Cassation appeal dismissed due to invalid power of attorney lacking specific reference to the cassation appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney authorizing the lawyer was signed in Catania while the appeal was filed in Palermo, violating procedural requirements. The appellant, Riscossione Sicilia S.p.A., argued that a specific article of the 2018 decree automatically annulled the underlying debt, but the court focused on the procedural defect rather than the merits. The court ruled that the power of attorney must be authenticated in the same location as the act it authorizes, rendering the entire appeal invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83, comma 3, c.p.c.: The power of attorney must be authenticated in the same location as the act it authorizes; a power of attorney signed in a different city than the appeal filing is invalid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2670/2020R.G. proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., rappresentata e difesa dall ’ avv . Maria Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale avv.maria.esposito@legalmail.it -ricorrente - contro VITO SPATOLA -intimato - avverso la sentenza n. 1412 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 3/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;R ILEVATO CHE : − Vito Spatola proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. alla procedura ex art. 72 - bis d.P.R. n. 602 del 1973 intrapresa nei suoi confronti da Riscossione Sicilia S.p.A.;
− nel giudizio di merito successivo all ’ ordinanza resa nella fase endoesecutiva, il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2911 del 6/8/2014, accoglieva parzialmente l’opposizione all’esecuzione (per prescrizione del diritto alla riscossione) e dichiarava, invece, inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta avverso talune cartelle di pagamento; − Riscossione Sicilia impugnava con appello la sentenza, nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione; nella comparsa conclusionale del secondo grado, l’agente della riscossione domandava pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, in quanto l’art. 4 D.L. n. 119 del 2018 aveva comportato l’automatico annullamento delle cartelle di pagamento, di importo inferiore a Euro 1.000 e fondate su ruoli per sanzioni amministrative risalenti agli anni 2002-2003-2004;
− c on la sentenza n. 1412 del 3/7/2019, la Corte d ’ appello di Palermo respingeva il gravame e condannava Riscossione Sicilia alla rifusione delle spese di lite; − avverso la suddetta sentenza Riscossione Sicilia S.p.A. propo neva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); − Vito Spatola non svolgeva difese nel giudizio di legittimità . C ONSIDERATO CHE : − il ricorso è inammissibile e ciò esime dall ’ illustrazione e dall ’ esame delle censure svolte dalla ricorrente; − si rileva, infatti, che la procura conferita al difensore della ricor- rente per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo –re- datta su foglio separato e unito all’atto – risulta sottoscritta e autenti- cata in data 22/7/2019 in Catania , mentre il ricorso – introduttivo del presente giudizio di legittimità – reca la data del 3 / 1 /20 20 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Palermo; inoltre, mancauno specifico riferimento all’impugnazione della sentenza del Tri- bunale di Palermo, né il testo fa riferimento ad un’impugnazione di le- gittimità (come si evince dal riferimento alla «facoltà di chiamare terzi in giudizio», incompatibile col giudizio di cassazione);
− con riguardo ad una fattispecie quasi identica, questa Corte ha cosìstatuito: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto introduttivo è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, sicché l’autenticazione del procuratore deve essere contestuale all’atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 maggio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).» (così Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022);
− l a riscontrata inammissibilità dell ’ impugnazione preclude a questa Corte il rilievo della non integrità ab origine del contraddittorio,per non essere stato chiamato a partecipare all’opposizione il terzo pignorato (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106-01); − stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sul l e spese del giudizio di legittimità; − v a dato atto, però , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in