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Ordinanza — n. 33518/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of valid special power of attorney for the lawyers representing the appellants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33518/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyers representing the appellants lacked a valid special power of attorney required for filing cassation petitions. The appellants had previously lost at the appellate level, and the opposing parties contested the appeal on procedural grounds. The court ruled that without a properly authenticated power of attorney, the lawyers cannot act as parties in the cassation proceeding, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 2703, comma 1 cod. civ.: The lack of a special power of attorney authenticated by a notary or authorized public official renders a cassation appeal inadmissible, as the lawyers cannot validly represent the clients in the proceedings.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility authenticated private writing lawyer representation defect procedural standing requirement economia dell'assistenza spese di assistenza accredito per compiti assistenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti muovono alla sentenza della Corte di Appello di Genova due distinti motivi di ricorso, entrambi per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dei quali il primo è Ad 13/09/2022 CC R.G.
Art. 83, comma 2, cod. proc. civ.
Sul punto è soltanto da precisarsi che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. è quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art.
Art. 2703, comma 1, cod. civ.
è quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703, comma 1, cod. civ. e che l'ampiamento (come da modifica dell'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
5 e non nel comma 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.).
art. 83 c.p
Sul punto è soltanto da precisarsi che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l'art. 83, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24472 del 04/11/2020
degli atti processuali a margine dei quali la procura può essere apposta non rileva in questa sede, perché il deposito del foglio recante la procura non accede a alcun atto processuale (si veda, in tema, ed esaustivamente Cass. n. 24472 del 04/11/2020 Rv.
Cass. n. 25435 del 10/10/2019
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sui difensori dei ricorrenti, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25435 del 10/10/2019 Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23527/2019 R.G. proposto da: RICCI GIUSEPPE, RICCI ANGELA e CARMAGNOLA ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via ATTILIO REGOLO n. 19, presso lo studio dell'avvocato LIPERA GIUSEPPE rappresentati e difesi dagli avvocati CERVIA NICOLETTA e MARCHICA SIMONETTA - ricorrenti - contro AZIENDA SPECIALE REGINA ELENA, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LENZETTI CARLO -controricorrente - nonché contro COMUNE CARRARA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al corso VITTORIO EMANUELE II n. 1, presso lo studio legale LESSONA rappresentato e difeso dagli avvocati VANNUCCI MARINA e FANTONI SONIA - controricorrente - avverso SENTENZA della CORTE d'APPELLO GENOVA n. 973/2019 depositata il 28/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue. FATTI DI CAUSA L'Azienda Speciale Regina Elena ottenne, dal Tribunale di Carrara, un decreto ingiuntivo nei confronti di Francesco e Giuseppe Ricci, per la somma di oltre undicimila euro (C 11.268,82) a titolo di rette insolute per il ricovero della loro madre Margherita Costi, con riferimento al periodo novembre 2003 — marzo 2009. Francesco e Giuseppe Ricci proposero opposizione e questa, nel contradditorio con l'Azienda Speciale e il Comune di Carrara, chiamato in causa, venne accolta dal Tribunale di Massa.

La sentenza di primo grado venne appellata dall'Azienda Speciale Regina Elena e, nel ricostituito contraddittorio con il Comune di Carrara e Giuseppe e Angela Ricci e Annamaria Carmagnola, a seguito del decesso di Francesco Ricci, la Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 973 del 28/06/2019, ha riformato la sentenza del primo giudice, con condanna dei Ricci e della Carmagnola al pagamento della somma portata dal monitorio, oltre interessi legali, disponendo compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova propongono ricorso per cassazione Giuseppe e Angela Ricci e Annamaria Carmagnola, con atto affidato a due motivi di ricorso.

Resistono, con separati controricorsi, l'Azienda Speciale Regina Elena e il Comune di Carrara. Per l'adunanza camerale del 13/09/2022 i ricorrenti e l'Azienda Speciale hanno depositato memorie. Il Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE I ricorrenti muovono alla sentenza della Corte di Appello di Genova due distinti motivi di ricorso, entrambi per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dei quali il primo è Ad 13/09/2022 CC R.G. n. 23527/2019; estensore C. Valle incentrato sulla valutazione (omessa) del carattere pubblicistico del rapporto intercorrente tra le parti e il secondo per motivazione apparente (così espressamente definito, sebbene il parametro sia indicato nel n. 5 e non nel comma 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.).

La questione della procura alla lite è espressamente sollevata in controricorso dal Comune di Carrara e a essa fa pure riferimento l'Azienda Speciale Regina Elena, sia nel controricorso che nella memoria, rimettendosi alla valutazione degli atti. La questione è fondata. Nel fascicolo cartaceo è depositata, ma senza che sia su di essa apposta alcuna data a timbro, una procura, asseritamente speciale, redatta su foglio non spillato al ricorso, recante le firme di Giuseppe e Angela Ricci e Annamaria Carmagnola, con autentica da parte delle avvocate Marchica e Cervia (il confronto delle firme delle legali con quelle apposte in calce al ricorso fa propendere per l'identità delle firme delle due avvocate).

Sul detto foglio, scritto con personal computer e quindi stampato, è apposta la data «Carrara li 04/07/2019», data anteriore a quella di formazione del ricorso, recante data 28 luglio 2019 e avviato per notifica il successivo 29 luglio 2019, come dalle bollette delle ricevute allegate. Nell'intestazione del ricorso è scritto che i ricorrenti sono difesi dalle avvocate Simonetta Marchica e Nicoletta Cervia «in virtù di delega in calce al presente atto». In calce al ricorso, tuttavia, non vi è alcuna procura speciale. L'unica procura, inidonea, è quella sul foglio suddetto, il quale, si ripete non solo non è spillato, o comunque congiunto al ricorso, ma non risulta neppure esserlo mai stato, non recando alcun segno che possa far propendere per una sua originaria congiunzione con l'atto introduttivo della lite in cassazione e, in ogni caso, il ricorso non riporta Ad.13/09/2022 CC R.G. n. 23527/2019 estensore C.

Valle alcun riferimento alla procura speciale nell'elenco, invero molto scarno, degli atti allegati. Inoltre: ricorso si compone di ventiquattro (24) pagine, compresa quella in cui sono riportati i dati dei soggetti processuali ai quali l'atto doveva essere notificato e il foglio separato recante la procura non reca alcun numero di pagina. Infine, non vale a sanare l'originaria mancanza di valida procura il fatto che l'atto recante la detta procura speciale sia stato scansionato e depositato in via telematica: l'operazione è stata comunque compiuta in data successiva alla notifica del ricorso, e, precisamente, in data 22/06/2022, come risulta dalla consultazione del ricorso scansionato e depositato in via telematica (ma non formato originariamente in via telematica).

Quella redatta sul detto foglio e recante data 04/07/2019 non è, all'evidenza, una valida procura speciale, in quanto il ricorso per cassazione non è tra gli atti per i quali sia prevista la sanatoria di cui all'art. 125, comma 2, cod. proc. civ. giusta il disposto del comma 3 dello stesso art. 125 codice di rito. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, e alla quale si intende assicurare continuità, è ferma (Cass. n. 8708 del 09/04/2009 Rv. 607842 - 01) «Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art.125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando Ad 13/09/2022 CC R.G. n. 23527/2019; estensore C.

Valle conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.» In motivazione la sentenza sopra richiamata (nella sua massima ufficiale) chiarisce che: «posto che nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione della utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è stata rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata».

Sul punto è soltanto da precisarsi che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. è quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703, comma 1, cod. civ. e che l'ampiamento (come da modifica dell'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. introdotta dall'art. 45, comma 9, lett. a legge 18 giugno 2009, n.

69) degli atti processuali a margine dei quali la procura può essere apposta non rileva in questa sede, perché il deposito del foglio recante la procura non accede a alcun atto processuale (si veda, in tema, ed esaustivamente Cass. n. 24472 del 04/11/2020 Rv. 660025 - 01). La carenza di rituale procura speciale per proporre l'impugnazione di legittimità comporta l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono gravare sui difensori dei ricorrenti, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25435 del 10/10/2019 Rv. 655644 - 01):

«L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel Ad.13/09/2022 CC R.G. n. 23527/2019; estensore C. Valle caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del contro ricorrente nel giudizio di legittimità».

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori ricorrenti, dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (secondo quanto statuito da Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna i difensori dei ricorrenti in proprio al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna parte, in euro 2.200,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei difensori dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio