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Ordinanza Interlocutoria — n. 33636/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to new hearing due to pending interpretation of lawyer's power by Supreme Court of Unities.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33636/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal regarding litigation costs by remanding the case to a new hearing. The appellant argued for a specific calculation of professional fees, but the court identified a critical procedural defect: the power of attorney lacked specific reference to the current cassation judgment. Consequently, the court deferred the trial until the Supreme Court of Unities resolves the broader interpretative conflict concerning the validity of such generic powers of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 40 c.p.c.: When a power of attorney for cassation is generic and fails to specify the judgment or subject matter, and the qualification of such power is under review by the Supreme Court of Unities, the case must be remanded to a new hearing.

Parole chiave

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power of attorney cassation procedure generic authorization Supreme Court Unities remand to new hearing litigation costs procedural defect difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 40 c.p.c.
art. 365 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 6946 del 02 marzo 2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12753/2020 R.G. proposto da SACCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 201, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Fontanella, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE –intimato – Avverso la sentenza n. 1004/2020della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 14 gennaio2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. considerato che Domenico Sacco ricorre per cassazione contro la sentenza in epigrafe indicata la quale ha rigettato l’appello dal medesimo spiegato, limitatamente all’entità delle spese di lite liquidate, avverso la decisione OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 12753/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi in prime cure resa dal Giudice di pace di Roma(di accoglimento della opposizione proposta avverso preavviso di fermo amministrativo); con l’unico motivo, l’impugnante deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni dettanti i parametri di liquidazione dei compensi professionali per i giudizi civili; è rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate Riscossione; ritenuto che nel presente grado di legittimità, Domenico Sacco è difeso dall’avvocato Gianluca Fontanella, in forza di procura alle liti, rilasciata su foglio allegato al ricorso e materialmente congiunto allo stesso mediante spillatura, nella quale vi è un generico riferimento al «giudizio di cassazione di cui al ricorso che precede», senza alcuna altra indicazione alla pronuncia da impugnare o all’oggetto del gravame; la questione concernente la qualificabilità di una procura di tal fatta come speciale (e, quindi, la sua idoneità a giustificare lo ius postulandi nei giudizi di cassazione a mente dell’art. 365 cod. proc. civ.) risulta rimessa (con ordinanza n. 6946 del 02 marzo 2022) alle Sezioni Unite, in ragione del contrasto ermeneutico sussistente sul punto e della natura di massima importanza della questione stessa; appare evidente l’opportunità di differire la trattazione del ricorso all’esito della risoluzione della questione ad opera delle Sezioni Unite; p. q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Ter