Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney; case remitted to new docket pending Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a partial revocation of a seizure order due to a missing special power of attorney. The appellant argued for the validity of the seizure, while the respondent claimed the appeal was inadmissible under procedural rules. The court ruled that the specific requirement for a special power of attorney in cassation proceedings was not met, necessitating a remittal to a new docket pending a ruling from the Supreme Court on the matter's specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 cod. proc. civ.; Art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020: The absence of a special power of attorney prescribed by law renders a cassation appeal inadmissible, requiring remittal to a new docket for resolution of the specific question.
Parole chiave
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seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11790/2020R.G. proposto da DANIELA PROIETTI, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Staniscia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 20 - ricorrente - contro GENERALI ITALIA S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Paola Mormino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pinturicchio 204 -controricorrente - avverso la sentenza n. 17171 delTRIBUNALE DI ROMA, depositata in data 10/9/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2022 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale Dott. ANNA MARIA SOLDI, che si è rimesso alla decisione della Corte sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha con- cluso per la cassazione della sentenza impugnata; uditi i difensori delle parti; CONSIDERATO CHE : − nella procedura espropriativa presso terzi promossa da Daniela Proietti nei confronti della debitrice Generali Italia S.p.A., il giudice dell’esecuzione – con ordinanza del 13 - 14/12/2016 – assegnava alla creditrice procedente il credito oggetto del pignoramento, di entità idonea (Euro 17.942,47) a soddisfare integralmente il titolo esecutivo e le spese dell’esecuzione forzata;
− l a debitrice proponeva opposizione ( ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento o la revoca, perché in una precedente procedura espropriativa la Proietti aveva già ottenuto l’assegnazione dell’importo di Euro 17.330,05 e aveva omesso di dare atto dell’intervenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria; − c on la sentenza n. 17171 de l 10/9/2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione –qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. –e revocava (in parte) l’ordinanza di assegnazione;
− a vverso la predetta decisione Daniela Proietti proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso la Generali Italia S.p.A., che ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ.; − l a ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020, conv. dallaLegge n. 176 del 2020, e ss.mm.ii., ha ritualmente richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza; − la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ.;
− con le ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2/3/ 2022, sono stati trasmessi gli atti al Primo Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite della soluzione di question i relativ e alla specialità della procura nel giudizio di cassazione; − appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle predette questioni; p.q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de