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Ordinanza — n. 32931/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by the appellant and co-defendant, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32931/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a formal withdrawal of the cassation appeal by the appellant, Stefano Corsini, and his co-defendant, Francesco Coli. The lower appellate court had previously dismissed the main appeal and confirmed the trial court's decision regarding the invalidity of a debt assignment and pledge. Since the appellant voluntarily relinquished the right to appeal and the opposing parties accepted this withdrawal, no further judicial intervention was required.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The judgment becomes final and the proceedings are extinguished when the appellant voluntarily withdraws the cassation appeal, provided the withdrawal is properly executed and accepted by the co-defendants.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal dismissal adhesion to withdrawal finality of judgment colpa del patrocinatore cessione del credito offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 86 c.p
Corridoni n.14; - ricorrente - contro Francesco COLI, Avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - contro A.C.
art. 2901 c.c
Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29180/2019 R.G. proposto da Stefano Corsini, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Pardi come da procura speciale in calce ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Valentini in Roma, via F. Corridoni n.14; - ricorrente - contro Francesco COLI, Avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c., con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrenti - contro A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi Banca C.I.S. Credito Industriale Sammarinese s.p.a., - intimata - nonché contro ASPRA FINANCE S.P.A. e per essa, UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1541/2018, pubblicata il 23 luglio 2018, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere Irene Ambrosi. Ritenuto che La Corte di appello di Ancona ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'appello incidentale proposto da C.I.S. s.p.a., ha respinto l'appello principale proposto da Stefano Corsini, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 698 del 2012, con compensazione delle spese tra CIS, Coli Francesco e Unicredit Management Bank e tra Coli e le altre parti, e ha condannato Stefano Corsini a rifondere le spese del grado di appello in favore della parte appellata Unicredit Management Bank.

Il Tribunale di Pesaro aveva dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di Unicredit Credit Management Bank s.p.a. quale mandataria di Aspra Finance spa, l'atto del 12 gennaio 2007 con cui Corsini aveva ceduto e contestualmente costituito in pegno alla C.I.S. il credito vantato dal Corsini stesso nei confronti dell'avvocato Francesco Coli, quale corrispettivo per la vendita di un immobile avvenuta con atto del 2 novembre 2006, con statuizione sulle spese di lite. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Stefano Corsini illustrato da un unico motivo.

Ha resistito l'avvocato Francesco Coli in proprio. Sebbene intimate non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità le banche. A.C. 28 giugno 2022 r.g.n. 29180/2019 Pres. D. Sestini Est. I. Ambrosi La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. In data 31 maggio 2022 parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso proposto, sottoscritta per adesione e conferma anche dall'avv. Francesco Coli. Considerato che Con l'istanza depositata parte ricorrente ha dichiarato «di rinunciare al ricorso per cassazione n. 29180/2019 n.r.g.»; ha aggiunto che «Sottoscrive la presente rinuncia l'avvocato Francesco Coli per adesione e rinuncia»; che l'atto di rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; che non occorre provvedere sulle spese, compensate integralmente tra le parti e essendo gli istituti bancari rimasti intimati;

Per questi Motivi dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della