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Ordinanza — n. 33575/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural nullity grounds due to lack of defense terms and lawyer disbarment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33575/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the appeal against second-instance judgments, ruling that the lower court failed to set deadlines for final pleadings and replies. The appellants argued this violated their right to defense, while the respondent contended the procedural defect was minor. The court held that such omissions automatically nullify the proceedings because they fundamentally impede the effective exercise of the right to defense throughout the trial.

Regesto Legislator

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Art. 301 c.p.c.; Art. 360-bis, n. 2 c.p.c.: The failure to assign terms for final pleadings and replies automatically nullifies the judgment, as it impedes the effective exercise of the right to defense and contradicts the principle of adversarial proceedings.

Parole chiave

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procedural nullity right to defense final pleadings adversarial proceedings automatic nullity lawyer disbarment interruption of proceedings cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 301 c.p.c.
civ., "Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in riferimento all'art.
Art. 360-bis, n. 2 c.p.c.
Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n.
art. 301 c.p
civ., "Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c.
art. 301 cod. proc. civ
10112, "Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art. 301 cod. proc. civ.
art. 372 cod. proc. civ
L'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, dalla parte colpita dal predetto evento.
art. 372 c.p
L'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ex art. 372 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 36596 del 2021
Cass., Sez. 3, sentenza 30/04/2009, n. 10112
Ferma la svolta notazione, si deve, poi, ricordare che, come ha precisato Cass., Sez. 3, sentenza 30/04/2009, n. 10112, "Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art.
Cass. Sez. 3, sentenza 24/01/2020, n. 1574
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19280/2019 R.G. proposto da: VERDE ANTONIO, VERDE GIANCARMINE, VERDE CIRO, IL FARAONE SAS DI ABOUELENEIN MOHAMED, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GABI N 8, presso lo studio dell'avvocato ESPOSITO ANTONIO (CF: SPSNTN77C01H501Y) rappresentati e difesi dall'avvocato MENNELLA LEONARDO (CF: MNNLRD76H29E3290) - Ricorrente - Contro UBI LEASING SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SABBATINO EDOARDO (CF: SBBDRD44P09F839I), SABBATINO MARIA PAOLA (CF: SBBMPL77R46E791Q) - Controricorrente - ft53.2e, nonché contro (005 MATTERA ANNUNZIATA, MURATORI ENRICO MARIA - Intimati - avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2314/2018 depositata il 21/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. RITENUTO CHE:

1. Il giudizio di primo grado. Con due distinte citazioni che originavano altrettanti giudizi, successivamente riuniti, Enrico Maria Muratori e Annunziata Mattera (di seguito: "il Muratori" e "la Mattera", odierni resistenti) impugnarono i decreti ingiuntivi n. 41 e 42 del 5 marzo 2002 con cui, ad istanza della Esaleasing s.p.a. (successivamente Ubileasing s.p.a., odierna resistente), erano stati condannati a riconsegnare i beni oggetto di un contratto di locazione finanziaria stipulato con Esaleasing e a corrispondere la somma di C 6.719,95 a titolo di canoni non versati.

Premettendo di avere stipulato - in data 19 gennaio 2000 - un contratto di affitto di azienda con cui il Muratori aveva locato l'esercizio commerciale denominato "Luna Rossa" in Ischia di proprietà della Oasis s.n.c. per attività di ristorazione e - in data 4 aprile 2000 - un contratto di locazione finanziaria garantito dalla fideiussione della Mattera per le nuove attrezzature del locale, precisarono che il 30 marzo 2001 il primo negozio era stato risolto e l'azienda restituita alla concedente che, a sua volta, l'aveva ceduta in affitto alla Verdiam s.a.s. di Verde Antonio (odierno ricorrente).

Aggiunsero che quest'ultimo, nella qualità, aveva sia concordato con il Muratori la cessione delle attrezzature presenti nel locale al corrispettivo di lire 40.000.000, di cui la metà versata alla sottoscrizione e la restante parte da corrispondere entro il 30 luglio 2011, sia assunto, con scrittura privata allegata in atti del 3 aprile 2001, l'impegno a volturare a proprio nome il contratto di locazione finanziaria, liberando gli opponenti e accollandosi il pagamento delle rate ancora a scadere. Il Muratori e la Mattera lamentarono che la Verdiam non aveva ottemperato agli impegni così assunti, ma comunicato alla Banca di Ancona, cui è collegata la Esaleasing, di non voler procedere a voltura per la mancanza di alcune attrezzature.

Ciò premesso, ritenendo obbligata la Verdiam, cui chiesero estendersi la lite tramite sua chiamata in causa, conclusero per la revoca delle ingiunzioni, anche per la vessatorietà di alcune clausole dei contratti, neppure specificamente sottoscritte. La Verdiam, chiamata effettivamente in causa, concluse per il rigetto delle domande a sé rivolte, ritenendo risolta la scrittura del 3 aprile 2001 per la mancata voltura del contratto di locazione finanziaria conseguente alla mancata consegna da parte del Muratori di una serie di attrezzature indicate in apposita lista.

2. La sentenza di primo grado. Istruite le cause riunite con prove testimoniali, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con sentenza n. 26/2012 depositata il 18/1/2012: (i) rigettò l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 42/2002, confermandolo; (ii) accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 41/2002, revocandolo ma accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di locazione finanziaria proposta dalla Esaleasing a far data dal 3 aprile 2002 e condannando il Muratori al pagamento in favore di essa società della somma di C 18.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; (iii) dichiarò inammissibili le ulteriori domande svolte dalla Esaleasing; (iv) condannò la Verdiam al risarcimento nella misura da liquidare in separata sede dei danni sopportati dal Muratori, rigettando le ulteriori sue richieste.

3. Il giudizio di secondo grado. Avverso la sola condanna al risarcimento in forma generica del danno proposero appello Il Faraone s.a.s. di Abouelenein Mohamed (già Verdiam s.a.s. di Verde Antonio &. Co.) e i soci di quest'ultima (Verde Antonio, Verde Ciro e Verde Giancarmine). Resistevano Muratori Emico Maria e la UBI Leasing s.p.a. L'esposizione dello svolgimento e dei contenuti del giudizio di secondo grado risulta ultronea, alla luce del contenuto del mezzo di ricorso di cui infra, al § 1 della porzione in diritto.

4. La sentenza di secondo grado. — Con sentenza n. 2314/2018 depositata in data 21-5-2018 la Corte di Appello di Napoli ha così provveduto: (i) rigetta l'appello proposto da Il Faraone S.a.s., Verde Antonio, Verde Ciro e Verde Giancarmine avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - sezione distaccata di Ischia - n. 26/2012 del 18 gennaio 2012; (ii) condanna n Faraone S.a.s. Verde Antonio, Verde Ciro e Verde Giancarmine in solido al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore di Muratori Enrico.

5. Il Signori Verde Antonio e Verde Giancarmine, nella qualità di soci della Verdiam s.a.s. di Verde Antonio & C., e n Faraone s.a.s. di Abouelenein Mohamed propongono ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli (di seguito: "la Corte") sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Ubileasing s.p.a. (già Esalising s.p.a.).

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c. p.c.

7. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni.

8. Le parti non hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., "Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c. in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La morte dell'unico difensore degli appellanti ha determinato l'interruzione automatica del processo anche se il giudice o le altre parti non ne hanno avuto conoscenza con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza emessa successivamente alla morte del difensore". I ricorrenti fanno presente che tutti gli appellanti nel giudizio di secondo grado davanti la Corte di Appello di Napoli (di seguito: "la Corte") erano difesi da un unico difensore, Avv.

Salvatore Conte. All'udienza del 17/1/2018 la Corte ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex 190 cod. proc. civ. per lo scambio di conclusionali e repliche. Dopo quattro giorni (il 21/1/2018) l'Avv. Salvatore Conte è deceduto, come certificato dall'ufficiale di stato civile del Comune di Lacco Ameno (prodotto sub n. 2 in allegato al ricorso ai fini dell'autosufficienza). I ricorrenti deducono che l'art. 301 cod. proc. civ., disponendo che "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso", sancisce un automatismo che sottrae l'evento a qualsivoglia valutazione del giudice in merito alla rilevanza dello stesso evento sul processo.

L'irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti all'uopo necessari, dalla parte colpita dal predetto evento. I ricorrenti aggiungono, correttamente, che la regola sopra enunciata presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa e la denuncia dello stesso in sede di legittimità. Nel caso di specie, tale pregiudizio viene identificato dal ricorrente nella compressione dei diritti di difesa degli appellanti (odierni ricorrenti), giacché gli stessi non hanno potuto formulare le proprie difese finali a mezzo di comparsa conclusionale, né, soprattutto, depositare memoria di replica avverso le conclusionali delle controparti.

Ne consegue che, nel caso di specie, tutti gli atti processuali successivi alla morte dell'unico difensore sono affetti da nullità, e soprattutto la sentenza della Corte di Appello di Napoli oggetto di impugnazione.2. La difesa svolta nel controricorso dalla parte resistente è priva di fondamento. In disparte che i ricorrenti hanno dedotto che, a seguito della morte del loro difensore, non poterono beneficiare della facoltà di depositare conclusionale e replica, comunque, se anche non l'avessero fatto, l'apprezzamento della nullità per violazione di norma del procedimento, cioè dell'art. 301 cod. proc. civ., sarebbe stato riconducibile al requisito di ammissibilità dell'art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., attesa l'essenzialità a garanzia del diritto di difesa e del contradittorio del deposito di conclusionali e repliche.

Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui: «La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.» (così Cass., Sez.

Un., n. 36596 del 2021). Ferma la svolta notazione, si deve, poi, ricordare che, come ha precisato Cass., Sez. 3, sentenza 30/04/2009, n. 10112, "Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art. 301 cod. proc. civ. - nella specie, la cancellazione dall'albo per motivi disciplinari - anche se intervenuti tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione, determinano automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata"; nonché, come ha precisato Cass.

Sez. 3, sentenza 24/01/2020, n. 1574, che "La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza".

3. Il ricorso, giusta i ricordati principi di diritto, va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Corte cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anc