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Ordinanza — n. 33737/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares civil lawsuit extinguished due to client's formal withdrawal and acceptance of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33737/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil lawsuit extinguished after the plaintiffs formally withdrew their appeal and requested a settlement of litigation costs. Although the defendants initially resisted, they accepted the withdrawal and the associated cost allocation. Consequently, the court ruled that the proceedings were terminated without addressing the underlying merits of the debt dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The judgment declaring a lawsuit extinguished due to the parties' mutual agreement to withdraw and settle costs excludes the application of the unified contribution payment rules for further appeals.

Parole chiave

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civil procedure extinguishment of suit withdrawal of appeal litigation costs unified contribution mutual settlement supreme court ruling opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art.
Art. 615, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Art. 13, comma 1-quater
civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 392 cod. proc. civ
29691) con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione; riassunta la controversia ai sensi dell’art. 392 cod.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/07/2022, n. 23339
115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 26/07/2022, n. 23339;
Cass. 27/06/2022, n. 20598
Cass. 11/10/2017, n. 23912
20598; Cass. 11/10/2017, n. 23912); p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4279/2020 R.G. proposto da GALIMBERTI CARLA MARIA E TARALLO DOMENICO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Gianantonio Testa –ricorrenti – contro LANFRANCONI EGIDIO, BORDOGNA LUISELLA, LANFRANCONI RAFFAELE, LANFRANCONI SARA, LANFRANCONI ESTER E LANFRANCONI MARCO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall’Avv.

Massimo Di Marco –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 4552 /201 9 del la CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 14 novembre2019. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 4279/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; considerato che in forza di sentenza del Tribunale di Como recante condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 5.164,56 (oltre accessori e spese di lite) Egidio Lanfranconi e Mario Lanfranconi (nelle more di svolgimento del giudizio deceduto, con successione degli eredi Luisella Bordogna, Raffaele, Sara, Ester e Marco Lanfranconi) promossero nell’anno 2005 espropriazione forzata immobiliare in danno dei debitori Domenico Tarallo e Carla Maria Galimberti; nella procedura spiegarono poi intervento gli stessi procedenti, in virtù di sentenza della Corte di Appello di Milano, la quale, all’esito di appello avverso la sentenza originariamente azionata in executivis, recava condanna degli esecutati a maggior importo (euro 35.000), oltre alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio; avverso detta esecuzione Domenico Tarallo e Carla Maria Galimberti, sull’assunto di aver estinto il debito mediante il versamento in corso di procedimento della somma di euro 47.045,68, proposero opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. , invocando declaratoria di insussistenza del complessivo credito fatto valere nei loro confronti o, in via subordinata, accertamento dell’ammontare del residuo importo ancora dovuto, al netto di quanto corrisposto; le domande degli opponenti vennero disattese in ambedue i gradi di merito, ma la pronuncia di appello fu cassata da questa Corte (con la sentenza del 15 novembre 2017, n. 29691) con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione; riassunta la controversia ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la decisione in epigrafe indicata ha nuovamente rigettato l’opposizione, condannando parte opponente alla integrale refusione delle spese di lite, partitamente liquidate per ciascun grado di giudizio; r.g. n. 4279/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi ricorrono per cassazione Carla Maria Galimberti e Domenico Tarallo, affidandosi a tre motivi; resistono, con unico controricorso, Egidio Lanfranconi, Luisella Bordogna nonché Raffaele, Sara, Ester e Marco Lanfranconi; con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno formulato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto dalle parti personalmente e dal loro difensore; la rinuncia, debitamente notificata, è stata accettata dal difensore dei controricorrenti, munito di mandato ad hoc; ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto; ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo; il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 26/07/2022, n. 23339;

Cass.27/06/2022, n. 20598; Cass. 11/10/2017, n. 23912); p. q. m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella