Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation of the debtor in third-party opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment and remanded the case to the first instance court. The appellants argued that the third-party opposition against the seizure was valid, but the court found a fundamental procedural defect. The debtor, Anna Ortensia Ruggiero, was never summoned to the proceedings, violating the principle of necessary co-litigation required in execution-related actions. Consequently, the lack of full adversarial proceedings necessitated the annulment of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 619 cod. proc. civ.; Art. 383, 354 cod. proc. civ.: The debtor is a necessary co-litigator in third-party opposition proceedings; absence of the debtor renders the proceedings voidable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21560/2020R.G. proposto da MARIA TERESA PRIVATO, LOREDANA GRANCHELLI, FABIO GRAN- CHELLI, rappresentatie difes i dall ’ avv. Antonio Sergio Scampoli , elet- tivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale studioscam- poli@pec.ordineavvocatichieti.it -ricorrenti - contro CONCETTA LASAPONARA, rappresentata e difes a dall ’ avv. Mario Di Iullo, elettivamente domiciliata in Roma, via Ghirza 13, presso lo studio dell’avv. Claudia Pittelli -controricorrente - avverso la sentenza n. 1950della CORTE D ’ APPELLO DI L ’ AQUILA , depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI .F ATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1264 del 2009, il Tribunale di Pescara con- dannava Anna Ortensia Ruggiero a pagare a Maria Teresa Privato e Nicola Granchelli la somma di Euro 25.287,50. 2.Avendo la debitrice donato il proprio immobile alla figlia Concetta Lasaponara, i creditori esperivano azione revocatoria dell’atto disposi- tivo; la domanda attorea era accolta dal Tribunale di Pescaracon l’or- dinanza (in esito a procedimento ex art. 702 - bis cod. proc. civ.) del 6/12/2010. 3.Con atto di pignoramento del 30/8/2011 Maria Teresa Privato e Nicola Granchelli sottoponevano a procedura espropriativa l’immobile di Concetta Lasaponara; nel processo esecutivo subentravano a Nicola Granchelli, deceduto nelle more, gli eredi Loredana e Fabio Granchelli, oltre alla stessa Privato. 4.Nell’esecuzione immobiliare, rubricata al n. 426/2011 R.G.
Esec. del Tribunale di Pescara, Concetta Lasaponara proponeva opposizione e chiedeva dichiararsi l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto di pigno- ramento e del successivo intervento (in data 13/12/2011) degli eredi (per la medesima somma), in quanto i titoli esecutivi azionati erano stati emessi nei confronti della Ruggero, non già dell’esecutata. 5.Con la sentenza n. 881 del 2013, il Tribunale di Pescara, qualifi- cata l’azione come opposizione di terzo exart. 619 cod. proc. civ., ac- coglieva l’opposizione della Lasaponara, affermando che l’immobile di quest’ultima non poteva essere espropriato per debiti della Ruggiero, nemmeno per effetto della revoca exart. 2901 cod. civ. della donazione in favore dell’opponente, in quanto disposta con ordinanza non ancora coperta da giudicato; il giudice di primo grado dichiarava altresì l’inam- missibilità dell’intervento per crediti vantati verso la Ruggiero. 6.La Corte d’appello di L ’ Aquila, con la sentenza n. 1950 del 25/11/2019, respingeva l’impugnazione di Loredana Granchelli, Fabio Granchelli e Maria Teresa Privato, precisando che la doglianza sulla di- chiarata inammissibilità dell’intervento era travolta dalla confermata illegittimità del pignoramento; in proposito, la Corte territoriale soste- neva che la pronuncia di revoca della donazione era priva di esecuto- rietà essendo stato proposto appello avverso l’ordinanza del 6/12/2010; con specifico riferimento alle deduzioni degli appellanti ri- guardanti la tardività dell’appello proposto dalla Ruggiero e, soprat- tutto, la sopravvenuta declaratoria di inammissibilità di tale impugna- zione pronunciata dalla Corte d’appello di L ’ Aquila con la sentenza n. 1902 del 2015, già confermata da questa Corte (Cass., Sez. 6-3, Ordi- nanza n. 3166 del 7/2/2017), nella sentenza impugnata si legge che «i provvedimenti giurisdizionali sopraggiunti … sono pertanto del tutto ir- rilevanti ai fini dell’esito del gravame a meno di ritenere – è palese l’assurdo –che il titolo possa formarsi progressivamente, in p endenza del processo di esecuzione». 7.Avverso detta sentenza, Maria Teresa Privato, Loredana Gran- chelli e Fabio Granchelli proponevanoricorso per cassazione, affidato a tre motivie, prima dell’adunanza camerale, depositavano memori a ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8.Res isteva con controricorso Concetta Lasaponara .
R AGIONI DELLA DECISIONE 1.È superfluo illustrare i motivi d ’ impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiat i da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2.Infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché Anna Ortensia Ruggiero non ha mai preso parte al giudizio. 3.L’azione promossa dall’odierna controricorrente è stata univoca- mente qualificata come opposizione exart. 619 cod. proc. civ. dal Tri- bunale di Pescara, senza che alcuna delle parti abbia censurato tale statuizione nel grado di appello.4.Indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione, si deve configurare un litisconsorzio necessario del debitore Anna Orten- sia Ruggierosia nell’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., sia nell’opposizione proposta dall’esecutato nell ’ espropriazione contro il terzo proprietario exartt. 602 ss. cod. proc. civ. 5.È consolidato, infatti, il principio giurisprudenziale secondo cui il debitore è litisconsorte necessario in tutte le cause connesse alla pro- cedura esecutiva, anche se promosse da terzi estranei (come nell’op- posizione exart. 619 cod. proc. civ.) o nell’esecuzione ex artt. 602 ss. cod. proc. civ. (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/5/2021, Rv. 661412-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 12/5/2021, in motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10808 del 05/06/2020, in motivazione, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/1/2017, Rv. 642714-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1316 del 30/1/2012, Rv. 621353-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419-01, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7213 del 3/8/1994, Rv. 487637-01, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 1/4/1994, Rv. 486025-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 22/6/1967, Rv. 328247-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 666 del 24/3/1961, Rv. 880986-01). 6.La non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermis- sione della debitrice –univocamente individuata in Anna Ortensia Rug- giero –determina un vizio rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza impu- gnata (che aveva confermato nel merito, sostituendola, la pronuncia del Tribunale)con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado (tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326-01; in seguito, in senso conforme, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/5/1967, Rv. 327303-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1505 del 22/5/1973, Rv. 364263-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/6/1999, Rv. 527811-01, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 9645 del 21/7/2000, Rv. 538672-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 28/4/2011, Rv. 617999-01, Cass., Sez. 6-3, Or- dinanza n. 4763 del 19/2/2019, Rv. 653012-01). 7.Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenz a impugnata e rinvia al Tribunale di Pescara , in persona di diverso giudice, anche