Italian Supreme Court dismisses appeal as collegial order on execution claims is non-appealable under Art. 669 terdecies c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged collegial order regarding execution claims falls outside the scope of cassation review. The appellant, Alessandra Moroni, sought to overturn a decision rejecting her request to suspend an eviction and reinstate possession of a property. The court ruled that such collegial orders are final and cannot be appealed to the Supreme Court under Article 111 of the Constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 669 terdecies c.p.c.; Art. 111 Cost.: Collegial orders issued by the execution judge or collegium on execution claims are not subject to cassation appeal and are considered final.
Parole chiave
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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente ESECUZIONE FORZATA RECLAMO AL COLLEGIO dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Paolo PORRECA Consigliere dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 25 / 10/2022 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17829 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17829 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da MORONI Alessandra(C.F.: MRN LSN 67H50 L117J) avvocato costituito personalmente in giudizio ai sensi dell’art.86 c.p.c. -ricorrente- nei confronti di TORRINI Marina (C.F.:
TRR MRN 48R42 D612A) -intimata- per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Firenze emessa nel procedimento iscritto aln. 10105/2019 R.G. in da- ta 9 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Alessandra Moroni ha proposto opposizione ad una esecuzione per rilascio promossa nei suoi confronti da Marina Torrini. Il giudice dell’esecuzione ha dichiarato non luogo a provvede- re sull’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata conte- stualmente all’opposizione.
Ric. n. 17829/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Il Tribunale di Firenze ha respinto il reclamo al collegio avan- zato dalla Moroni ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c. avverso tale provvedimento. Ricorre la Moroni, avverso il provvedimento del collegio, sulla base di ottomotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso.
La decisione impugnata è costituita da una ordinanza pronun- ciata dal tribunale, in composizione collegiale, con la quale è stato respinto ilreclamo, proposto dalla parte esecutata e op- ponente, in una esecuzione per rilascio, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione avente ad oggetto la richiesta di sospensione del processo esecutivo e con il quale erano state altresì avan- zate istanza di reimmissione nel possesso dell’immobile (es- sendo stato lo sfratto nelle more eseguito) e di declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
Il tribunale ha ritenuto di condividere i motivi posti dal giudice dell’esecuzione a sostegno del provvedimento reclamato e ha aggiunto che le ulteriori istanze avanzate in sede di reclamo erano estranee ai poteri cautelari del giudice dell’esecuzione e del collegio in sede di relativo reclamo. Il presente ricorso risulta quindi inammissibile, in quanto, se- condo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi per rimeditare) i provvedimenti emessi dal col- legio a definizione del reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazio- ne ai sensi dell’art. 111 Cost.; ciò è a dirsi sia con riguardo al Ric. n. 17829/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 reclamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di so- spensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c. (ex plurimis, tra le più recenti:
Cass.,Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordi nanza n. 2 541 1 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 743 del 18/01/2016 , Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 1228del 22/01/2016 , Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 -01), sia con riguardo al reclamo proposto avverso i provvedimenti dello stesso giudice dell’esecuzione emessi ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con ri- guardo alla regolarità degli atti del professionista delegato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.:
Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27069 del 06/10/2021 ). Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provve- dimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 terdeciesc.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocra- tico su istanze cautelari di qualunque tipo , anche laddove se ne deduca la nullità, l’inesistenza o l’assoluta abnormità(cfr., ex multis: Cass., Sez.
U , Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004 , Rv. 569648 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728; Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2 , Ordinanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 –01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 12229 del18/05/2018, Rv. 648537 – 01 ). Dunque, poiché il provvedimento impugnato nella presente sede certamente non è suscettibile di ricorso per cassazione, quest’ultimo va senz’altro dichiarato, per ciò solo, inammissi- Ric. n. 17829/2020 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 bile, il che esime anche dal riportare il contenuto dei singoli motivi dello stesso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stes