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Ordinanza — n. 34401/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of claims, extinguishing the case on voluntary settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34401/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the case extinguished following the mutual withdrawal of appeals and counterclaims by both parties. Carlo Siviero had challenged a lower court ruling regarding the VAT status of a waste disposal fee, while Veritas had filed a conditional counterclaim which was subsequently abandoned. The court ruled that because both parties formally renounced their litigation positions and settled their dispute, the judicial proceedings terminated without a substantive decision on the tax issue.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When both parties in a civil proceeding mutually withdraw their claims and accept the other's withdrawal, the cause is extinguished by operation of law, and the court proceeds to compensate litigation costs.

Parole chiave

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mutual withdrawal of claims extinction of cause voluntary settlement litigation costs compensation procedural termination rimborso dell'IVA sottrazione dell'iva restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
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Testo completo

6 ORDINANZA sul ricorso 24131/2016 proposto da: Carlo Siviero, elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto 36 presso lo studio dell'avvocato Massano Mario che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cornelio Enrico; -ricorrente - contro Veneziana Energia Risqrse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V. E. R.I.T.A.; gpa; - intimata - nonchè da Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S Spa in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma Via Ugo De Carolis 34-b presso lo studio 2oZ2, -Aq-4 dell'avvocato Cecconi Maurizio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasqualin Andrea; -controricorrente incidentale - contro Carlo Siviero; - intimato - nonchè da Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Ugo De Carolis 34-b presso lo studio dell'avvocato Cecconi Maurizio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasqualin Andrea; -ricorrente - contro Carlo Siviero, elettivamente domiciliato in Roma Via Otranto 36 presso lo studio dell'avvocato Massano Mario che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cornelio Enrico; -contro ricorrente- avverso la sentenza n. 650/2016 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 22/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 da CRICENTI GIUSEPPE;

Ritenuto che 1.-Carlo Siviero ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Veritas spa, che è la società che, per conto del Comune di Venezia, gestisce il servizio di smaltimento die rifiuti: l'ingiunzione è stata emessa sul presupposto che, sulla tariffa rifiuti, cosiddetta TIA, il contribuente aveva altresì corrisposto VIVA. Poiché la TIA era da ritenersi una tassa, secondo il contribuente, non era soggetta ad IVA.2.-La tesi è stata accolta dal Giudice di pace che ha rigettato l'opposizione della società Veritas, basata sull'argomento secondo cui la TIA1 era da ritenersi il corrispettivo di una prestazione e non già una tassa, con conseguente assoggettabilità ad IVA. 3.-Il Tribunale di Venezia, in appello, ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo la natura di tributo della TIA1, ma ha compensato le spese, in ciò riformando la decisione di primo grado. 4.-Carlo Siviero ricorre avverso tale pronuncia con un motivo di ricorso.

Mentre la Veritas ha notificato controricorso con ricorso incidentale condizionato, basato anche esso su un motivo, ed al quale ha replicato il Siviero con controricorso. Considerato che 5.- E' agli atti la rinuncia al ricorso da parte di Veritas, e contestuale accettazione del Siviero, che rinuncia a sua volta al ricorso proprio. Ne segue l'estinzione del giudizio. Le parti hanno chiesto la compensazione delle spese avendo definito la loro controversia con transazione. P.Q. M. La Corte dichiara estinta la causa per rinuncia delle parti. Compensa le spese.

Roma 13.9