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Ordinanza — n. 33629/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows revocation action against third party for fraud participation but remands seller's case for new trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33629/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against SAFI S.R.L. for late filing but allowed the revocation action against Panitti Gianfranco S.N.C. regarding the sale of property. While the court found the third party liable for fraud participation, it held the seller's own fraud insufficient for immediate revocation. Consequently, the judgment was partially quashed, with costs awarded to the buyer and the case remanded for a new trial on the seller's liability.

Regesto Legislator

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Art. 2901, comma 1, n. 2 cod. civ.; The court distinguishes between scientia damni and participatio fraudis, requiring proof of the third party's intentional collusion in the fraudulent alienation to invalidate the act against them.

Parole chiave

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revocatoria crediti participatio fraudis scientia damni atto oneroso simulazione contratto cassazione parziale rinvio giudizio azione negatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 2901, comma 1, n. 2 cod. civ.
La società Panitti Gianfranco s.n.c., affermandosi creditore di Massimiliano Giuliani, formulò innanzi il Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto domanda di simulazione o, in via gradata, di revocatoria ex art. 2901 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 166 cod. proc. civ.
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 347 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
con riferimento all’art. 360, primo comma, num.
art. 2901 cod. civ
(in via incidentale adesiva autonoma), la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ.
art. 334 cod. proc. civ
civ.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 cod.
art. 343 cod. proc. civ
civ.); la ratiodi questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al principio ne lites paene immortales fiant; (b) un termine “interno”, previsto dall’art. 343 cod. proc. civ.,non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all’art.153 cod.
art. 115 cod. proc. civ
civ., dell’art. 115 cod. proc. civ.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27596/2020 R.G. proposto da GIORGI ILARIA, elettivamente domiciliat a in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso lo studio dell’Avv. Bruno Tassone, dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro SAFI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via della Balduina n. 289, presso lo studio dell’Avv. Lalla Pizzi, rappresentato e difes o dagli Avv.ti Paolo Francesco Bernardinetti e Cristiana Massi –controricorrente – nonché contro PANITTI GIANFRANCO S.N.C.

MASSIMILIANO GIULIANI RANUCCI ANTONELLO –intimati – REVOCATORIA ORDINARIA r.g. n. 27596/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso la sentenza n. 4641/2019della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il giorno 8 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. La società Panitti Gianfranco s.n.c., affermandosi creditore di Massimiliano Giuliani, formulò innanzi il Tribunale di Rieti – sezione distaccata di Poggio Mirteto domanda di simulazione o, in via gradata, di revocatoria ex art. 2901 cod. civ.della compravendita stipulat a (con atto per notar Casazza del 24 marzo 2004) tra Massimiliano Giuliani (venditore) e Ilaria Giorgi (acquirente) , avente ad oggetto un fabbricato in corso di costruzione e un terreno seminativo ubicati nel Comune di Poggio Nativo.

Nella attiva resistenza di Massimiliano Giuliani ed Ilaria Giorgi, spiegarono intervento volontario in lite - per quanto ancora qui d’interesse -la società SAFI s.r.l. e Antonello Ranucci invocando, quali creditori del Giuliani, l’accoglimento delle istanze di parte attrice.

2. Il giudice di prime cure rigettò le domande attoree.

3. In accoglimento degli appelli spiegati dalla Panitti Gianfranco s.n.c. (in via principale) e dalla SAFI s.r.l. (in via incidentale adesiva autonoma), la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato inefficace ex art. 2901 cod. civ. nei confronti di ambedue le parti appellanti l’atto di compravendita, condannando Massimiliano Giuliani e Ilaria Giorgi, in solido tra loro, alla refusione delle spese in favore delle parti vittoriose.

4. Ricorre per cassazione Ilaria Giorgi, affidandosi a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la SAFI s.r.l.; non hanno svolto difese in gradodi legittimità la Panitti Gianfranco s.n.c., Massimiliano Giuliani e Antonello Ranucci.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE r.g. n. 27596/2020 Cons. est. Raffaele Rossi 1. Con il primo motivo, per violazione degli artt. 112, 166, 324 e 347cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si censura la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale spiegato dalla SAFI s.r.l., siccome tardivamente proposto con comparsa di costituzione depositata il 19 dicembre 2012, cioè a dire appena un giorno prima(e non già venti giorni prima) della udienza di comparazione delle parti, fissata per il 20dicembre 2012.

A questa doglianza replica la controricorrente, asserendo che l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro l’impugnante principale, sia quando rivesta la forma della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale. 2.1. Il motivo è fondato. Come ha già esaustivamente avuto modo di chiarire questa Corte, ilsistema delle impugnazioni previsto dal codice di rito pone a carico dell’impugnante incidentale l’onere di rispettare due termini: (a) un termine “esterno”, così definibile perché preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l’interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell’impugnazione principale (art. 334 cod. proc. civ.); la ratiodi questo termine è garantire la certezza dei rapporti giuridici, in ossequio al principio ne lites paene immortales fiant; (b) un termine “interno”, previsto dall’art. 343 cod. proc. civ.,non derogabile in alcun modo (salva la rimessione in termini di cui all’art.153 cod. proc. civ.), la cui rationon è la certezza dei rapporti giuridici, ma la salvaguardia della parità processuale delle parti e del diritto di difesa dell’appellante principale rispetto alle doglianze formulate con l’appello incidentale. r.g. n. 27596/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi Proprio perché ispirati da differenti finalità giustificatrici, questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale, sicché, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l’appello incidentale previsto d all ’ art. 343 cod. proc. civ., l ’ appello è inammissibile, a nulla rilevando che per tale appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ.(così Cass.06/03/2020, n. 6386;

Cass. 19/06/2015, n. 12724). Il termine per la proposizione dell’appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione positiva come “ libero ” , va poi calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale(dies a quo) ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione (o della data dell’udienza differita di ufficio dal giudice exart. 168 bis, quinto comma, cod. proc civ.: cfr. Cass. 06/02/2017, n. 3081), e con computo, invece, di quello finale ( dies ad quem : così Cass.16/05/2013, n. 11965).

Inapplicazione degli illustrati princìpi alla vicenda in parola, chiara si appalesa la tardività dell’appello incidentale della SAFI s.r.l., interamente soccombente in prime cure, siccome dispiegato- e il dato è pacifico - con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19 dicembre 2012, giorno precedente la udienza di prima trattazione del giudizio di appello, fissata per il 20 dicembre 2012. Ha dunque errato la Corte territoriale nell’omettere la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale della SAFI s.r.l., vizio rilevabile di ufficio dal giudice (per essere l’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza correlata alla tutela di interessi di carattere generale, non disponibili dalle parti: cfr.

Cass. 09/03/2022, n. 7634) e, in ogni caso, nella controversia de qua oggetto di puntuale eccezionedalla parte in quel grado di giudizio appellata. r.g. n. 27596/2020 Cons. est. Raffaele Rossi A mente dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., non potendo essere proseguito il processo introdotto da detto appello incidentale, va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti della SAFI s.r.l.. Da ciò consegue la necessità di una nuova regolamentazione nei rapporti tra Ilaria Giorgi e la SAFI s.r.l., con la presente definitivamente regolati con il consolidamento del rigetto in primo grado della domanda di quest’ultimo,delle spese afferenti il giudizio di appello ed il grado di legittimità, cui si provvede in conformità al principio di soccombenza, con liquidazione operata secondo tariffe professionali, come da dispositivo.

3. Il secondo motivo de nuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 2901, primo comma, num. 2, cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale ha errato nel ritenere il credito tutelato dalla società Panitti Gianfranco s.n.c. sorto in epoca anteriore al contratto di compravendita e, per l’effetto, malamente applicato il disposto dell’art. 2901, primo comma, num. 2, cod. civ., con riguardo alla posizione del terzo, considerando sufficiente, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, la mera scientia damni, cioè la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. 3.1.

Il motivoè fondato. Nella verifica dei presupposti contemplati dall’art. 2901 cod. civ., la Corte d’appello ha ravvisato nell’attrice la titolarità di un credito portato dall’atto di precetto per l’importo di euro 20.845,53, definito in sentenza (senza ulteriori precisazioni) come «sorto precedentemente alla conclusione dell’atto impugnato». r.g. n. 27596/2020 Cons. est. Raffaele Rossi Tale apprezzamento di anteriorità (che è in iure, non di mero fatto, involgendo necessariamente valutazioni di diritto) non è corretto. L’atto di precetto posto a base del convincimento del giudice (atto nella sua integralità trascritto, mediante fotoriproduzione, nel ricorso) individua la ragione dell’intimazione (ovvero, la fonte della pretesa creditoria) in plurimi titoli di credito: un assegno bancario datato 30 agosto 2005; tre pagherò cambiari, il primo emesso il 16 dicembre 2003 con data di scadenza il 30 giugno 2004, il secondo emesso il 16 dicembre 2003 con data di scadenza il 31 maggio 2005, il terzo il 24 febbraio 2004con data di scadenza il 30 giugno 2004.

Orbene, dovendosi aver riguardo alle scadenze testé indicate quale momento di insorgenza (e non soltanto di mera azionabilità) delle corrispondenti pretese creditorie, deve concludersi nel senso che ciascuno di detti titoli, singulatim considerat o (nonché, ovviamente, tutti i titoli, globalmente considerati), documenta(no)un credito sorto in epoca successiva alla stipulazione dell’atto oggetto di revocatoria, risalente (si ripete) al 24 marzo 2004. Risulta, per conseguenza, non correttamente applicatala disciplina dell’azione revocatoria.

Per reputare la fondatezza di tale domanda , non era sufficiente, sotto il profilo soggettivo, verificare unicamente la sussistenza del c.d. consilium fraudis (o scientia damni), ovverodella conoscenza da parte del terzo acquirente del pregiudizio con l’atto arrecato alle ragioni dei creditori del venditore(pregiudizio concretato dalla diminuzione della garanzia generica del debitore, per riduzione della consistenza del suo patrimonio), ma occorreva altresì accertare la ricorrenza dell’ulteriore e più rigoroso presupposto (prescritto dall’art. 2901, primo comma, num. 2, cod. proc. civ., per gli attia titolo oneroso anteriori al sorgere del credito) della c.d. participatio fraudis, cioè della partecipazione del terzo all’intenzione fraudolenta deldisponente consistente nella dolosa r.g. n. 27596/2020 Cons. est.

Raffaele Rossi preordinazione dell’alienazione a rendere più difficile il soddisfacimento del futuro credito. A tanto provvederà la Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui, previa cassazione in parte qua della impugnata sentenza, la causa viene rinviata. 4.L’accoglimento del ricorso per il descritto profilo assorbe l’esame del terzo (peraltro espressamente formulato in via condizionata rispetto al secondo), del quarto, del quinto e del sesto motivo, in quanto doglianze tutte concernenti- sotto plurimi e differenti aspetti - l’apprezzamento dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria , come operato dalla sentenza impugnata, in termini di scientia damni ed invece da rinnovare, per quanto sopra detto, con riferimento al diverso requisito della participatio fraudis del terzo acquirente.

5. In definitiva e per riepilogare. Il ricorso è accolto per il primo motivo, con cassazione senza rinvio della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inefficace l’atto di compravendita nei confronti della SAFI s.r.l. e regolazione delle spese (dei gradi d’appello e di legittimità) tra quest’ultima e Ilaria Giorgi secondo il principio di soccombenza. Il ricorso è accolto per il secondo motivo, assorbiti il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto, con cassazione della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inefficace l’atto di compravendita nei confronti della Panitti Gianfranco s.n.c. e rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame della causa, alla stregua degli enunciati princìpi, nonché per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra le altre parti.

P. Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorsoe cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara inefficace l’atto di compravendita nei confronti della SAFI s.r.l.; condanna la SAFI s.r.l. alla refusione in favore di Ilaria Giorgi delle spese di lite, liquidate, per il grado di r.g. n. 27596/2020 Cons. est. Raffaele Rossi appello, in euro 7.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, accessori fiscali e previdenziali e,per il giudizio di legittimità, in euro 7.3 00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa co