Ordinanza — n. 34396/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso n. 13119/2019 proposto da: Pietropaolo Antonio Francesco, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Lencioni Francesco - ricorrente — contro Grassi Luigi Emanuele, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1, presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso dall'avvocato Tarducci Alessandro - controricorrente — nonché contro Grassi Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1 presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso dall'avvocato Vallini Marco Antonio - controricorrente - nonché contro Caretti Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1 presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso toiL dall'avvocato Noferi Marco - controricorrente — avverso la sentenza n. 2387/2018 della CORTE d'APPELLO di - FIRENZE, depositata il 17/10/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. Il ricorso è accolto. La sentenza d'appello è, pertanto, cassata con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, prima parte, codice di rito. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle La Corte d'Appello di Firenze provvederà, in diversa composizione, a rinnovare il giudizio e regolerà, altresì, le spese di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2932 cod. civ, artt. 2900 cod. civ; Ordinanza — n. 34396/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Occorre, preliminarmente alla disamina dei successivi motivi, precisare che la Corte territoriale si muove erroneamente nell'ambito del contratto simulato, posto che Antonio Francesco Pietropaolo ha dedotto e allegato l'esistenza di un patto fiduciario, sottoscritto successivamente al rogito notarile di acquisto dell'immobile, nel quale Leonardo Grassi assume veste di fiduciario e il padre Luigi Emanuele quella di fiduciante. Nella specie, invero, si assume, da parte del ricorrente, e ciò costituiva premessa dell'esperimento dell'azione surrogatoria nelle fasi di merito e finalizzazione della stessa a supplire all'inerzia del proprio debitore ottenendo una sentenza costitutiva ai sensi dell'art.2932 cod. civ., che vi sia stata la stipula di un negozio fiduciario.
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ORDINANZA sul ricorso n. 13119/2019 proposto da: Pietropaolo Antonio Francesco, domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Lencioni Francesco - ricorrente — contro Grassi Luigi Emanuele, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1, presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso dall'avvocato Tarducci Alessandro - controricorrente — nonché contro Grassi Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1 presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso dall'avvocato Vallini Marco Antonio - controricorrente - nonché contro Caretti Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza della Marina n. 1 presso l'avvocato La Rocca Laura rappresentato e difeso toiL dall'avvocato Noferi Marco - controricorrente — avverso la sentenza n. 2387/2018 della CORTE d'APPELLO di - FIRENZE, depositata il 17/10/2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA Antonio Francesco Pietropaolo, titolare di crediti per oltre duecentoquarantamila euro, in forza di due decreti ingiuntivi — dei quali uno provvisoriamente esecutivo e l'altro non opposto — nei confronti di Luigi Emanuele Grassi, agì in giudizio, con azione surrogatoria, dinanzi al Tribunale di Firenze, al fine di far accertare che l'immobile (fabbricato per civile abitazione con terreno, sito nel comune di Santa Luce, via Provinciale delle Colline per Santa Luce, frazione Pieve di Santa Luce, al NCEU del detto Comune al foglio 29, particella 365, sub. 2, categoria A/4, classe 2, consistenza 5,5 vani) acquistato formalmente, con atto notarile del 27/07/2005, da Leonardo Grassi, di anni ventiquattro, era stato in realtà destinato, in forza di una controdichiarazione scritta a firma di Leonardo Grassi, in data 9/10/2005, in favore del padre, Luigi Emanuele Grassi, e che il figlio si era obbligato a ritrasferire il detto bene immobile al padre a semplice richiesta di questi, cosicché la finalità dell'azione era quella di supplire, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., alla mancata attivazione, da parte di Luigi Emanuele Grassi, nell'azionare il negozio fiduciario.
Nel contraddittorio delle parti — tra i convenuti compreso anche l'avvocato Francesco Caretti quale difensore distrattario dei Grassi —, il Tribunale di Firenze rigettò la domanda. La Corte d'Appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2387 del 17/10/2018, ha rigettato l'impugnazione del Pietropaolo. Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, Antonio Francesco Pietropaolo. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle Resistono, con separati controricorsi, Leonardo Grassi, Luigi Emanuele Grassi e l'avvocato Francesco Caretti.
Per l'adunanza camerale del 28/06/2022 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni e i tre controricorrenti hanno depositato memorie. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo deduce vizio ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2900 cod. civ., 474 cod. proc. civ., 24 e 111 della Costituzione sull'affermazione della sentenza d'appello in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'azione surrogatoria, in considerazione della contestazione giudiziale dei decreti ingiuntivi.
Il secondo mezzo deduce violazione, ancora ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1324, 1326, 1350, 1351, 1392, 1399, 1705, 1706, 1708, 1711, 1987 e 2697 cod. civ. e si incentra sulla parte della sentenza d'appello che aveva ritenuto non provato un accordo simulatorio tra Lorenzo e Luigi Emanuele Grassi (rispettivamente padre e figlio). Il terzo mezzo pone censura di nullità del procedimento, in base all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 99, 112, 115, 116, 191 e 216 cod. proc. civ. e in subordine ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio sulla dichiarazione sottoscritta da Lorenzo Grassi.
Il quarto motivo del ricorso è proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 99, 112, 115, 116, 191 e 215 cod. proc. civ. e si incentra sul capo di sentenza che Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle non ha accertato il riconoscimento tacito, per mancato disconoscimento, della dichiarazione sottoscritta da Lorenzo Grassi. Il quinto mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione e quindi ancora in base all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1324, 1326, 1350, 1351, 1392, 1399, 1414-1417, 1705, 1706, 1708, 1711, 1987, 1988, 2697, 2729 cod. civ. e in via subordinata, per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., sul capo di sentenza di rigetto della domanda a causa della mancata prova della simulazione dell'atto di acquisto, con riferimento alla persona dell'acquirente.
Il sesto, e ultimo, motivo, deduce vizio di omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in relazione al capo di sentenza che ha ritenuto inesistente il requisito, per l'azione surrogatoria, dell'evento dannoso. Il primo motivo è fondato, poiché la sentenza in scrutinio afferma, erroneamente, che l'azione surrogatoria non poteva essere accolta in quanto i crediti del Pietropaolo erano ancora oggetto di contestazione giudiziale. L'affermazione della Corte territoriale è errata in quanto, nella specie, l'opposizione avverso uno dei due decreti ingiuntivi sulla cui base il Pietropaolo assumeva di essere creditore di Luigi Emanuele Grassi era stata rigettata in appello, e la relativa sentenza risultava essere passata in giudicato, prima che la causa d'appello la cui sentenza è in questa sede impugnata si concludesse e detta circostanza venne rappresentata al Collegio d'appello con le memorie di replica, il che avrebbe, verosimilmente, legittimato un accertamento ulteriore da parte della Corte territoriale, trattandosi di circostanza relativa a processo la cui pendenza era stata allegata nel corso del giudizio e, inoltre, l'altro decreto ingiuntivo non risultava Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore:
C. Valle essere stato opposto, con conseguente preclusione da giudicato, ed è contrario a comune principio di diritto che un creditore che sia titolato ad agire in via esecutiva, in quanto munito di un titolo giudiziale, non possa agire per assicurare che le sue ragioni siano soddisfatte. La fondatezza, e il conseguente accoglimento del primo motivo non comporta, tuttavia, assorbimento dei restanti motivi, poiché la sentenza d'appello si regge anche sull'affermazione della mancanza di prova dell'accordo simulatorio, in quanto la controdichiarazione sarebbe stata firmata dal solo Leonardo Grassi, figlio di Luigi Emanuele Grassi.
Occorre, preliminarmente alla disamina dei successivi motivi, precisare che la Corte territoriale si muove erroneamente nell'ambito del contratto simulato, posto che Antonio Francesco Pietropaolo ha dedotto e allegato l'esistenza di un patto fiduciario, sottoscritto successivamente al rogito notarile di acquisto dell'immobile, nel quale Leonardo Grassi assume veste di fiduciario e il padre Luigi Emanuele quella di fiduciante. Nella specie, invero, si assume, da parte del ricorrente, e ciò costituiva premessa dell'esperimento dell'azione surrogatoria nelle fasi di merito e finalizzazione della stessa a supplire all'inerzia del proprio debitore ottenendo una sentenza costitutiva ai sensi dell'art.2932 cod. civ., che vi sia stata la stipula di un negozio fiduciario.
Ciò posto deve ribadirsi, con la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte (Sez. U n. 06459 del 06/03/2020) che l'esistenza del patto fiduciario poteva adeguatamente essere provato con la dimostrazione della controdichiarazione, che, nella specie, è quella che il ricorrente afferma essere stata sottoscritta dal solo Lorenzo Grassi, ossia dall'acquirente dell'immobile nel contratto di compravendita del 27/07/2005. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle Pan. 5 di 8 L'azione surrogatoria era, pertanto, volta a supplire, mediante sentenza sostitutiva di cui all'art. 2932 cod. civ., all'inerzia di Luigi Emanuele Grassi, destinatario del trasferimento dell'immobile di cui alla detta controdichiarazione, all'azione di adempimento dell'obbligo unilateralmente assunto da Leonardo Grassi.
Sul punto si incentrano il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati e che devono essere accolti ove si rilevi che - circostanze incontestate - il Pietropaolo ha chiesto l'esperimento di consulenza grafologica al fine di dimostrare l'autografia della firma di Leonardo Grasso in calce alla detta controdichiarazione del 9/10/2005 e successivamente ha prodotto in giudizio l'originale della controdichiarazione firmata dal solo Leonardo Grassi e questi non l'ha contestata né ha disconosciuto la propria firma (circostanza incontroverse, del tutto omesse nella motivazione d'appello e sulla quali gli stessi controricorrenti non prendono specifica posizione nei loro atti difensivi).
La Corte territoriale non spiega per quale ragione — incorrendo così in omessa pronuncia — non era stata ammessa, dal primo giudice, e da essa stessa, la consulenza grafologica. Ulteriore carenza motivazionale si riscontra in punto di omesso rilievo delle conseguenze del mancato disconoscimento della propria firma da parte di Leonardo Grassi, dopo che il documento che la conteneva era stato prodotto in giudizio in primo grado. In tema la giurisprudenza di questa Corte afferma che (Cass. n. 16551 del 06/08/2015 (Rv. 636339 - 01) «La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa».
Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle Sul punto l'iniziativa giudiziale del ricorrente trova adeguato riscontro nell'oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10633 del 15/05/2014 Rv. 630670 - 01) «La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazioni se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ., purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali».
Il quinto motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del secondo, del terzo e del quarto. Il sesto motivo di ricorso è fondato, poiché la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto insussistente l'evento di danno affermando che una parte del credito del Pietropaolo, per oltre quarantaduemila euro, era stata soddisfatta nell'ambito di altra procedura esecutiva, presso il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze, ma in tal modo il giudice di merito non spiega per quale ragione il mancato soddisfacimento della residua parte di credito, per almeno duecentomila euro, non concreta il danno consistente nella diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore Luigi Emanuele Grassi.
Il ricorso è accolto. La sentenza d'appello è, pertanto, cassata con rinvio, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma 2, prima parte, codice di rito. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 13119/2019; estensore: C. Valle La Corte d'Appello di Firenze provvederà, in diversa composizione, a rinnovare il giudizio e regolerà, altresì, le spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, e il sesto motivo di ricorso, assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Rom