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Ordinanza — n. 32922/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court extinguished proceedings and ordered cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant, Meo Abbondanza, formally withdrew the lawsuit on June 15, 2022. The underlying dispute involved a debt of €23,652.80 arising from a 2004 judgment against the ENCO.GEN S.r.l. society, which was being enforced via a precetto against the heirs of Michela Ciccone. Since the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, the court ordered the integral compensation of litigation expenses between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the court must order the integral compensation of litigation expenses between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs civil procedure code enforcement of judgment opposizione al precetto esecutivo credito in esecuzione danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costruzioni Generali veniva condannata a pagare alla Ciccone la somma di cui al precetto; - che con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 390, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
art. 617 cod. proc. civ
- violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., degli artt.
art. 91 cod. proc. civ
- violazione dell'art. 91 cod.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 35698-2019 proposto da: ME0 ABBONDANZA, nella qualità di socio della Enco.Gen Snc di Meo Abbondanza, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio CANDELA e Federico DE VITO; z - ricorrente - contro CASILLO ASSUNTA, CASILLO CARMINE, CASILLO FRANCESCO, CASILLO GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli Avvocati Pierluigi ALFIERI, e Michele FRANCO; Q02z - controricorrenti - .,t9oW nonché contro ARDOLINO GENNARO; - intimato - avverso la sentenza n. 1607/2019 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 12/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere Dott.

Stefano Giaime GUIZZI. I -, IN FATTO E IN DIRITTO - ritenuto che Abbondanza Meo, nella qualità di socia della ENCO.GEN S.n.c., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1607/19, del 12 luglio 2019, del Tribunale di Noia, che ha rigettato l'opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ., dalla stessa proposta avverso l'atto di precetto in rinnovazione, notificatole da Michela Ciccone il 10 febbraio 2017, per la somma dì C 23.652,80, in virtù di sentenza emessa nel 2004 dal medesimo Tribunale nolano, con la quale la società ENCO.GEN S.r.l.

Costruzioni Generali veniva condannata a pagare alla Ciccone la somma di cui al precetto; - che con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ., degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ. e dell'art. 1722, comma 1, n. 4), cod. civ.; - che il secondo motivo denuncia - ai sensi dell'art. 360, i comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.; - che Carmine, Assunta, Francesco e Giuseppe Casillo, tutti eredi di Michela Ciccone, hanno resistito, con unico controricorso, all'avversaria impugnazione, deducendone l'inammissibilità e comunque la non fondatezza;- che è rimasto, invece, solo intimato Gennaro Ardolino, anch'egli erede della Ciccone; - considerato che - con atto depositato il 15 giugno 2022 - la Meo ha rinunciato al presente ricorso, rinuncia accettata dai controricorrenti; - che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, avendo la rinuncia i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; - che va disposta la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, come da concorde richiesta delle parti.

PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale,