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Ordinanza — n. 32442/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court judgment for failing to assess creditor satisfaction and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32442/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the lower court's judgment which had prematurely terminated the execution proceedings. The appellant argued that the lower court failed to verify if the creditor's claim was actually satisfied by the prior assignment order and ignored procedural errors regarding legal fees. The court ruled that the lower court's reasoning was contradictory and insufficient to prove the debt was extinguished, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 95 cod. proc. civ.: The execution judge must verify the actual satisfaction of the creditor's claim before declaring the matter devoid of controversy, and the mere issuance of an assignment order in a separate proceeding does not automatically extinguish the right to claim legal fees.

Parole chiave

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execution proceedings creditor satisfaction cessation of controversy legal fees allocation procedural errors assignment order quashing judgment azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
Luigi Pirillo, i creditori proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ. all’ordi- nanza del 6/4/2010.
Art. 95 cod. proc. civ.
Peraltro, in base alla regola della “ tara del ricavato ” desumibile dall’art. 95 cod. proc. civ. (in tema, ex multis, Cass., Sez.
Art. 548 cod. proc. civ.
Art. 549 cod. proc. civ.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da LUIGI PIRILLO, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 50, presso lo studio dell’avv.
art. 111 Cost
civ., e ancora dell’art. 111 Cost.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art.
art. 617 cod. proc. civ
Luigi Pirillo, i creditori proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ.
art. 95 cod. proc. civ
Peraltro, in base alla regola della “ tara del ricavato ” desumibile dall’art. 95 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30862 del 29/11/2018
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018
(in tema, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9045/2019 R.G. proposto da LUIGI PIRILLO, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 50, presso lo studio dell’avv. Emanuela Mazzola -ricorrente - contro ALFONSO VULCANO, rappresentato e difeso dall’avv. Achiropita Ruffo, elettivamente domiciliato in Roma, viaDella Giuliana 38, presso lo stu- dio dell’avv. Emanuele Citriniti -controricorrente - e contro COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO (Già COMUNE DI ROSSANO) FRANCESCA PROVENZA -intimati - avverso la sentenza n. 400 delTRIBUNALE DI CASTROVILLARI, de- positata il 6/9/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI . F ATTI DI CAUSA 1.Nella procedura espropriativa presso terzi iscritta al n. 103/2010 R.G. Esec. del Tribunale di Rossano e promossa da Francesca Provenza nei confronti di Alfonso Vulcano, con l’intervento dell’Avv. Luigi Pirillo, i creditori proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ. all’ordi- nanza del 6/4/2010. 2.Con tale provvedimento il giudice dell’esecuzione, determinato in Euro 44.088,17 il credito della Provenza, A) aveva assegnato soltanto a quest’ultima –anziché, proporzionalmente, a tutti i creditori concor- renti – le somme dichiarate dal terzo pignorato Comune di Rossano (Euro 7.073,99), B) aveva dichiarato la liberazione del terzo, C) aveva omesso di liquidare le spese della procedura in favore del legale inter- venuto, sebbene il Comune avesse reso dichiarazione, seppur generica, circa l’esistenza di ulteriori debiti nei confronti dell’esecutato, D) aveva rinviato la procedura –per sentire il terzo «a chiarimento della dichia- razione resa» – ad un a successiva udienza, in esito alla quale aveva poi sospeso il processo esecutivo per l’introduzione del giudizio di ac- certamento ex artt. 548 e 549 cod. proc. civ. (ratione temporisvigenti), definito con sentenza appellata dai creditori. 3.Nel prosieguo della procedura esecutiva, con ordinanza del 3/4/2012, il giudice dell’esecuzione dichiarava la cessazione della ma- teria del contendere perché le ragioni di credito di Provenza e Pirillo erano state soddisfatte con provvedimento del Tribunale di Castrovillari emesso in data 3/8/2011. 4.Il giudizio di merito avverso l’ordinanza del 6/4/2010 veniva de- finito dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 400 del 6/9/2018:il giudice pronunciava la cessazione della materia del contendere, per- ché le ragioni creditorie avevano trovato soddisfazione nei provvedi- menti del 6/4/2010 (e, cioè, l’ordinanza opposta) e del 3/8/2011, reso in altra procedura esecutiva presso terzi conclusasi favorevolmente con l’assegnazione del credito; le spese di lite erano poste a carico degli opponenti «nella debita considerazione del principio di causalità, sul quale si fonda la responsabilità nel processo», in quanto gli opponenti avevano avviato e coltivato l’opposizione dopo che le loro pretese cre- ditorie erano già state soddisfatte. 5.Avverso detta sentenza, Luigi Pirillo proponeva ricorso per cas- sazione, affidato a sei motivi; resisteva con controricorso Alfonso Vul- cano; restavano intimati il Comune di Rossano eanche Francesca Pro- venza, nonostante la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo disposta in favore di quest’ ultima con l ’ or dinanza n. 40769 del 20/12/2021. 6.Le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

R AGIONI DELLA DECISIONE 1.Col primo motivo, il ricorrente denuncia ( ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 95, 100, 112, 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., e ancora dell’art. 111 Cost. e degli artt.499, 510, 525, 526, 551 e 553 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese dell’esecuzione derivanti dall’intervento dell’Avv. Pirillo, nonostante la parziale capienza del credito dichiarato dal terzo, e, comunque, per non aver adottato alcuna motivazione al riguardo. 2.Col secondo motivo, si deduce (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 95, 100, 112, 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost. e degli artt. 499, 510, 525, 526, 551 e 553 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito er- roneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere senza pronunciarsi sul diritto dell’intervenuto a partecipare alla distri- buzione ed omettendo totalmente qualsivoglia motivazione sulla de- dotta questione. 3.Col terzo motivo, si denuncia (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art.2909 cod. civ., per avere il Tribunale dichiarato la cessazione della ma- teria del contendere in forza di un provvedimento (segnatamente, l’or- dinanza del 3/4/2012) a sua volta oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, dunque, priva di efficacia analoga alla cosa giudicata; inoltre, il giudice di merito non aveva considerato né i documenti prodotti, néle istanze di acquisizione presentate e, inoltre, aveva omesso di fornire qualsivoglia motivazione a riguardo; si lamen- tava, altresì, l’ultrapetizione, per essere la pronuncia di cessazione della materia del contendere fondata su un’ordinanza che nemmeno l’esecutato Vulcano aveva invocato. 4.Col quarto motivo, il ricorrente lamenta (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 100, 112, 115, 116, 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 95 e 553 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento del diritto del cre- ditore intervenuto (con titolo esecutivo) di partecipare alla distribu- zione effettuata mediante assegnazione dei crediti pignorati e oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nonché per l’affer- mata liberazione del terzo in esito al pagamento della somma dichia- rata (anziché di quella accertata) e per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.5.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Castrovillari è pervenuto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere senza esa- minare le censure che erano state rivolte all’ordinanza di assegnazione oggetto dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e, per quanto è dato comprendere dalla pronuncia, perché le ragioni creditorie degli oppo- nenti erano state soddisfatte sia dalla stessa ordinanza opposta, sia da un sopravvenuto provvedimento di assegnazione di crediti emesso in una distinta procedura esecutiva. 6.La constatazione del venir meno delle ragioni di contesa presup- pone che eventi sopravvenuti abbiano reso superfluo l’esercizio dell’azione promossa, in esito alla soddisfazione dell’interesse ad essa sotteso.

Nella fattispecie in esame, rispetto alla doglianza del creditore in- tervenuto che lamentava erronee statuizioni dell’ordinanza del 6/4/2010 –per avere assegnato alla sola procedente il credito pigno- rato eper avere omesso di determinare le spese dell’ intervento ai fini dell’art. 95 cod. proc. civ –il giudice di merito ha risposto, con evidente tautologia e inspiegabilmente, affermando che proprio il provvedi- mento opposto (unitamente a quello del 3/8/2011,reso in altra proce- dura) aveva determinato il venir meno dell’interesse alla pronuncia sulle contestazioni formulate. 7.Oltre a tale palese contraddizione (essendo evidente che l’ordi- nanza impugnata non può sortire l’effetto di sterilizzare l’impugnazione contro di essaproposta), la decisione non illustra le ragioni per le quali il credito azionato dovrebbe reputarsi soddisfatto.

Né tali ragioni possono essere rinvenute nelle scarne indicazioni contenute nella sentenza: in proposito, si osserva che l’effetto estintivo delle ragioni creditorie non può essere riconosciuto al provvedimento di assegnazione del credito pignorato (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordi- nanza n. 30862 del 29/11/2018, Rv. 651638-01) emesso in una di- stinta procedura. Peraltro, in base alla regola della “ tara del ricavato ” desumibile dall’art. 95 cod. proc. civ. (in tema, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157-01), si deve logicamente esclu- dere che l’ordinanza resa in un altro processo esecutivo possa aver determinato la soddisfazione della pretesa avanzata dall’Avv.

Pirillo per le spese dell’intervento spiegato nell’esecuzione iscritta al n. 103/2010 R.G. Esec. (e la sentenza impugnata non fornisce alcun elemento per ritenere che la predetta regola sia stata violata nell’ordinanza del 3/8/2011), il diritto alla cui rifusione rimane quindi conculcato senza alcuna plausibile ragione. 8.Ad abundantiam, si rileva che la cessazione della materia del con- tendere non può essere conseguenza neanche della chiusura dell’ese- cuzione disposta con l’ordinanza del 3/4/2012 (che è soltanto menzio- nata nella sentenza impugnata, ma non qualificata come la causa della sopravvenuta carenza di interesse degli opponenti); come illustrato nel ricorso, questa pronuncia ha formato oggetto di opposizione ex art.617 cod. proc. civ. di Provenza e Pirillo, sicché la definizione del pro- cesso esecutivo è sub iudice. 9.L’accoglimento delle predette censure comporta la cassazione della decisione impugnata: restano, dunque, assorbiti gli ulteriori mo- tivi, riguardanti la regolazione delle spese (eseguita in violazione del criterio di soccombenza virtuale, applicabile in caso di cessazione della materia del contendere) e l’ammontare del credito dell’odierno ricor- rente (che il Tribunale avrebbe rideterminato in virtù di un’eccezione sollevata, per la prima volta , nella comparsa conclusionale dell ’ esecu- tato).

10. Alla cassazione segue quindi il rinvio , per nuovo esame dell’opposizione, al giudice di merito(in persona di diverso magistrato), al quale è rimessa pure la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso; dichiara assorbitiil quinto e il sesto motivo; cassa la sentenza impugnata e ri