermazione con il richiamo di due massime della giurisprudenza di legittimità; - assume, in maniera anapodittica ancor prima che assertiva, l'esistenza di «nessuna prova» in ordine alla simulazione del contratto tra l'ente Confraternita e la Benincasa, senza null'altro soggiungere; - opera un acritico rinvio adesivo (espresso con la locuzione «risultando condivisibile e fatto proprio dal Collegio») alla motivazione del giudice di prime cure, senza riportarne (nemmeno in minima parte o in estrema sintesi) i passaggi salienti.

Un percorso argomentativo di tal fatta, quantunque materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, in quanto si risolve nella mera estrinsecazione della statuizione dispositiva, priva dell'enunciazione degli elementi fattuali e delle prove a suffragio del convincimento, così venendo meno alla funzione propria e tipica della motivazione - che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo» (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881;

Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass. 23/05/2019, n. 13977) - e, per l'effetto, impedendo alcun effettivo controllo sull'esattezza del ragionamento seguito. Un percorso argomentativo, in specie, mancante di qualsivoglia disamina critica delle censure sollevate dall'appellante concernenti l'insussistenza della condizione impeditiva del diritto di prelazione del proprietario-coltivatore diretto del fondo confinante ed argomentate, in fatto e in diritto, sull'inesistenza di un insediamento stabile ed effettivo sul fondo alienato (in coerenza, peraltro, con un consolidato principio r.g. n. 2 09 3 Cons. e affaele Rossi di diritto:

Cass. 23/06/2015, n. 12900; Cass. 04/06/2007, n. 12934): motivo di appello obliato nella sentenza impugnata, che l'invocato accertamento (innanzitutto fattuale) ha del tutto omesso. Un percorso argomentativo le cui illustrate deficienze non risultano emendate dall'adesione alla pronuncia di primo grado, integrante, per come formulata, una inidonea motivazione «per relationem», poiché non permette di comprendere se alla condivisione della prima decisione il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, e cioè all'esito di un'adeguata considerazione delle allegazioni difensive e degli elementi di prova addotti (sulla motivazione «per relationem», cfr., tra le tante, Cass.23/07/2020, n. 15757;

Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass.05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452). In definitiva, trattasi di motivazione figurativa ed apparente.

4. L'accoglimento del ricorso per gli illustrati profili, in tutta evidenza preliminari, assorbe il vaglio sulle ulteriori doqlianze spiegate in ricorso, concernenti invece il merito della gravata pronuncia.

5. Il ricorso va accolto nei suesposti termini, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,