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Ordinanza Interlocutoria — n. 32410/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering renewal of service to necessary co-defendant AGC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32410/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pierfrancesco Zecca against the Second Instance Court's rejection of his execution opposition. Zecca argued the judicial custodian lacked authority to serve the eviction order and questioned the lease's validity, while the necessary co-defendant AGC Mediterraneo S.n.c. had not been properly integrated into the proceedings. The court ruled that the initial notification to AGC's lawyer was invalid due to a procedural defect but deemed it a curable error rather than a fatal nullity, thus ordering the service to be renewed.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 160 c.p.c.: When notification of an act integrating the contradiction in inseparable proceedings exceeds one year from publication, it is a curable formal defect allowing for renewal or legalization remedies.

Parole chiave

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execution opposition judicial custodian necessary co-defendant procedural defect curable nullity renewal of service inseparable proceedings notificazione di atti

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
18526 dell’8/6/2022 – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod.
Art. 160 c.p.c.
Art. 162 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
art. 86 cod. proc. civ
proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N.
art. 331 cod. proc. civ
18526 dell’8/6/2022 – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsortenecessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della AGC Mediterraneo S.n.c.
art. 331 c.p
18526 dell’8/6/2022 – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09/2017
Cass., Sez. U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26911/2019 R.G. proposto da PIERFRANCESCO ZECCA, in giudizio personalmente ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Roma, via Emilio de’Cavalieri 11 -ricorrente - contro TERESA CASTELLANETA, nella sua qualità di CUSTODE GIUDIZIARIO NELLA PROCEDURA N. 57/1998 R.G. ESEC. DEL TRIBUNALE DI BARI, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Marcantonio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi -controricorrente - avverso la sentenza n. 1545 della CORTE D’APPELLO DI BARI, de- positata in data 8/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;C ONSIDERATO CHE : − l ’ Avv. Pierfrancesco Zecca proponeva opposizione all ’ esecuzione per rilascio minacciata nei suoi confronti, con precetto del 16/1/2009, dal Dott. Beniamino Di Cagno, quale custode giudiziario nominato nella procedura esecutiva immobiliare n. 57/1998 R.G. Esec. del Tribunale di Bari, promossa contro GabriellaMola e altri; − l ’ opponente, locatario dell ’ immobile oggetto della predetta procedura espropriativa in virtù di contratto del 15/7/1999-3/8/1999, contestava l’efficacia del titolo esecutivo azionato dal custode –l’ordine di liberazione emesso ex art. 560 c od. proc. civ. in data 22/12/2008 dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari – perché emanato successivamente al decreto di trasferimento del 9/7/2008 in favore di AGC Mediterraneo S.n.c. e nei confronti di un terzo diverso dal debitore, nonché l’illegittimità del precetto notificatogli dal custode al di fuori dei poteri conferitigli dalla succitata disposizione (e, dunque, in quanto privo di legittimazione) e, infine, l’opponibilità alla procedura del contratto di locazione;

− nel giudizio di primo grado si costituiva il Dott. Beniamino Di Cagno, nella qualità di custode giudiziario (ufficio nel quale poi subentrava la Dott.ssa Teresa Castellaneta), e interveniva volontariamente la AGC Mediterraneo S.n.c., proprietaria del cespite oggetto di rilascio in forza del decreto di trasferimento del 9/7/2008; − i l Tribunale di Bari rigettava l ’ opposizione con la sentenza n. 4988 del 23/10/2014, che veniva impugnata dall’Avv. Zecca innanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale, con la sentenza n. 1545 dell’8/7/2019, rigettava il gravame;

− avverso la menzionata decisione proponeva ricorso l’ Avv. Pierfrancesco Zecca con cinque motivi; resisteva con controricorso il custode giudiziario, Dott.ssa Teresa Castellaneta; − poiché il ricorso introduttivo non risulta va notificato alla AGC Mediterraneo S.n.c., questa Corte – con l ’ ordinanza n. 18526 dell’8/6/2022 – disponeva, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti della menzionata società, litisconsortenecessario; − il ricorrente provvedeva mediante notifica del ricorso introduttivo al procuratore della AGC Mediterraneo S.n.c. nel grado d’appello;

− la predetta notificazione è invalida: infatti, «Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l’impossibilità di riconoscere nell’atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell’art.160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, comma 3, 157,164 c.p.c.).» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22341 del 26/09 /2017, Rv. 646020-02, conforme a Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006, Rv. 587282-01); − conseguentemente deve disporsi la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad AGC Mediterraneo S.n.c.; p.q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ad AGC Mediterraneo S.n.c. entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella c