Cassation court dismisses appeal against revocatory action for sale to relative at undervalue causing creditor prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Andrea Viola's appeal against the Lecce Court of Appeal's decision to revoke a property sale. The lower court found the sale invalid because Viola sold his home to his nephew Danilo De Prezzo for significantly less than its value, despite Viola's prior debt to the cooperative and the nephew's lack of income. The supreme court upheld this ruling, deeming the appellant's arguments legally weak and factually inconsistent with the evidence of creditor prejudice and the familial relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 cod. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: The revocatory action for sale to a relative at an undervalue causing creditor prejudice is valid when the price is significantly lower than market value and the buyer lacks sufficient means to pay the difference.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RDINANZA sul ricorso n. 14492/2019 proposto da: Viola Andrea, elettivamente domiciliato in Roma, alla via E. Tazzoli n. 6, presso lo studio dell'avvocato Gratteri Luca, rappresentato e difeso dall'avvocato Romanello Antonio - ricorrente - contro Società Cooperativa Confidi Fiducia e Progresso in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Trionfale n. 5637, presso lo studio dell'avvocato Prastaro Carlo Francesco che lo rappresenta e difende - con troricorrente - nonché contro De Prezzo Danilo, - intimato - 102-Z.- avverso la sentenza n. 1056/2018 della CORTE d'APPELLO di LECCE, 3 50 depositata il 29/10/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28/06/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA La Società cooperativa Confidi Fiducia e Progresso agì in revocatoria di un atto di compravendita immobiliare, concluso in data 3/03/2010, di un appartamento sito in Galatina, alla via Napoli n. 17, al NCEU del detto Comune al foglio 100, particella 3261, sub 7, categoria A/3, classe 3, vani 9,5, e annesso box garage, questo censito al foglio 100, particella 261, sub 3, sub. 1, categoria C/6, classe 2, mq 16, alienato da Andrea Viola a Danilo De Prezzo, per poco più di centomila euro, a fronte di un esborso originario del Viola, per l'acquisto dell'immobile suddetto, e della sua pertinenza, di duecentomila euro.
La Confidi Società cooperativa espose che essa aveva avallato il debito, di euro trentamila, contratto dal Viola nei confronti della Banca Popolare Pugliese (BPP), nell'ottobre dell'anno 2009; che il Viola si era reso inadempiente al pagamento di due titoli cambiari, dei complessivi sessanta mediante i quali avrebbe dovuto rimborsare il pagamento delle rate mensili, per oltre euro milleseicento; che il pignoramento mobiliare esperito aveva avuto esito negativo. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, nel contraddittorio tra la Confidi Società cooperativa e Andrea Viola e nella contumacia di Danilo De Prezzo, rigettò la domanda.
La Società cooperativa Confidi interpose appello e, nel ricostituito contraddittorio con Andrea Viola, e nella persistente contumacia del De Prezzo, la Corte territoriale ha, con sentenza n. 1056 del 29/10/2018, accolto l'impugnazione, dichiarando l'inefficacia dell'atto di compravendita in data 3/10/2010 nei confronti della Confidi Società cooperativa. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 14492/2019; estensore: C. Valle Avverso la sentenza d'appello ricorre, con atto affidato a un unico motivo, Andrea Viola. Resiste con controricorso Confidi S.r.l. Danilo De Prezzo è rimasto intimato.
Per l'adunanza camerale del 28/06/2022 il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni e non risulta il deposito di memorie di parte. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di impugnazione è mosso ai sensi dell'art. 360 - senza specificazione di numero, cod. proc. civ. - in relazione all'art.2901 cod. civ. e deduce che la Corte di Appello avrebbe illegittimamente ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda. In via preliminare deve rilevarsi che la procura speciale alle liti, rilasciata in calce al ricorso e allo stesso spillata, presenta profili di incertezza nell'individuazione della sentenza impugnata, che viene identificata con il n. 1056/2018 «emessa dalla Corte di Appello di Lecce, sezione II civile, il 9/06/2015, depositata in data 07/10/2015» con un'evidente confusione di date.
La erronea indicazione non appare, tuttavia suscettibile di inficiare la procura, atteso che la sentenza da impugnare, nei suoi connotati essenziali (numero e anno) appare esattamente indicata e, alla prima pagina del ricorso, la data del provvedimento è quella esatta del 29/10/2018. L'impugnazione è tempestiva, poiché notificata nei sei mesi dalla pubblicazione, in data 29/04/2019, della sentenza, della quale non è predicata la notificazione. Il motivo di ricorso — a parte l'evidente aspecificità in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 cod. proc. civ., in quanto non riporta dati rilevanti né li identifica mediante richiamo a specifici atti processuali o loro parti, cosicché è necessario, al fine dell'esatta Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 14492/2019; estensore:
C. Valle individuazione dei fatti rilevanti alla sentenza impugnata — è di carattere meramente fattuale, in quanto volto a contrastare, con una propria prospettazione, la ricostruzione, effettuata dalla Corte d'Appello, delle due compravendite in un lasso di tempo relativamente (con riferimento ai tempi del mercato immobiliare) breve (la prima a gennaio 2008 e la seconda a marzo 2010), e comunque non esplica adeguatamente quali sarebbero state le violazione di legge, segnatamente dell'art. 2901 cod. civ., nelle quali sarebbe incorso il giudice di appello.
La sentenza della Corte territoriale correttamente richiama il principio relativo alla tutelabilità, mediante lo strumento della revocatoria, del credito la cui esistenza sia ancora in una fase controversa, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 5619 del 22/03/2016 Rv. 639291 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. Pur in un'ottica di sindacato sulla completezza motivazionale, comunque non adeguatamente proposto dal ricorrente, l'unico motivo di impugnazione non incrina la motivazione della sentenza della Corte territoriale che ha: evidenziato come l'alienazione del cespite immobiliare, effettuata dal Viola in favore del nipote Danilo De Prezzo (in quanto figlio della sorella), era stata effettuata nel marzo 2010, ossia appena cinque mesi dopo la stipula del finanziamento bancario, concesso al Viola dalla Banca popolare pugliese e avallato dalla Cooperativa Confidi; il Viola non aveva adempiuto al pagamento di due titoli cambiari; la garanzia patrimoniale della Cooperativa Confidi, creditrice per complessivi trentamila euro, e dunque per un importo di non modesta entità, risultava quindi del tutto pregiudicata dall'alienazione dell'unico cespite immobiliare del Viola, anche in considerazione della circostanza che l'esecuzione individuale mobiliare aveva avuto esito del tutto negativo; sussistevano i requisiti di cui Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 14492/2019; estensore:
C. Valle all'art. 2901 cod. civ., in considerazione della conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in considerazione del legame di parentela tra alienante e acquirente (zio e nipote) e della diversità di prezzo indicato, in quanto il Viola aveva valutato l'immobile in duecentomila euro nella richiesta di fido e in centoventimila nel contratto di vendita. Ulteriori elementi, adeguatamente valorizzati dalla Corte territoriale al fine di corroborare l'impianto probatorio, di carattere presuntivo (come ampiamente e oramai pacificamente consentito con riferimento alla tutela revocatoria:
Cass. n. 04077 del 03/05/1996 Rv. 497352 - 01), erano la giovane età dell'acquirente (venticinquenne al momento del rogito) e che il De Prezzo non risultava avere redditi propri, e comunque sufficienti, a fare fronte all'esborso di parte (oltre cinquantasettemila euro) del prezzo di acquisto che era stato, peraltro, ridotto in suo favore rispetto a quello di acquisito del Viola. Le argomentazioni di cui all'unico motivo sono, in conclusione, del tutto labili in diritto e, comunque fattuali e non adeguate rispetto all'impianto della motivazione d'appello.
Da ultimo, a riprova dell'inconsistenza delle censure viene, tra l'altro, evocato un (insussistente a quanto risulta a questa Corte) diritto di prelazione del condomino dell'appartamento vicino che avrebbe legittimato l'alienazione in favore del De Prezzo, che insieme alla madre era residente in uno stabile di via Napoli n. 19 attiguo a quello nel quale era sito l'immobile venduto. L'inconsistenza in diritto delle censure di cui al ricorso comportano l'infondatezza dell'impugnazione. Il ricorso è rigettato. Ad. 28/06/2022 CC R.G.N. 14492/2019; estensore:
C. Valle Le spese di lite seguono la soccombenza del Viola, e tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di Danilo De Prezzo, che non ha espletato alcuna attività difensiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della C