Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33474/2022 — snciv Generato dall'IA

Lawyer's appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of specific legal grounds and failure to cite violated statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33474/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the lawyer's appeal inadmissible, ordering him to pay litigation costs. The court found the appeal generic because it failed to specify which legal norms were violated or falsely applied, nor did it detail how the lower court erred. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required by procedural law to proceed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is deduced in a generic manner without identifying the specific norms violated or explaining the error in their application.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic lack of grounds violation of law specific norms citation litigation costs procedural requirements lawyer liability licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Ciprandi e Novavision Group in relazione all'art. 360 n.
Art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

9 ORDINANZA sul ricorso 33135/2019 proposto da: Savia Orazio Salvatore, che si difende in proprio unitamente all'avvocato Fernando Ferrucci, elettivamente domiciliato in Roma Via Adda 99 presso lo studio dell'avvocato Bruno De Ciccio; -ricorrente - contro Ciprandi Andrea, elettivamente domiciliato in Roma Via Tacito 23 presso lo studio dell'avvocato Cinzia De Micheli, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Concetta Cambiaso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3546/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/08/2019; 2o22, )59 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal cons. DANILO SESTINI;Rilevato che:

Andrea Ciprandi convenne in giudizio l'avv. Orazio Salvatore Savia per sentirne accertare la responsabilità professionale (con conseguente condanna risarcitoria) in relazione all'assistenza prestata in una controversia di lavoro che l'attore aveva promosso nei confronti della Novavision Group s.r.l. per far valere l'illegittimità del suo licenziamento rispetto ad un rapporto di lavoro da considerare di natura subordinata (ancorché stipulato come contratto a progetto); dedusse che, introdotta la causa di lavoro, la Novavision aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di impugnare il licenziamento; che la causa non era stata riassunta davanti al giudice dichiarato competente; che, ove l'avvocato avesse adempiuto diligentemente il proprio mandato, l'attore avrebbe visto accogliere la propria domanda; il convenuto resistette e richiese, in via riconvenzionale, la condanna del Ciprandi al pagamento del compenso professionale; il Tribunale di Milano accertò l'inesatto adempimento del Savia e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di 11.327,88 euro; rigettò la domanda riconvenzionale e condannò il convenuto al pagamento delle spese di lite; la Corte di Appello ha rigettato il gravame del Savia, affermando -fra l'altro- che: l'avvocato aveva depositato il ricorso oltre il termine di 270 giorni previsto dall'art. 32 I. n. 183/2010, «incorrendo nella decadenza che la Novavision, costituendosi, ha prontamente eccepito e che sarebbe stata certamente dichiarata, se il giudizio fosse stato riassunto dinanzi al giudice competente per territorio»; il Savia, «consapevole dell'esito infausto della vertenza, non ha provveduto alla riassunzione, asserendo che tale decisione sia stata concordata con il cliente in un colloquio, di cui non ha provato l'effettiva verificazione e, peraltro, smentito dall'interessato»;ove la causa fosse stata tempestivamente promossa, «l'esito della prova testimoniale [...] avrebbe più probabilmente che non consentito di acclarare le mansioni effettivamente svolte dal Ciprandi e, quindi, il vincolo di subordinazione» e, «accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento ne sarebbe conseguito, con apprezzabile probabilità, [...] l'annullamento del provvedimento, la reintegrazione nel posto di lavoro [...] e la condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto»; ha proposto ricorso per cassazione l'avv.

Savia affidandosi ad un unico motivo illustrato da memoria; l'intimato ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: con l'unico motivo, il ricorrente denuncia «violazione/errata/falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla disciplina del contratto di lavoro intercorrente tra il sig. Ciprandi e Novavision Group in relazione all'art. 360 n.

3) e 4) c.p.c.»; il ricorrente censura, siccome contraddittorio, il passaggio della sentenza con cui la Corte ha ritenuto privo di fondamento l'assunto difensivo secondo cui l'affermazione da parte del Tribunale dell'esistenza del contratto a progetto sarebbe in contrasto con la valutazione di probabile fondatezza dell'impugnazione del licenziamento; rileva che «non vi è traccia, nella sentenza [...], delle ragioni per le quali il contratto a termine predetto pur considerandosi "ben individuato nel fine e nelle modalità di realizzazione" avrebbe tuttavia potuto portare "molto probabilmente il sig.

Ciprandi ad ottenere una sentenza di accertamento della natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro»; assume, inoltre, il passaggio in giudicato della parte della sentenza del Tribunale che dichiarava la correttezza del contratto a progetto, rispetto alla quale il Ciprandi non aveva proposto appello incidentale; ne fa discendere che «anche il sig.Ciprandi [ha] riconosciuto la correttezza del suddetto contratto e pertanto [...]l'impossibilità sia di invocare la disciplina di cui all'art. 29 del d. Lgs. 276/2003 sia di chiedere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro»; il motivo è, sotto più profili, inammissibile, in quanto: la violazione, errata o falsa applicazione di norme di diritto è stata dedotta in modo generico, senza individuare in modo specifico le norme che sarebbero state violate o falsamente applicate e senza illustrare in quali termini e con quali affermazioni ciò sarebbe avvenuto; la contestazione concernente la contraddittorietà della pronuncia della Corte (in relazione all'accertamento della correttezza dell'indicazione del progetto e alla contestuale affermazione della natura subordinata del rapporto) è inibita dai limiti del sindacato sulla motivazione risultanti dalla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e sarebbe comunque infondata anche laddove prospettasse (come consentito) un vizio di radicale inidoneità della motivazione a palesare il percorso logico-giuridico seguito dal decidente, giacché non tiene conto del fatto che la Corte milanese ha affermato che la sussistenza di un progetto, ancorché ben individuato nel fine e nelle modalità di realizzazione, «non esclude, invece, che il rapporto di lavoro abbia avuto sostanzialmente i caratteri di un lavoro subordinato»; per le stesse ragioni, risulta del tutto inconsistente l'assunto dell'esistenza di giudicato sul fatto che il rapporto fosse "a progetto"; la censura relativa alla mancanza degli elementi in base ai quali la Corte ha ritenuto che il rapporto potesse essere qualificato come di natura subordinata investe il merito della controversia e omette del tutto di confrontarsi col rilievo -contenuto nella sentenza- secondo cui la prova testimoniale richiesta avrebbe consentito di acclarare le mansioni effettivamente svolte, il rispetto di orari fissi, delle direttive dei responsabili e dello svolgimento del lavoro presso gli uffici del datore di lavoro con utilizzo esclusivo di beni aziendali; le spese di lite seguono la soccombenza;sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell