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Ordinanza — n. 33465/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against architect's liability for building cracks, citing qualified duty of care.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Patrizia Fanigliulo's appeal against a lower court ruling that held architect Salvatore De Summa liable for structural cracks in her home. While the first instance found the architect negligent for failing to verify foundations before raising the building, the appellate court reversed this, stating the existing perimeter wall was statically sound based on De Summa's calculations. The Supreme Court ultimately dismissed the appeal, ruling that the lower courts correctly applied the standard of qualified diligence and that the appellate judgment properly excluded the architect's liability.

Regesto Legislator

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Art. 2226 cod. civ.; Art. 2946 cod. civ.: The professional is liable only for defects caused by a lack of qualified diligence; if the pre-existing structure was deemed stable and the new work followed correct calculations, no liability exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
professional liability qualified diligence structural defects building code appellate review contractual obligation statute of limitations responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2226 cod. civ.
De Summa aveva eccepito in primo grado la prescrizione con riferimento all'art. 2226 cod. civ. e, in grado di appello, con riferimento all'art.
Art. 2946 cod. civ.
De Summa si era limitato ad eccepire che tra il completamento dell'opera e l'inizio dell'azione giudiziaria (2005), o quanto meno la formalizzazione della richiesta risarcitoria, era decorso il decennio di cui all'art. 2946 cod. civ., ma non che i gravi difetti si fossero presentati per la prima volta solo nel 2003.
Art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza
art. 2226 cod. civ
De Summa aveva eccepito in primo grado la prescrizione con riferimento all'art. 2226 cod. civ.
art. 2946 cod. civ
e, in grado di appello, con riferimento all'art. 2946 cod. civ.
art. 1669 cod. civ
civ., sottolineando che il termine decennale previsto dall'art. 1669 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 3, 18/4/2006, n. 8932
Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5443
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 15761/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of essential factual error justifying revocation.
Sentenza — n. 33300/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal conversion due to fine-only first instance and remands for fact-finding on liability.
Ordinanza — n. 23470/2023 — snciv
Court allows contractor's claim against subcontractor for building defects, applying strict 60-day statute of limitations to regresso actions. The court held that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded. The court clarified that the action of regresso under Art. 1669 c.c. is subject to the 60-day limitation period of Art. 1670 c.c. even when exercised by a vendor-contractor against a third-party executor, regardless of whether the third party is a technical subcontractor. The appellate court erred by omitting to rule on the statute of limitations exception, violating the principle of full trial. Consequently, the main appeal is dismissed, but the incidental appeal is allowed, and the lower judgment is quashed and remanded.
Ordinanza — n. 10225/2025 — snciv
Italian court dismisses appeal against architect's liability ruling due to lack of logical reasoning on extracontractual claims.
Ordinanza — n. 912/2023 — snciv
Cassation Court dismisses appeal for late incidental appeal on absorbed possession claim.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27741/2019 R.G. proposto da: FANIGLIULO PATRIZIA, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe A. Fanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pecorilla, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 - ricorrente - contro DE SUMMA SALVATORE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Rocco Giuliani e Antonio Lupo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Leone, in Roma, Piazza Adriana, n. 5 2°22 - controricorrente - 9) -.ì avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - n. 314/2018 pubblicata in data 10 luglio 2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A.

P. Condello Fatti di causa 1. Patrizia Fanigliulo convenne in giudizio l'architetto Salvatore De Summa chiedendo il risarcimento dei danni verificatisi all'immobile di sua proprietà, sito in Grottaglie, via Palermo n. 47/A, e deducendo che aveva affidato al professionista l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di costruzione dell'edificio e che alcuni anni dopo la realizzazione degli stessi si erano manifestate delle crepe che avevano dapprima interessato il solaio della camera da letto e quello dello studio e, successivamente, anche le murature - interne ed esterne - del fabbricato, composto da due livelli fuori terra.

Acquisita la produzione documentale, espletata la prova orale e disposta la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Taranto accolse la domanda di parte attrice, condannando il De Summa al pagamento in favore della Fanigliulo della complessiva somma di euro 50.528,00, oltre interessi legali dalla domanda. Rilevò il giudice di primo grado che la consulenza tecnica d'ufficio aveva accertato che i fenomeni fessurativi erano da ascrivere alla mancanza di fondazione sottostante il muro portante in conci di tufo sul confine o meglio alla inidoneità del piano di posa di tale muro, in quanto la struttura poggiava direttamente sul terreno vegetale, e che il professionista aveva errato nel non avere previamente verificato le fondamenta prima di sopraelevare il fabbricato.

2. Interposto appello da Salvatore De Summa, che ripropose anche l'eccezione di prescrizione del diritto, la Corte d'appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, riformando la sentenza impugnata, accolse l'impugnazione. Osservò, in particolare, che l'arch. De Summa aveva eccepito in primo grado la prescrizione con riferimento all'art. 2226 cod. civ. e, in grado di appello, con riferimento all'art. 2946 cod. civ. e che il termine decennale di prescrizione era già venuto a scadenza nel 2003 quando l'architetto era stato formalmente interpellato dalla committente e, soprattutto, alla data del 23 settembre 2004 quando era stata avanzata formale richiesta di risarcimento dei danni, posto che le opere erano state collaudate il 26 novembre 1992 ed il fenomeno fessurativo si era manifestato nella sua consistenza nel 2003.

La domanda, in ogni caso, era infondata nel merito, avendo il c.t.u. accertato che il De Summa aveva preliminarmente verificato la stabilità delle vecchie opere, non oggetto di demolizione e non interessate dalla nuova edificazione, e, quindi, l'idoneità statica alle sollecitazioni dei carichi derivanti dalla sopraelevazione, cosicché le cause dei fenomeni fessurativi erano da ascrivere all'errata esecuzione dei pregressi lavori di fondazione, per non essere stato realizzato un idoneo piano di posa. Nel sottolineare che la contestazione rivolta al progettista consisteva nell'omesso accertamento della consistenza del piano di posa del preesistente muro portante, la Corte territoriale evidenziò che una indagine di tale tipo richiedeva una diligenza professionale superiore a quella media esigibile, considerato che il muro portante era risultato ai calcoli staticamente idoneo.

3. Avverso la suddetta decisione Patrizia Fanigliulo ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi. Salvatore De Summa ha resistito con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato nota spese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt.1699 e 2946 cod. civ., sottolineando che il termine decennale previsto dall'art. 1669 cod. civ. non è un termine di prescrizione, né di decadenza e che la Corte d'appello, mal interpretando l'art. 1669 cod. civ., aveva fatto riferimento al «manifestarsi del fenomeno fessurativo nella sua consistenza», mentre il grave difetto, secondo la terminologia usata dal codice civile, doveva presentarsi nel decennio dal compimento dell'opera, indipendentemente dal suo manifestarsi in termini oggettivamente inequivoci.

2. Con il secondo motivo si deduce, sotto un diverso profilo, la violazione dell'art. 1669 cod. civ. La ricorrente precisa, in primo luogo, che in entrambi i gradi di merito l'arch. De Summa si era limitato ad eccepire che tra il completamento dell'opera e l'inizio dell'azione giudiziaria (2005), o quanto meno la formalizzazione della richiesta risarcitoria, era decorso il decennio di cui all'art. 2946 cod. civ., ma non che i gravi difetti si fossero presentati per la prima volta solo nel 2003. Ribadisce che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva fatto presente che già alcuni anni dopo la realizzazione del fabbricato e, quindi, nel decennio, si erano manifestate delle crepe e che l'architetto, interpellato, aveva sostenuto che dette lesioni erano dovute all'assestamento dell'edificio; in seguito si erano verificare nuove crepe ed il De Summa, nuovamente contattato, aveva continuato a sostenere che esse erano dovute all'assestamento statico dell'edificio; non essendosi il fenomeno fessurativo interrotto, aveva incaricato un tecnico di effettuare delle indagini dalle quali erano emersi gravi errori di progettazione, tra i quali l'inesistenza di adeguate strutture di fondazione perimetrale, soprattutto nella parte posteriore dell'edificio.

Diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, l'errore di progettazione non si era dunque manifestato per la prima volta nel 2003, ma molto tempo prima e, quindi, nel decennio di cui all'art. 1669 cod. civ. e, peraltro, il De Summa aveva ammesso di avere posto in essere condotte che miravano a risolvere il problema, cosicché il decennio ex art. 1669 cod. civ. doveva farsi decorrere dal momento in cui quegli interventi erano stati posti in essere.

3. Con il terzo motivo, censurando, sotto altro profilo, la decisione gravata per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1669 e 2946 cod. civ., la ricorrente evidenzia che l'ing. Lupo, sentito in qualità di teste, aveva riferito che l'arch. De Summa si era dichiarato disponibile a partecipare alle spese necessarie al recupero statico dell'immobile; tali dichiarazioni comportavano ammissione, da parte del controricorrente, degli errori di progettazione, con la conseguenza che il termine decennale ex art.1669 cod. civ. aveva cominciato a decorrere ex novo dal momento in cui era stato operato detto riconoscimento, ma tale questione non era stata preso in esame dalla Corte d'Appello.

4. Con il quarto motivo, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente censura la sentenza laddove si afferma che «il fenomeno fessurativo si è manifestato nella sua consistenza nel 2003»; sostiene che si tratta di affermazione non corrispondente alla realtà dei fatti per come emersi dalle acquisizioni probatorie, avendo lo stesso controricorrente, in sede di interrogatorio formale, ammesso che l'errore di progettazione si era manifestato ben prima del 2003.

5. Con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1669 e 1176 cod. civ., la ricorrente addebita alla Corte d'appello di avere erroneamente ritenuto infondata la domanda anche nel merito. Rappresenta al riguardo che:

a) era pacifico che il dissesto dell'edificio fosse stato determinato dalla mancanza di adeguata fondazione di un muro preesistente, pur utilizzato per la sopraelevazione del nuovo fabbricato;

b) l'intervento progettato e diretto dal controricorrente era stato un intervento di realizzazione ex novo dell'intero fabbricato, a partire dal piano terra, tanto che quasi tutto l'edificio preesistente era stato demolito;

c) l'errore commesso dall'arch. De Summa era consistito nell'avere sopraelevato di un piano la costruzione senza avere adeguatamente verificato se la vecchia struttura, realizzata su progetto del geom. Trani ed avente la funzione di sorreggere il solo piano terra all'epoca costruito, fosse in grado di sostenere la sopraelevazione.

6. Il carattere alternativo delle due motivazioni rese dalla Corte d'appello, prescrizione dell'azione e infondatezza nel merito della domanda per difetto di imperizia o di diligenza professionale, implica che la sentenza qui impugnata potrebbe essere utilmente cassata solo se entrambe si rivelassero errate e, dunque, solo se fossero accolti sia i primi quattro motivi volti a censurare la prima ratio decidendi, sia il quinto motivo volto a censurare la seconda ratio decidendi. Alla stregua del criterio di decisione della questione più liquida (Cass., sez. U, 08/05/2014, n. 9936), la lettura del quinto motivo palesa un'evidente sua inammissibilità, sicché, per effetto di essa, risulta consolidata la seconda motivazione enunciata dalla sentenza impugnata. Con la conseguenza che inutile diventa lo scrutinio dei primi quattro motivi, perché, se anche essi fossero fondati, non potrebbe giustificarsi la cassazione della sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 21/06/2017, n. 15350).

7. Il quinto motivo è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 7.1. Occorre, preliminarmente, osservare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione si attua, nel rispetto dell'art. 31, comma 1, lett. d), I. n. 457 del 1978, attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell'edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze (vigente al momento della realizzazione dell'opera) e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di ristrutturazione e di nuova costruzione nonché sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati» (Cass., sez. 2, 20/8/2015, n. 17043).

Con la ulteriore precisazione che la ristrutturazione di un fabbricato che superi in altezza l'edificio preesistente equivale ad una sopraelevazione, la quale, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione (Cass., sez. 3, 15/06/2018, n. 15732; Cass., sez. 2, 20/08/2015, n. 17043; Cass., sez. 3, 1/10/2009, n. 21059; Cass., sez. 2, 7/12/2004, n. 22895; Cass., sez. 2, 27/11/2002, n. 16732; Cass., sez. 2, 26/01/2001, n.1108;

Cass., sez. 2, 05/07/2000, n. 8954; Cass., sez. 2, 22/02/1999, n. 1474). Ebbene, risulta accertato dalla Corte d'appello che i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà dell'odierna ricorrente hanno comportato una sopraelevazione del fabbricato preesistente (si veda pag. 5 della motivazione della sentenza impugnata), come peraltro emerge dallo stesso controricorso che a pag. 11 richiama la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Grottaglie in data 16 dicembre 1991 alla odierna ricorrente per la realizzazione di lavori di «modifica a piano terra con la sopraelevazione al primo piano delle stabile posto in Grottaglie alla via Palermo n. 47».

Ne deriva, pertanto, che si verte in ipotesi non di mera ristrutturazione, ma di nuova costruzione. 7.2. Ciò posto, con la doglianza in esame la ricorrente rimarca che al professionista, odierno controricorrente, è ascrivibile grave negligenza perché, nell'attività di progettazione e direzione dei lavori a lui affidata, lo stesso avrebbe omesso di verificare la staticità del preesistente muro portante a piano terra, destinato a svolgere una funzione statica dell'intero nuovo edificio. In particolare, addebita ai giudici di appello di non avere fatto buon governo dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., laddove hanno affermato che l'accertamento della consistenza del piano di posa del preesistente muro portante sarebbe indagine che «si coordina con un metro di diligenza estrema, sicuramente superiore alla media diligenza professionale, in considerazione del fatto che il muro risultava ai calcoli staticamente idoneo, che a suo carico non incombevano fessurazioni e che la struttura è rimasta indenne per almeno altri dieci anni dopo l'esecuzione dei lavori progettati dal De Summa». 7.3.

E' ben vero, come sottolineato dalla ricorrente, che per il professionista che svolga l'attività di progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., sez. 3, 31/5/2006, n. 12995; Cass., sez. 2, 18/4/2002, n. 5632). E ciò perché le obbligazioni professionali sono caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto dotato di specifica abilità tecnica, in cui il committente fa affidamento nel conferirgli l'incarico, al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. 7.4.

Va, tuttavia, precisato che la responsabilità del professionista non può essere invero desunta automaticamente dal mero inadempimento alla propria obbligazione e dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal creditore, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (Cass., sez. 3, 9/11/2006, n. 23918), sicché l'inadempimento consegue alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (Cass., sez. 3, 13/4/2007, n. 8826), dovendo la misura della diligenza richiesta nelle obbligazioni professionali essere concretamente accertata sotto il profilo della responsabilità. 7.5.

Proprio con riguardo ad opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti, questa Corte ha avuto modo di chiarire che «l'appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall'art.1176 cod. civ. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell'arte, l'idoneità delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l'inidoneità di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera» (Cass., sez. 3, 31/05/2006, n. 12995). Tali principi, estensibili anche al progettista e direttore dei lavori, impongono di ritenere che, qualora l'intervento edilizio interessi un'opera preesistente, si richiede al professionista una diligenza particolarmente qualificata, essendo egli tenuto, prima di procedere alla sopraelevazione, ad accertarsi della idoneità statica delle strutture già esistenti. 7.6.

Nel caso in esame, la Corte d'appello non si è discostata dai superiori principi enunciati da Cass. n. 12295/2006 e ripresi da Cass.n. 15732 del 15 giugno 2018, invocati dalla ricorrente a supporto del mezzo in esame, in quanto, seppure con motivazione sintetica, con accertamento di fatto adeguato e scevro da vizi logici, ha rilevato, sulla base delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, che il De Summa «aveva preliminarmente verificato la stabilità delle vecchie opere, non oggetto di demolizione ed interessate dalla nuova edificazione, in ordine all'idoneità statica alle sollecitazioni dei carichi derivanti dalla sopraelevazione», come emergeva dagli elaborati depositati presso il Genio Civile in data 15 maggio 1992, non riscontrando l'inidoneità delle vecchie strutture a reggere la sopraelevazione.

Ha pure posto in rilievo, recependo le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che le cause dei fenomeni fessurativi determinatisi nel fabbricato di proprietà della ricorrente erano da ascrivere all'errata esecuzione dei lavori di fondazione, in particolare alla quota del piano di posa delle stesse, considerato che «il muro portante in conci di tufo posto sul confine poggiava direttamente sul terreno vegetale». Come emerge dagli stralci dell'elaborato peritale, riprodotti dalla stessa ricorrente a pag. 20 del ricorso, il c.t.u. ha, sul punto, evidenziato che il muro portante in conci di tufo, risalente alle opere originariamente progettate e dirette dal geom.

Trani, non era «idoneo a trasmettere ed a ripartire i carichi della struttura sul terreno di fondazione», con la conseguenza che le nuove strutture in cemento armato, progettate dal controricorrente, «anche se correttamente dimensionate ed eseguite», erano state «influenzate dal dissesto statico del muro portante perimetrale, dovuto alla mancanza del piano di appoggio delle fondazioni». Rispondendo ad uno specifico quesito, il c.t.u. ha, inoltre, affermato che l'arch. De Summa aveva redatto le strutture in cemento armato di sua competenza, previa verifica di stabilità delle opere preesistenti in funzione delle dimensioni e della distribuzione dei carichi, presumendo che le stesse fossero state al tempo realizzate a regola d'arte, in tal modo confermando che l'odierno controricorrente aveva in concreto espletato la dovuta verifica sulla stabilità delle opere preesistenti.

Alla stregua di tali considerazioni, correttamente, i giudici di appello hanno reputato non configurabile in capo al professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori il contestato errore progettuale, considerato che il muro perimetrale posto sul confine era risultato, sulla base dei calcoli effettuati dal De Summa, staticamente idoneo, e non potendo pretendersi dal professionista, in assenza di evidenti situazioni che potessero rivelare ulteriori possibili fattori di rischio, un grado di diligenza superiore alla diligenza qualificata richiesta in relazione al tipo di attività che egli era stato chiamato ad espletare. 7.7.

La ricorrente, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, svolge, in realtà, una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, con la finalità di attribuire ai medesimi elementi un valore ed un significato difforme e più consono alle proprie esigenze, in tal modo sollecitando una inammissibile pretesa di una lettura del corredo probatorio diversa da quella operata dai giudici di merito (cfr. Cass., sez. 3, 18/4/2006, n. 8932) Per tale via in realtà, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, la ricorrente tende ad ottenere un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5443).

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza