Cassation court allows opposition to administrative fine for late postal delivery, ruling receipt date controls timeliness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower tribunal's rejection of the opposition, which had been deemed untimely based solely on the filing date. The appellant argued that postal service delivery, evidenced by a receipt, should establish the filing date instead. The court ruled that the opposition was valid because the postal receipt occurred within the statutory period, making the subsequent arrival at the court irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 l. 689/1981; Art. 6 comma 6 D.Lgs. 150/2011: An opposition to an administrative fine submitted via registered mail is timely if the post office receives it within the deadline, regardless of the date it reaches the court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Paolo PORRECA Consigliere dott.Stefano Giaime GUIZZI Consigliere A d. 25 / 10/2022 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17699 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17699 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da SCHIAVONE Daniela (C.F.: SCH DNL 69A58 A326I) rappresentata e difes a , giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato Paolo D’Agostini (C.F.:
DGS PLA 55H17 H501N) -ricorrente- nei confronti di ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocat o Antonio Cia v a r ella (C.F.: CVR NTN 67B18 H501G) -controricorrente- nonché ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21213/2019, pubblicatain data 31 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Ric. n. 17699/2020 –Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 Daniela Schiavone ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento (per l’importo di € 16.978,18) emessa dal locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A., cui è oggi subentrata l’AdER – Agenzia delle Entrate – Riscossione) , avente ad oggetto crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada, chiedendone l’annullamento a causa dell’omessa noti- fica del verbale di accertamento delle infrazioni stesse.
Il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione, ritenen- dola inammissibile. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello e l’opposizione pro- posta dalla Schiavone, in quanto avanzata tardivamente. Ricorre Daniela Schiavone, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Roma Capitale. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 7 comma 3 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 ( art. 360 n. 3 c.p.c.)». La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il suo originario ricorso al giudice di pace (pacificamente qualificato come opposizione cd. recupe- ratoria a sanzione amministrativaper violazioni del cocide del- la stradae, come tale , soggetto al regime di cui agli artt. 22 della legge n. 689 del 1981, nonché 6e 7 del decreto legisla- tivo n. 150 del 2011) fosse stato proposto tardivamente, prendendo in considerazione la sola data di iscrizione a ruolo Ric. n. 17699/2020 –Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 dello stesso e non quella della sua spedizione a mezzo del servizio postale.
Il ricorso è fondato. La decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, che ha in proposito af- fermato: « l’opposizione ad ordinanza - ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta – a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 – anche tra- mite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva –alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 – qualora la consegna del plico da parte del notificante all’agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente al- la scadenza del termine stesso» (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9486del 09/04/2021, Rv. 660946 – 01 ;
Sez. 2, Ordinanza n. 12932 del 13/06/2011 , Rv. 620191 - 01) . La possibilità di deposito del ricorso a mezzo del servizio postale è, del resto , prevista anche per l’opposizione al verbale di accertamento di violazioni del codice dalla strada, ai sensi dell’art. 7 del mede- simo decreto legislativo n. 150 del 2011, che detta identico regime sul punto. Nella specie risulta incontestato che la Schiavone aveva depo- sitato il ricorso al Giudice di Pace di Roma, mediante invio di esso a mezzo del servizio postale e che era stata prodotta agli atti del giudizio di merito la documentazione attestante sia l’invio (avvenuto entro i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento opposta) che la ricezione di tale racco- mandata.
Sulla base di tale documentazione avrebbe dovuto essere valutata la tempestività dell’opposizione. Ric. n. 17699/2020 –Sez. 3 – Ad. 25 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 La decisione impugnata, avendo invece erroneamente affer- mato che, ai fini del riscontro della tempestività dell’opposizione (anche se di natura cd. recuperatoria, come pacificamente è qualificabile quella di cui alla presente contro- versia) di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981 rileva esclusivamente la data dell’iscrizione a ruolo del procedimen- to, va senz’altro cassata, affinché in sede di rinvio la tempe- stività dell’opposizione sia valutata sulla base dei principi di diritto sopra enunciati, ai quali va certamente data continuità, all’esito procedendosi alla disamina dell’opposizione stessa in ogni altro suo aspetto in rito e di merito. 2.Il ricorso è accolto e l a sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa in relazione la sentenza impu- gnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di di- verso magistrato, anche per