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Ordinanza Interlocutoria — n. 33031/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares preliminary issue on offer timeliness for redemption right must be heard in public session.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33031/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared that the preliminary issue regarding the timeliness of the offer to redeem the property must be heard in public session. The parties argued over whether the deadline for exercising the right of redemption began upon the deposit of the Supreme Court's decision or its communication to the defense. Consequently, the case was remitted for a new public hearing to resolve this specific procedural question.

Regesto Legislator

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Art. 167 c.p.c.; Art. 168 c.p.c.: The question of the timeliness of the offer to exercise the right of redemption, which determines the suspensive condition of payment, must be examined in a public hearing.

Parole chiave

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right of redemption timeliness of offer suspensive condition public hearing requirement procedural issue diritto successorio rurale retrocessione di beni espropriati contratto successorio di attribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.c.
Art. 168 c.p.c.
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Testo completo

LOCUTORIA sul ricorso 10644/2018 proposto da: Roberta Rossi, domiciiiata ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Maida Fabio; -ricorrente - contro Franco Aldovirantli aci.ante a mezzo del 53j3 tutore Aldrovandi Marcello, elettivamente domiciliato in Roma Viale Bruno Buozzi 53 presso lo studio dell'avvocato Falini Giorgio che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Pini Eliseo, Pini Mauro; -ricorrente incidentale - contro Roberta Rossi; - intimata - avverso la sentenza n. 537/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 da CRICENTI GIUSEPPE RITENUTO CHE 1.- Roberta Rossi è erede di Vittorio Rossi e Loredana Piretti i quali, nel 1986, hanno acquistato un terreno agricolo da Arrigo Setti.

La proprietaria del terreno confinante con quello acquistato, ossia Amalia Setti, ha esercitato la prelazione, ed ha convenuto in giudizio gli acquirenti ed i venditori, per ottenere il riscatto del bene. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 487/ 2000 ha riconosciuto il diritto di prelazione della Setti, che é divenuto giudicato, a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione. Poiché li riscatto subordinato al pagamento del prezzo, la Setti ha compiuto offerta reale in data 9 settembre 2003, effettuando il deposito , liberatorio il 15 settembre 2003. 2.- Ciò fatto, la Setti, retraente, come si è detto, ha convenuto in giudizio i due acquirenti- anzi, la figlia al posto di uno dei due, nel frattempo deceduto- per far accertare che, essendo stata fatta l'offerta reale nei tre mesi dal giudicato, si era avverata la condizione sospensiva del retratto e dunque era avvenuto il passaggio di proprietà del bene. 1 convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale assumendo di aver un contratto di affitto che comunque legittimava la detenzione e di aver diritto ai miglioramenti. 3.-11 Tribunale e poi la Corte di Appello hanno accolto la domanda principale, ossia di accertamento del trasferimento della proprietà - per essersi avverata la condizione sospensiva del pagamento del prezzo, hanno rigettata la riconvenzionale basata sul titolo di godimento (affitto) ma hanno accolto quella di pagamento dei miglioramenti. 4.- Avverso la decisione della Corte di Appello ricorre Roberta Rossi, che è rimasta unica erede dei due acquirenti del fondò, con tre motivi.

Anche gli c-L1 originari retraenti sono deceduti nelle more del giudizio, per cui qui resiste con controricorso il loro erede, Franco Aldovrandi, che propone ricorso incidentale con tre motivi. CONSIDERATO CHE 5.- Il collegio ritiene che la questione della tempestività della offerta del prezzo, per esercitare la prefazione e dunque il riscatto, ai fini dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento del prezzo, ed in particolare se il termine decorra dalla data del deposito della sentenza della Suprema Corte ovvero della comunicazione del deposito al difensore, è da trattarsi in pubblica udienza.

P.Q.M.

La torte rinvia a nuovo ruolo per trattazione in udienza pubblica. Il Presidente . D E POSITATA IN CANCELLERIA