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Ordinanza — n. 32445/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigant participation in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32445/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the lower court failed to include the third-party debtor in the execution proceedings, violating the requirement for necessary co-litigation. The appellant argued that the opposing party's conflict of interest rendered the proceedings invalid, but the Supreme Court found a more fundamental defect. The decision was based on the principle that necessary co-litigation is mandatory in third-party seizure cases, and its absence necessitates a remand to correct the procedural flaw.

Regesto Legislator

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Art. 619, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.: In third-party seizure execution proceedings, necessary co-litigation between the creditor, the direct debtor, and the third-party debtor is mandatory; absence of the third party renders the proceedings void and requires remand for integration of the contradictory.

Parole chiave

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necessary co-litigation third party seizure execution proceedings procedural nullity remand for integration azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione di terzo terzo non implicato

Disposizioni normative citate

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Art. 619, comma 3, cod. proc. civ.
Bergamasca e Orobica, Enrica Bruno (madre dell’esecutato) proponeva opposizione ex art. 619 cod.
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 354, cod. proc. civ.
art. 619 cod. proc. civ
Bergamasca e Orobica, Enrica Bruno (madre dell’esecutato) proponeva opposizione ex art. 619 cod.
art. 619 c.p
2.Con ordinanza dell’ 11/12/2018, resa all’ esito dell’ udienza del 20/11/2018, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo so- spendeva il processo esecutivo e fissava la successiva udienza dell’8/1/2019 «per verificare se le parti intendono instaurare il giudizio di cognizione ex art. 619 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021
661412-01, a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1104/2020R.G. proposto da CLAUDIO MOIOLI, rappresentato e difeso dall’avv. Cecilia Rizzica, presso il cui studioin Roma, via Paolo Frisi 24, è elettivamente domi- ciliato -ricorrente - contro MARCO BONI ENRICA BRUNO -intimati - avverso la sentenza n. 1547 dellaCORTE D’ APPELLO DI BRESCIA , depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI .F ATTI DI CAUSA 1.Nella procedura di espropriazione promossa da Marco Boni con- tro Claudio Moioli con pignoramento dei crediti vantati da quest’ultimo nei confronti di B.C.C. Bergamasca e Orobica, Enrica Bruno (madre dell’esecutato) proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.: in particolare, l’opponente “rivendicava”la titolarità delle somme deposi- tate sino alla misura di Euro 123.043,08, sostenendo che le stesse co- stituivano il corrispettivo, versato sul conto tramite assegni, dell’alie- nazione di diritti immobiliari spettanti alla medesima Bruno. 2.Con ordinanza dell’ 11/12/2018, resa all’ esito dell’ udienza del 20/11/2018, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bergamo so- spendeva il processo esecutivo e fissava la successiva udienza dell’8/1/2019 «per verificare se le parti intendono instaurare il giudizio di cognizione ex art. 619 c.p.c.». 3.Il creditore procedente non compariva a tale udienza, durante la quale la parte opponente specificava di non voler avanzare domande ulteriori; il giudice, rilevando che il creditore Boni non era comparso, né aveva giustificato la propria assenza, né aveva richiesto l’introdu- zione del giudizio di merito, né reclamato l’ordinanza dell’11/12/2018, pronunciava l’estinzione della procedura esecutiva e liquidava le spese della fase sommaria in favore della Bruno. 4.Avverso tale provvedimento Marco Boni proponeva reclamo ex artt. 624 e 630 cod. proc. civ.;

Enrica Bruno e Claudio Moioli, con un unico atto difensivo, eccepivano l’inammissibilità del ricorso avversario perché il rimedio contro l’estinzione “atipica”è l’opposizione exart. 617 cod. proc. civ.. 5.Con la sentenza n. 727 del 2019 il Tribunale di Bergamo, repu- tato ammissibile il mezzo impiegato (previsto dall’art. 619, comma 3, cod. proc. civ. avverso l’estinzione “tipica” pronunciata dal giudice 3 dell’esecuzione), accoglieva il reclamo, dichiarando la nullità dell’ordi- nanza resa in data 8/1/2019 e rimettendo le parti innanzi al giudice dell’esecuzione. 6.Il Moioli proponeva impugnazione, che la Corte d’ appello di Bre- scia, con la sentenza n. 1547 del 25/10/2019, dichiarava inammissibile in ragione del riscontrato conflitto di interessi tra l’esecutato e la terza opponente, costituitisi nell’opposizione e nel reclamo col medesimo di- fensore, con conseguente invalidità degli atticompiuti. 7.Avverso detta sentenza, Claudio Moioli proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; restavano intimati Marco Boni ed Enrica Bruno. 8.Il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.

R AGIONI DELLA DECISIONE 1.È superfluo illustrare i motivi d’impugnazione, in quanto i gradi di merito della presente controversia risultano inficiati da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. 2.Infatti, il contraddittorio non risulta integro ab origine , perché il terzo pignorato B.C.C. Bergamasca e Orobica non ha mai preso parte al giudizio. 3.In proposito, si osserva che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità,«In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi diopposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412-01, a cui si conforma, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189-01). 4.Le medesime «ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza» che hanno indotto questa Corte a formulare il menzionato principio di diritto si attagliano, evidentemente , anche al giudizio di reclamo av- verso l’estinzione (nel caso, ritenuta “tipica” dal Tribunale, senza che le parti abbiano svolto alcuna censura su tale qualificazione) del pro- cesso esecutivo, vieppiù perché la stessa risulta pronunziata ai sensi dell’art. 619, comma 3, cod. proc. civ. e, dunque, in esito ad un’oppo- sizione di terzo all’esecuzione (il cui thema decidendum verte sulla ti- tolarità del credito nei confronti della banca pretermessa). 5.La non integrità originaria del contraddittorio – rilevabile d ’ ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità – determina la cassa - zione delle decisioni di merito (oltre alla pronuncia che è oggetto diretto del presente ricorso, anche di quella di primo grado, essendo stato de- finito in rito l’appello) con rinvio, ex artt. 383, comma 3, e 354, cod. proc. civ., al giudice di primo grado per provvedere all’integrazione del contraddittorio. 6.Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 727 del 2019 e la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1547 del 2019 e rinvia al Tribunale di Bergamo, in persona di diverso giudice, anche perle spese del giu