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Ordinanza Interlocutoria — n. 32407/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 32407/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 22791/2019R.G. proposto da Mannocci Francesco e Mannocci Virginia, qual i eredi di Roberta Barabotti, rappresentatie difesi dall’Avv. Alessandro Antichi ; –ricorrente – contro Circolo Culturale Agorà; –intimato – avverso l’ordinanza n. 14368 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 27 maggio 2019 R.G.N. 20162/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Oggetto Impugnazioni civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare ammissibileil ricorso.

Regesto Legislator

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art. 291 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 32407/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 22791/2019R.G. proposto da Mannocci Francesco e Mannocci Virginia, qual i eredi di Roberta Barabotti, rappresentatie difesi dall’Avv. Alessandro Antichi ; –ricorrente – contro Circolo Culturale Agorà; –intimato – avverso l’ordinanza n. 14368 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 27 maggio 2019 R.G.N. 20162/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Oggetto Impugnazioni civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare ammissibileil ricorso.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione notificazione scritta revoca dell'annullamento notificazione viziata obblighi di notifica notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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art. 291 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 22791/2019R.G. proposto da Mannocci Francesco e Mannocci Virginia, qual i eredi di Roberta Barabotti, rappresentatie difesi dall’Avv. Alessandro Antichi ; –ricorrente – contro Circolo Culturale Agorà; –intimato – avverso l’ordinanza n. 14368 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 27 maggio 2019 R.G.N. 20162/2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Emilio Iannello. Oggetto Impugnazioni civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare ammissibileil ricorso.

Rilevato che: il ricorso è stato notificato al Circolo intimato presso i difensori del giudizio di secondo grado; tale notifica deve considerarsi nulla , perché , nel giudizio che ha portato alla pronuncia dell’ordinanza revocanda della Suprema Corte, il Circolo era rimasto intimato e, dunque, la notifica del ricorso in revocazione avrebbe dovuto essere fatta alla parte personalmente; va pertanto ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 291 cod. proc. civ., nel termine perentorio di cui al dispositivo;

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Circolo Culturale Agorà fissando a tal fine termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Sup