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Ordinanza — n. 33505/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT refund claim for a tax deemed non-service charge, ruling it ineligible for deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., which sought a VAT refund on amounts paid to A.G. s.r.l. regarding a local hygiene fee. The lower courts had ordered restitution, arguing the fee was a tax rather than a service charge, but the Supreme Court clarified that VAT deduction requires the underlying operation to be genuinely taxable. Consequently, the court held that since the fee was not a taxable service, the payment was not subject to VAT, rendering the refund claim inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 19 DPR 633/1972; Art. 17 Directive 77/388/EEC: VAT deduction is strictly conditional on the operation being genuinely taxable, excluding non-service charges from the neutralization mechanism.

Parole chiave

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VAT deduction eligibility non-taxable service charge circular payment neutralization restitution of undue payment fiscal neutrality principle detrazioni e rimborsi rimborso dell'IVA sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 19 of DPR 26 October 1972, n. 633
Art. 17 of Council Directive 17 May 1977, n. 77/388/EEC
633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n.
Art. 167 and 63 of Council Regulation No 25091/2019
Council Directive 28 November 2006, n. 2006/112/EC
Art. 13, comma 1-quater, of DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13/06/2018, n. 15536
Cass., 17/02/2019, n. 4874
15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n.
Cass., 24/01/2020, n. 1642
4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642, Cass., 22/09/2021, n.
Cass., 22/09/2021, n. 25741
1642, Cass., 22/09/2021, n. 25741); stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:
Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822
TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr.
Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631
anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n.
Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8632
Cass., 11/02/2020, n. 12927
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 25091/2019 proposto da: Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi - V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Roma Via Ugo De Carolis, 34/b, Sc. A presso lo studio dell'avvocato Cecconi Maurizio che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pasqualin Andrea; -ricorrente - contro A.G. s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma Via Barnaba Tortolini 29 presso lo studio dell'avvocato Marsano Valeria che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Tommaseo Ponzetta Alessandro; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1925/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere PORRECA PAOLO;

Considerato che: la s.r.l. A.G. conveniva in giudizio la Veritas s.p.a., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta; il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello, per quanto qui ancora importa, confermava la condanna restitutoria, escluso il maggior danno indicato come ulteriore rispetto agli interessi al saggio legale, osservando che l'autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario, legittimava la pretesa; avverso questa decisione ricorre per cassazione la Veritas, s.p.a., sulla base di un motivo; resiste con controricorso la s.r.l.

A.G.; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, cod. civ., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 m. 633, poiché il giudice di appello avrebbe erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall'amministrazione fiscale e non più rettificabile, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l'effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione; Rilevato che: il motivo di ricorso è infondato; in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della RG n 25091 del 2019 Cons. rel.

Paolo Porreca successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642, Cass., 22/09/2021, n. 25741); stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che:

a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione;

b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; VIVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata;RG n 25091 del 2019 Cons. rel.

Paolo Porreea è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario, non quello tra fisco e contribuente; l'osservazione non sposta l'anticipata conclusione, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento; il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il precedente rimasto isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non può incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in euro 1.000 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 13 settembre 2022 Il Presidente r (dott. Giacorn Tr,.• lino) DEF=e.n-rATo IN CANCEL r