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Ordinanza — n. 33930/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding third-party opposition by a mortgage creditor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33930/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Intesa Sanpaolo's appeal against a lower court ruling that declared a third-party opposition inadmissible. The court held that the creditor, as a mortgagee, lacks standing for an ordinary third-party opposition because their rights are dependent on the main parties' rights. Furthermore, the appeal was rejected because the alleged new legal issue was not properly raised before the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 404, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.: A mortgage creditor cannot file an ordinary third-party opposition against a judgment confirming original acquisition by usucapion, as their rights are dependent on the principal parties' rights.

Parole chiave

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third-party opposition mortgage creditor standing usucapion original acquisition dependent legal position admissibility of appeal azione di rivendicazione nel pignoramento procedura di rivendicazione nel fallimento opposizione di terzo

Disposizioni normative citate

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Art. 404, primo comma, cod. proc. civ.
ZANARDELLI DANIELA –intimati – OPPOSIZIONEDI TERZO ORDINARIA (ART. 404, PRIMO COMMA,COD.
Art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.
Raffaele Rossi proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ricorrendo dolo o collusione tra le parti del giudizio.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.
civ., di una posizione giuridica dipendente da quella di una delle parti in causa, come tale abilitato a spiegare intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.) oppure, ove pregiudicato dalla sentenza emessa a carico del suo debitore, a r.g.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 404 cod. proc. civ
FATTI DI CAUSA 1.Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Intesa SanPaolo S.p.A., propose innanzi il Tribunale di Tivoli -sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 30/01/2020, n. 2193
Raffaele Rossi onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass.
Cass. 13/08/2018, n. 20712
2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass.
Cass. 31/07/2018, n. 20313
20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14477
20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477).
Cass. 13 novembre 2019, n. 29325
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15221/2020R.G. proposto da INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via le di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio dell’Avv. Benedetto Gargani, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro LANDI BRUNA, elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi n.32, presso lo studio degli Avv.ti Martino Umberto Chiocci e Alessandra Flamminii Minuto, daiquali è rappresentat a e difes a –controricorrente – Nonché contro SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA MONTE LUNGO A R.L.

ZANARDELLI DANIELA –intimati – OPPOSIZIONEDI TERZO ORDINARIA (ART. 404, PRIMO COMMA,COD. PROC. CIV.) r.g. n. 15221/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 1548/2019della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 5 marzo2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1.Italfondiario S.p.A., quale mandataria di Intesa SanPaolo S.p.A., propose innanzi il Tribunale di Tivoli -sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza n. 130/2007, pronunciata in data 12 giugno 2007 dalla medesima A.G., con la quale era stato accertato l’acquisto a titolo originario per usucapione ventennale di un immobile ad opera di Bruna Landi, all’esito del giudizio (iscritto al R.G. n. 263 dell’anno 2002) da quest’ultima intentato nei confronti della società cooperativa edilizia Montelungo a r.l. e svolto in contraddittorio con Daniela Zanardelli, intervenuta in lite nella qualità di assegnataria del cespite a seguito di decreto di trasferimento emesso in procedura di espropriazione forzata promossa innanzi il Tribunale di Roma sin dall’anno 1986 da Intesa SanPaolo (illo tempore Cariplo S.p.A.) in danno di detta cooperativa.

2. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile in ambedue i gradi di merito del giudizio. Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, sulla premessa che legittimati all’opposizione di terzo ordinaria sono unicamente i titolari di diritti autonomi ed incompatibili rispetto al diritto oggetto immediato della sentenza inter alios resa, ha escluso l’esperibilità del rimedio da parte del creditore pignorante l’immobile oggetto della dichiarata usucapione, siccome soggetto titolare, giusta l’art. 2909 cod. civ., di una posizione giuridica dipendente da quella di una delle parti in causa, come tale abilitato a spiegare intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.) oppure, ove pregiudicato dalla sentenza emessa a carico del suo debitore, a r.g. n. 15221/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ricorrendo dolo o collusione tra le parti del giudizio. Ha poi concluso, in adesione al dictum di prime cure, che, in assenza di allegazione del dolo o collusione richiesti dall’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., l’opposizione di terzo ordinaria era inammissibile.

3. Ricorre per cassazione Intesa SanPaolo S.p.A., articolando un unico motivo di gravame, cui resiste, con controricorso, Bruna Landi; alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità la società cooperativa edilizia Montelungo a r.l. e Daniela Zanardelli.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 404 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Sul rilievo che nel giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione è litisconsorte necessario (in quanto titolare di un diritto reale - risultante da pubblici registri ed opponibile erga omnes -di cui l’usucapione produce l’estinzione), parte ricorrente, asseritamente creditore assistito da ipoteca (iscritta nel 1979) anteriore alla domanda di usucapione (proposta nel 2002), lamenta la propria ingiusta pretermissione dal giudizio di usucapione, con la conseguente ammissibilità dell’opposizione di terzo ordinaria.

«In ogni caso e per scrupolo» rivendica la qualità di litisconsorte necessario nella controversia di usucapione anche nella veste di mero creditore con atto di pignoramento del 1986, in ragione del fatto che l’usucapione travolge anche l’efficacia delle trascrizioni eseguite in epoca anteriore alla domanda di accertamento della proprietà.

2. La duplice censura così articolata è in parte inammissibile ed in parte infondata. r.g. n. 15221/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 2.1. È inammissibile laddove parte ricorrente deduce la propria posizione di creditore ipotecario anteriorealla domanda di usucapione. Trattasi, invero, di circostanza nuova, che non consta essere stata articolata nei precedenti gradi di merito, che richiede un (inammissibile in sede di legittimità) accertamento in fatto (sull’esistenza di un’ipoteca gravante sul cespite oggetto della domanda di usucapione nonché sull’anteriorità della iscrizione della relativa formalità) e che immuta la causa petendidella promossa opposizione di terzo, invocando tutela di situazione giuridica soggettiva diversa da quella ab origine addotta.

Dalla lettura della gravata sentenza risulta, in maniera piana ed inequivoca, che nei gradi di merito la legittimazione all’opposizione di terzo ordinaria è stata apprezzata (e denegata) con riguardo alla mera qualità di creditore pignorante dell’istituto bancario ed al pregiudizio derivante dall’azione risarcitoria per evizione in suo danno promossa dall’aggiudicataria del bene Daniela Zanardelli. A fronte di ciò, il ricorrente non ha specificato quando e come abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito la propria veste di ipotecario a suffragio della esperibilità del rimedio impugnatorio contemplato dall’art. 404, primo comma, del codice di rito.

Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, r.g. n. 15221/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 2.2. È infondata laddove l’impugnante richiama la propria qualità di creditore pignorante anteriore alla domanda di usucapione. Basti, sul punto, osservare - e proprio sulla scorta degli indirizzi ermeneutici evocati nel ricorso - che l’effetto estintivo p rodotto dall’usucapione (quale modo di acquisto a titolo originario) concerne e travolge i diritti reali insistenti sul bene: e, setale non è, per scolastica nozione, la situazione giuridica del creditore pignorante ( a tanto riducendosi quella legittimamente esaminabile in questa sede per la vista inammissibilità ed irrilevanza della deduzione della circostanza della qualità di creditore ipotecario), a maggior ragione risult erebbe insussistente il presupposto per l’applicazione del precedente invocato dalla ricorrente (Cass. 13 novembre 2019, n. 29325).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il regolamento delle spese del grado segue lasoccombenza.

5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 15221/2020 Cons. est. Raffaele Rossi euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per