Italian court dismisses appeal via withdrawal decree under CPC articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed by issuing a decree based on the parties' withdrawal. The appellant, Fiordiliso Fabrizio, withdrew the appeal against BNP Paribas Leasing Solutions and the bankruptcy of Cantieri Estensi, with the opposing party's lawyers also adhering to the withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further analysis of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party may withdraw an appeal at any time before the judgment is pronounced, and the court may declare the proceedings extinguished by decree upon valid withdrawal and adherence by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
O Ud. -111_ ricorso 4501-2021 proposto da: FIORDILISO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LANDOLFI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALE LANDOLFI; - ricorrente - contro BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA, in persona del procuratore speciale STEFANO CALDON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 90, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA RINALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO BARBIERI, PIER GIORGIO REBECCHI; 2022 - controricorrente 81 nonchè contro FALLIMENTO CANTIERI ESTENSI SPA IN LIQUIDAZIONE; - intimato- avverso la sentenza n. 3120/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/11/2020; (fAut 4 01714", 4Fril]'110 R.G.N. 4501/2021 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dai difensori, depositato telematicamente in data 26 ottobre 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dai difensori della controricorrente BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., munititi di idonei poteri come da procura speciale in atti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno 40 '44. 2.0ZZ